Questa mi mancava! Mi chiedono che cosa occorre fare per aprire un centro di accoglienza per immigrati, io non credo che sia una pratica suap, perché il centro sarebbe gestito da un'onlus che non fa certo pagare gli immigrati (spero) che usufruiscono del servizio. Ho guardato la normativa regionale che regola le strutture socio assistenziali, ma non ho trovato niente che riguardasse i centri di accoglienza per immigrati
riferimento id:26651Devo approfondire, ma credo proprio che in toscana sia applicabile il pacchetto normativo di cui alla LR 41/05 e relativo DPGR 15R/2008.
La leggevregionale dispone:
Art. 56 - Politiche per gli immigrati
1. Le politiche per gli immigrati consistono nell'insieme degli
interventi e dei servizi volti a favorirne l'accoglienza, prevenire e
contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione.
2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'
articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione , sono
compresi tra gli interventi e i servizi per gli immigrati:
a) l'attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale,
scolastico e lavorativo, favorendo la comunicazione
interculturale e l'associazionismo;
b) la promozione della partecipazione degli immigrati alle
attività culturali, educative e ricreative della comunità locale;
c) l'accesso ai servizi territoriali, mediante l'attivazione di
specifiche campagne di informazione e interventi di mediazione
culturale;
d) la predisposizione di progetti mirati a favore di cittadini
stranieri in situazioni di particolare fragilità, quali profughi,
rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;
e) la gestione di interventi di sostegno abitativo.
Art. 05 - Diritto agli interventi e ai servizi del sistema
integrato
1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del
sistema integrato tutte le persone residenti in Toscana.
2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono estesi anche
alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della
Regione Toscana:
a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi
successivi al parto;
b) stranieri con permesso umanitario di cui all' articolo 18
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero) e stranieri con permesso
di soggiorno di cui all'articolo 41 dello stesso decreto
legislativo;
c) richiedenti asilo e rifugiati, di cui al decreto legge 30
dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e
di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , da ultimo
modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 .
3. I minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel
territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi e ai
servizi del sistema integrato.
4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione
Toscana hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle
condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo
le procedure definite dalla programmazione regionale e locale.
Nella normativa citata non vedo riferimenti ad eventuali provvedimenti che debba rilasciare il comune per l'apertura di un centro di accoglienza, ne ho dedotto che, alla fine, l'ente preposto è la prefettura
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