VIGILANZA PRIVATA - aggiornamento TULPS - DECRETO 25 febbraio 2015, n. 56
MINISTERO DELL'INTERNO
[b]DECRETO 25 febbraio 2015, n. 56 [/b]
[color=red][b]Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1º
dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche minime del
progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli
istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del
Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica
richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento
di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.».[/b][/color]
(15G00076)
(GU n.107 del 11-5-2015)
Vigente al: 11-5-2015
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente
modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;
Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
come successivamente modificato e integrato dal decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n.
269, recante: "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei
servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di
esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche'
dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la
direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";
Considerato che la Commissione europea, nell'ambito della procedura
d'informazione (EU Pilot 3963/12/MARK - 3964/12/MARK) in ordine
all'esistenza in Italia di restrizioni al diritto di stabilimento ed
alla libera prestazione dei servizi per le attivita' di vigilanza
privata svolte da imprese stabilite in altri Stati membri, che
deriverebbero dalla disciplina del decreto del Ministro dell'interno
1° dicembre 2010, n. 269, ha chiesto di emendare il decreto stesso;
Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui
all'articolo 134 del testo unico, costituita ai sensi dell'articolo
260-quater del richiamato Regolamento di esecuzione, che si e'
espressa nella seduta del 29 maggio 2014;
Vista la nota n. 0024720, in data 17 aprile 2014, del Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e
la gestione dello spettro radioelettrico;
Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio
parere con note del 9 ottobre 2013 e 15 gennaio 2015;
Vista la comunicazione del Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. DPE0003740
P-4.22.17.4.5 del 24 aprile 2014, relativa all'archiviazione da parte
della Commissione europea della procedura d'informazione
precedentemente citata;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1899/2014, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9
ottobre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
con nota n. 557/PAS./U/017920.10089.D(1)REG.1, del 28 ottobre 2014;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n.
269, regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime
del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli
istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del
Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita'
tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo
svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi
istituti
1. Al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera e), le parole: "Sono esclusi
dall'applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di
localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano l'esclusivo
allertamento del proprietario del bene stesso", sono sostituite dalle
seguenti: "Per i servizi di localizzazione satellitare di
autoveicoli, che prevedano il solo allertamento del proprietario del
bene stesso, svolti esclusivamente, le disposizioni del presente
decreto si applicano con riferimento all'Ambito 3";
b) all'articolo 6, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente
comma: "2-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 252-bis, comma 3,
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le guardie giurate sono
munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con decreto
del Ministro dell'interno.";
c) all'articolo 8, comma 3, le parole "le disposizioni del
presente decreto sono immediatamente esecutive" sono sostituite dalle
seguenti: "gli istituti debbono dimostrare la conformita' alle
disposizioni del presente decreto. Non possono essere autorizzate
estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie
relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o
tributari";
d) all'articolo 8, comma 4, dopo le parole "pubblica sicurezza"
sono aggiunte le seguenti: "rilasciate in nome e per conto della
medesima persona giuridica";
e) all'Allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, punto 3.5, dopo le parole "adempimenti
tributari", sono aggiunte le seguenti "come comprovabile dai carichi
pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria";
2) al comma 4, punto 4.1.1, dopo la parola "TULPS" sono
aggiunte le seguenti: "e un centro di comunicazioni/centrale
operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2
verificato dal competente Ispettorato regionale del Ministero dello
sviluppo economico";
3) al comma 4, punto 4.1.2, al secondo punto, le parole
"presidiata sulle 24 ore da guardie giurate", sono sostituite dalle
seguenti: "presidiata da guardie giurate per tutto il tempo di
effettuazione dei servizi"; al quarto e quinto punto, le parole "UNI
11068:2005 «Centrali di telesorveglianza - caratteristiche
procedurali, strutturali e di controllo»'', sono sostituite dalla
seguenti: "EN 50518 «Centro di monitoraggio e di ricezione allarme.
Parte 1 - Requisiti per il posizionamento e la costruzione»; Parte 2
- Prescrizioni tecniche; Parte 3 «Procedure e requisiti per il
funzionamento»";
4) al comma 4, punto 4.1.3, dopo la parola "una" sono aggiunte
le seguenti: "organizzazione della";
5) al comma 4, punto 4.2, le parole "di qualita'" sono
sostituite dalle seguenti: "di conformita' alla norma" e dopo la
parola "aggiornamenti" sono aggiunte le seguenti: "rilasciata da un
organismo di valutazione della conformita' accreditato";
6) al comma 6, punto 6.1, le parole "avere, in aggiunta alla
cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto e,
nelle societa', un capitale interamente versato e mantenuto per tutta
la durata dell'attivita', almeno pari a quanto previsto nell'Allegato
F del presente Regolamento, in funzione della configurazione definita
dal progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza", sono
sostituite dalle seguenti: "aver prestato la cauzione, di cui
all'articolo 137 TULPS, per gli importi previsti dall'Allegato F del
presente Regolamento";
7) al comma 6, punto 6.3, le parole "ad integrazione di quanto
previsto al punto 6.1", sono eliminate;
8) al comma 7, punto 7.1.2, dopo le parole "CCNL di categoria"
sono sostituite dalle seguenti "Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro";
f) all'Allegato B, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo punto, le parole "scuola media superiore" sono
sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo grado";
2) al terzo punto, le parole "ovvero aver conseguito master di
livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano
stage operativi presso istituti di vigilanza privata", sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero aver superato corsi di
perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da
Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che prevedano stage operativi
presso istituti di vigilanza privata";
3) al quarto punto, dopo le parole "UNI 10459:1995 «Funzioni e
profilo del professionista della security» sono aggiunte le seguenti
«e successive modifiche e aggiornamenti.»";
g) all'Allegato D, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla Sezione I, comma 1.a, lettera g), le parole "di
categoria" sono eliminate;
2) alla Sezione I, comma 1.e, dopo la lettera m), e' aggiunto
il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni in materia di
formazione delle guardie giurate previste da regolamenti e leggi
speciali";
3) alla Sezione II, comma 2.b, dopo l'ultimo capoverso, e'
aggiunto il seguente: "Le disposizioni sopra indicate in materia di
armi, non si applicano ai servizi disciplinati dal decreto
interministeriale 28 dicembre 2012, n. 266.";
4) alla Sezione II, comma 2.d, dopo l'ultimo capoverso, e'
aggiunto il seguente: "Il titolare della licenza, il direttore
tecnico e/o l'institore sono sempre abilitati all'accesso alla
Centrale operativa, pur non rivestendo la qualifica di guardia
giurata, per lo svolgimento delle attivita' organizzative e di
controllo";
5) alla Sezione III, comma 3.g.2, al primo periodo, dopo le
parole "indossato all'occorrenza", sono aggiunte le seguenti: "nel
caso in cui il cliente assicuri la conformita' del box alle norme UNI
EN 1522, UNI EN 1523 e UNI EN 1063";
6) alla Sezione III, comma 3.i, al primo capoverso, dopo le
parole "deve essere munito", sono aggiunte le seguenti: "di impianto
di allarme antintrusione e di impianto di videosorveglianza oltre
che";
7) alla Sezione III, comma 3.l.2, al settimo periodo, le parole
"rimane in costante ascolto radio verificando", sono sostituite dalla
seguente: "monitora";
8) alla Sezione III, comma 3.l.3, voce "Trasporto valori per
somme da € 3.000.000,00 e fino a € 8.000.000,00", dopo le parole "per
i trasporti relativi alla Banca d'Italia e", sono aggiunte le
seguenti: "per i trasporti";
9) alla Sezione III, comma 3.l.4, voce "Tabelle sinottiche per
il trasporto del contante", al punto 5, dopo la parola "attivazione",
sono aggiunte le seguenti: "automatica, anche mediante sensori sparo
sui vetri dell'automezzo, nonche'";
10) alla Sezione III, comma 3.m, voce "Scorta valori", le
lettere a), b) e c) sono eliminate e sostituite dalle seguenti: "a)
per la scorta a valori fino a € 3.000.000,00 il servizio deve essere
svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite
di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il
periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un
automezzo radio collegato e munito di impianto di localizzazione
satellitare. Nel caso di scorta a valori non superiori a € 500.000,00
il Questore puo' autorizzare misure di protezione diverse, in
relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza
pubblica ed alla natura del bene scortato"; b) per la scorta a valori
superiori a € 3.000.000,00 fermo restando le modalita' previste dalla
lettera a), il Questore puo' imporre misure di protezione aggiuntive,
in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza
pubblica ed alla natura e al valore del bene scortato; c) la scorta a
materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere, quando
non svolta direttamente dal proprietario del bene con proprie guardie
giurate, e' affidata a guardie dipendenti da istituti di vigilanza
privata, il cui numero deve essere calcolato in funzione della
distanza dell'obiettivo e del tempo necessario al raggiungimento
dello stesso e del rientro in sede. Qualora la distanza sia superiore
ai 400 Km, debbono essere impiegate due guardie giurate, a bordo di
un automezzo con impianto di localizzazione satellitare, e provviste
di adeguati strumenti di comunicazione con la centrale operativa
dell'istituto di vigilanza;
11) alla Sezione III, dopo il comma 3.o, e' aggiunto il
seguente comma: "3.p. Trasporti di valori diversi dal contante. I
trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi dal denaro
contante, si effettuano con le modalita' indicate ai commi 3.l.3 e
3.l.4 del presente Allegato, anche con mezzi diversi da quelli ivi
indicati e appositamente allestiti, con i massimali ivi previsti
aumentati del doppio. I trasporti di valori per massimali superiori a
€ 16.000.000,00, fino al massimale previsto dall'assicurazione
obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il
Regolamento, d'intesa con i Questori delle province interessate, il
quale puo' imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla
specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla
natura ed al valore del bene trasportato nonche' all'utilizzo di
tecnologie di difesa passiva, anche alternative a quelle di cui ai
commi 3.l.3. e 3.l.4, specifiche per la particolare tipologia di
trasporto.";
12) alla Sezione V, comma 5.e, alle parole "n. 1952" sono
aggiunte le seguenti: "e rappresentano le condizioni minime che
devono essere riprese dai singoli regolamenti di servizio. Tali
condizioni possono essere integrate da eventuali regole procedurali
interne ritenute necessarie dai soggetti autorizzati nonche' dalle
prescrizioni del Questore, in relazione a specifiche esigenze di
pubblica sicurezza, adeguatamente motivate. Analogamente il Questore
di una provincia diversa da quella ove ha sede l'istituto, puo'
autorizzare, in casi di necessita' e urgenza modalita' di svolgimento
dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore di quella sede,
dandone comunicazione entro 24 ore".
h) l'Allegato E e' sostituito dall'allegato 1 al presente
decreto;
i) l'Allegato F e' sostituito dall'allegato 2 al presente
decreto;
j) all'Allegato G, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a, la parola "equiparati" e' sostituita
da "equipollenti";
2) al comma 1, lettera b, le parole "con profitto un periodo di
pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attivita' lavorativa a
carattere operativo";
3) al comma 1, lettera c, le parole "organizzato da strutture
universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti
dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo
individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Universita'
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca" e, dopo la parola "ovvero", sono aggiunte le seguenti: "in
alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)";
4) al comma 2, lettera a, le parole "scuola media superiore"
sono sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo
grado";
5) al comma 2, lettera b, le parole "con profitto un periodo di
pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attivita' lavorativa a
carattere operativo";
6) al comma 2, lettera c, le parole "organizzato da strutture
universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti
dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo
individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Universita'
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca" e, dopo la parola "ovvero", sono aggiunte le seguenti: "in
alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)";
7) al comma 3, lettera a, dopo le parole "Scienze bancarie"
sono aggiunte le seguenti: "Scienze dell'investigazione", e la parola
"equiparati" e' sostituita dalla parola "equipollenti";
8) al comma 3, dopo le parole "Registro Imprese", sono aggiunte
le seguenti: "per attivita' classificate ai codici ATECO 63.11.1,
63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati - elaborazione elettronica dei
dati contabili - altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e
63.11.20 (Gestione data base - attivita' delle banche dati), 82.91.1
e 82.91.10 (Attivita' di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e
82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali)";
9) al comma 4, lettera a, le parole "scuola media superiore"
sono sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo
grado";
10) al comma 4, lettera b, le parole "con profitto un periodo
di pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attivita' lavorativa a
carattere operativo";
11) al comma 4, lettera c, le parole "organizzato da strutture
universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti
dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo
individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Universita'
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca" e dopo la parola "ovvero" sono aggiunte le seguenti: "in
alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)";
12) al comma 5, sesto rigo, le parole "organizzati da strutture
universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti
dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo
individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Universita'
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca";
13) al comma 6, primo rigo, la parola "annuale" e' sostituita
con la parola "triennale", il numero "3" e' sostituito con il numero
"2" ed il numero "5" e' sostituito con il numero "4";
14) al comma 6, quarto rigo, la parola "annuale" e' sostituita
con la parola "triennale" e dopo il numero "3" e' aggiunto il numero
"4";
15) al comma 6, sesto rigo, le parole "il superamento di" sono
sostituite dalle seguenti: "la partecipazione ad";
16) al comma 6, ottavo rigo, le parole "e accreditati presso il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza,
secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo le procedure individuate dal Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza".
k) all'Allegato H, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, primo punto, le parole "non possono essere
attivate presso il domicilio del titolare della licenza ne' in locali
nei quali insistano studi legali" sono sostituite dalle seguenti:
"dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potesta'
di controllo, ai sensi dell'articolo 16 TULPS";
2) al comma 2, secondo punto, le parole "dell'impresa (forma
societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del
richiedente la licenza" sono sostituite dalle seguenti: "del
richiedente la licenza e la forma giuridica con la quale intende
svolgere l'attivita'".
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2015
Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2015
Interno, foglio n. 794
Allegato 1
ALLEGATO E
Requisiti minimi delle Infrastrutture per le Telecomunicazioni
L'impiego delle infrastrutture per le telecomunicazioni e'
esclusivo e limitato ai servizi d'istituto.
In relazione alle classi funzionali indicate all'art. 2 del
presente Regolamento, cosi' come stabilito al punto 4.1.2
dell'Allegato A, i requisiti minimi delle infrastrutture per le
telecomunicazioni sono i seguenti:
Tipologia A - Centro comunicazioni
Sistemi di protezione del sito
Controllo accessi con registrazione eventi
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa
Gruppo di continuita' statica (autonomia almeno 15 min.)
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico
non inf. a ore 6)
Sistema di comunicazione radio
Postazione radio base con antenna direttiva
Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale
Registratore comunicazioni
Sistema di comunicazione telefonica
Linee telefoniche fisse piu' GSM, per un numero totale di linee
dedicate pari al 20% delle guardie giurate non servite via radio,
comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e
registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacita'
considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee,
comunque non inferiori a due, ferma restando la possibilita' di
prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee
remotizzate
Impianto di climatizzazione e antincendio
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con
SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita' o di disfunzioni
bloccanti
In caso di utilizzazione comune ex-art. 257-sexies, gli ambienti
e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.
Inoltre dovranno essere garantiti:
Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun
componente del raggruppamento o del consorzio;
Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie
giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse
piu' una GSM per ciascun componente del raggruppamento o del
consorzio;
Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle
linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del
raggruppamento o del consorzio.
Tipologia B - Centrale operativa
Sistemi di protezione del sito
Controllo accessi con registrazione eventi
Antintrusione con registrazione eventi
Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione
dei dati per il tempo necessario e comunque non oltre una settimana,
tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attivita' svolta.
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa
Gruppo di continuita' statica (autonomia almeno 15 min.)
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico
non inf. a ore 6)
Sistema di comunicazione radio
Postazione radio base con antenna direttiva
Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale
Registratore comunicazioni
Sistema di comunicazione telefonica
Linee telefoniche fisse piu' GSM, per un numero totale di linee
dedicate pari al 20% delle guardie giurate non servite via radio,
comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e
registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacita'
considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati;
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee,
comunque non inferiori a due, ferma restando la possibilita' di
prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee
remotizzate
Sistema di comunicazione dati di controllo
Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti
trasmissivi e le interfacce
Hardware e software di gestione, che permetta anche:
l'archiviazione ordinaria dei dati per una settimana, tenuto
conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attivita' svolta;
l'estrapolazione dei dati concernenti le segnalazioni di
allarme o di interesse, per l'archiviazione definitiva a disposizione
delle Autorita'
Sistema di gestione remota
Hardware e software di comunicazione per monitoraggio e gestione
cifrata da remoto, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce
Impianto di climatizzazione e antincendio
Locale tecnico separato, dotato di impianti antincendio e di
condizionamento, qualora il regolare funzionamento dei sistemi
richieda condizioni di esercizio incompatibili con la compresenza di
operatori
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con
SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita' o di disfunzioni
bloccanti, ad esclusione dei sistemi di trasmissione dei dati di
controllo, per cui sono ammessi SLA non superiori ai minimi stabiliti
per le Reti Generali
In caso di utilizzazione comune ex-art. 257-sexies, gli ambienti
e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.
Inoltre dovranno essere garantiti:
Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun
componente del raggruppamento o del consorzio
Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie
giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse
piu' una GSM per ciascun componente del raggruppamento o del
consorzio;
Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle
linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del
raggruppamento o del consorzio
Tipologia C - Centrale operativa avanzata
Sistema di protezione del sito
Controllo accessi con registrazione eventi
Antintrusione con registrazione eventi
Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione
dei dati per il tempo necessario e comunque non oltre una settimana,
tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attivita' svolta.
Serramenti di tipo blindato e antiproiettile con griglie di
protezione, qualora le condizioni strutturali del sito non
garantiscano adeguata protezione.
Sistema antirapina collegato con la Questura/Comando operativo
CC, qualora previsto da specifici accordi stipulati in sede locale
(solo per Classe Funzionale E)
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa
Gruppo di continuita' statica (autonomia almeno 15 min.)
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico
non inf. a ore 6)
Sistema di comunicazione radio (solo per Classe Funzionale D)
Almeno due canali bidirezionali con altrettante postazioni. Il
primo canale radio obbligatorio deve coprire l'area descritta nelle
autorizzazioni prefettizie. Il secondo canale, che sopperisce ad
eventuali zone d'ombra per assenza di segnale radio, puo' essere
assicurato mediante apparati di fonia mobile GSM, eventualmente
dotati del sistema "Push-to-talk" IPRS IP Radio Service. Tali sistemi
possono essere impiegati anche per i servizi effettuati negli ambiti
non espressamente indicati in licenza, intendendosi per tali quelli
nei quali il servizio di trasporto, con partenza e rientro da una
sede autorizzata, puo' essere concluso nell'arco temporale
dell'orario di servizio.
Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale
Registratore di comunicazioni
Comunicazioni fonia
Linee telefoniche fisse piu' GSM, per un numero totale di linee
pari al 30% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non
inferiori a 4 fisse piu' 2 GSM
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e
registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacita'
considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee,
comunque non inferiori a due ferma restando la possibilita' di
prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee
remotizzate
Sistema di Gestione portavalori (solo per Classe D)
Configurazione server/client
Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti
trasmissivi e le interfacce
Hardware e software di gestione, che permetta anche la
localizzazione cartografica dei veicoli portavalori, che dovranno
essere dotati di sistema GPS
Hardware di riserva "a caldo"
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con
SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita' o di disfunzioni
bloccanti.
In caso di gestione associata ai sensi dell'art. 257-sexies del
Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S, gli ambienti e i sistemi sopra
descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.
Inoltre dovranno essere garantiti:
Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun
componente del raggruppamento o del consorzio
Un numero di linee telefoniche pari al 30% di tutte le guardie
giurate non servite via radio, comunque non inferiori a quattro fisse
piu' due GSM per ciascun componente del raggruppamento o del
consorzio;
Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle
linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del
raggruppamento o del consorzio
Hardware e software di gestione, che permetta la localizzazione
cartografica dei veicoli portavalori, che dovra' essere differenziata
per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio, qualora le
condizioni contrattuali attribuiscano responsabilita' soggettive
locale tecnico, dotato di impianti antincendio e di
condizionamento, qualora il regolare funzionamento dei dispositivi
istallati in centrale richieda condizioni di esercizio incompatibili
con la compresenza di operatori.
Per tutte le tipologie di centrale operativa, la gestione del
servizio di teleallarme (tra cui le interrogazioni cicliche) e la
comunicazione in fonia debbono essere effettuate tramite canali radio
separati.
I punti operativi distaccati, ove necessari, devono prevedere
l'interconnessione fonica diretta con la sede principale, ma non
devono essere dotati di centrale operativa. Laddove tali punti
venissero dotati di un centro di comunicazioni o di una centrale
operativa, questi dovranno essere conformi alle disposizioni del
presente Allegato.
Gli istituti che svolgono, esclusivamente, le attivita' di cui
all'art.2 , co. 2, lett. a), classe B, del Decreto (servizi di
localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano
l'allertamento del proprietario del bene stesso e/o servizi di
telesorveglianza e/o televigilanza), senza intervento diretto di
proprie guardie giurate, non sono tenuti alla realizzazione del
sistema di comunicazione radio.
Analogamente non sono tenuti alla realizzazione del sistema di
comunicazione radio gli istituti che svolgono, esclusivamente, le
attivita' di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), classe A, servizi
previsti dal D.M. 8 agosto 2007, disciplinante le attivita' di
stewarding nelle manifestazioni sportive, e/o dal D.M. 6 ottobre
2009, disciplinante le attivita' di assistenza nei locali di pubblico
spettacolo e intrattenimento, e/o dal D.M. 28 dicembre 2012, n. 266,
disciplinante le attivita' antipirateria a bordo del naviglio
mercantile battente bandiera italiana.
La verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione
radio e/o telefonica di cui al presente Allegato e' effettuata,
secondo le indicazioni tecnico-operative della Direzione Generale
Attivita' Territoriali del Ministero dello sviluppo economico, dai
competenti Ispettorati Territoriali della medesima Direzione
Generale, attraverso l'accertamento di conformita' di tali sistemi di
comunicazione alla normativa vigente di settore e con verifica della
presenza degli opportuni regimi autorizzatori per l'esercizio
dell'impianto radio e la funzionalita' dell'impianto stesso, anche
introducendo metodi di verifiche a campione, relativamente all'idonea
copertura territoriale radio rispetto a quanto previsto dall'atto
autorizzatorio.
Allegato 2
ALLEGATO F
TABELLA DELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
1. Gli istituti di vigilanza devono prestare la cauzione, di cui
all'art. 137 T.U.L.P.S., secondo gli importi di seguito indicati, in
ragione delle classi funzionali di cui all'art. 2, comma 2, punto a)
del presente regolamento e del numero di dipendenti in forza:
+------------------+---------------------+
| CLASSE A e/o C: | Cauzione |
| +---------------------+
| | € 100.000,00 |
+------------------+---------------------+
+------------------+---------------------+
| CLASSE B: | Cauzione |
| +---------------------+
| | € 120.000,00 |
+------------------+---------------------+
+------------------+---------------------+
| CLASSE D e/o E: | Cauzione |
| +---------------------+
| | € 150.000,00 |
+------------------+---------------------+
2. Nel caso di autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. riferita a
due o piu' gruppi di classi della tabella di cui al comma 1,
l'importo della cauzione dovra' essere pari a complessivi € 200.000.
3. A partire da 300 dipendenti la cauzione deve essere integrata
di € 25.000 per ogni 100 ulteriori dipendenti.
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