Data: 2015-05-12 05:56:40

VIGILANZA PRIVATA - aggiornamento TULPS - DECRETO 25 febbraio 2015, n. 56

VIGILANZA PRIVATA - aggiornamento TULPS - DECRETO 25 febbraio 2015, n. 56

MINISTERO DELL'INTERNO
[b]DECRETO 25 febbraio 2015, n. 56 [/b]
[color=red][b]Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1º
dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche  minime  del
progetto organizzativo e  dei  requisiti  minimi  di  qualita'  degli
istituti e dei servizi di cui agli articoli  256-bis  e  257-bis  del
Regolamento di esecuzione del Testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica
richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento
di  incarichi  organizzativi  nell'ambito  degli  stessi  istituti.».[/b][/color]
(15G00076)
(GU n.107 del 11-5-2015)
  Vigente al: 11-5-2015 



                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  approvato
con regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  come  successivamente
modificato e integrato dall'articolo 4  del  decreto-legge  8  aprile
2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;
  Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
come  successivamente  modificato  e  integrato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  1°  dicembre  2010,  n.
269, recante: "Disciplina delle caratteristiche minime  del  progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei
servizi di cui agli articoli 256-bis e  257-bis  del  Regolamento  di
esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche'
dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti  per  la
direzione dei medesimi istituti e per  lo  svolgimento  di  incarichi
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";
  Considerato che la Commissione europea, nell'ambito della procedura
d'informazione (EU  Pilot  3963/12/MARK  -  3964/12/MARK)  in  ordine
all'esistenza in Italia di restrizioni al diritto di stabilimento  ed
alla libera prestazione dei servizi per  le  attivita'  di  vigilanza
privata svolte da  imprese  stabilite  in  altri  Stati  membri,  che
deriverebbero dalla disciplina del decreto del Ministro  dell'interno
1° dicembre 2010, n. 269, ha chiesto di emendare il decreto stesso;
  Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di  cui
all'articolo 134 del testo unico, costituita ai  sensi  dell'articolo
260-quater del  richiamato  Regolamento  di  esecuzione,  che  si  e'
espressa nella seduta del 29 maggio 2014;
  Vista la nota n. 0024720, in data 17  aprile  2014,  del  Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e
la gestione dello spettro radioelettrico;
  Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio
parere con note del 9 ottobre 2013 e 15 gennaio 2015;
  Vista la comunicazione del Dipartimento per  le  politiche  europee
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  n.  DPE0003740
P-4.22.17.4.5 del 24 aprile 2014, relativa all'archiviazione da parte
della  Commissione  europea    della    procedura    d'informazione
precedentemente citata;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri";
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1899/2014, espresso dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi,  nell'adunanza  del  9
ottobre 2014;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400  del  1988,
con nota n. 557/PAS./U/017920.10089.D(1)REG.1, del 28 ottobre 2014;

                              Decreta:

                              Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre  2010,  n.
  269, regolamento recante disciplina  delle  caratteristiche  minime
  del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli
  istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e  257-bis  del
  Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi  di  pubblica
  sicurezza, nonche'  dei  requisiti  professionali  e  di  capacita'
  tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e  per  lo
  svolgimento di incarichi  organizzativi  nell'ambito  degli  stessi
  istituti

  1. Al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n.  269,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, comma 2, lettera e), le parole: "Sono  esclusi
dall'applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di
localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano  l'esclusivo
allertamento del proprietario del bene stesso", sono sostituite dalle
seguenti:  "Per  i  servizi  di  localizzazione  satellitare  di
autoveicoli, che prevedano il solo allertamento del proprietario  del
bene stesso, svolti  esclusivamente,  le  disposizioni  del  presente
decreto si applicano con riferimento all'Ambito 3";
    b) all'articolo 6, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: "2-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 252-bis, comma 3,
del regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,  le  guardie  giurate  sono
munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con  decreto
del Ministro dell'interno.";
    c) all'articolo 8,  comma  3,  le  parole  "le  disposizioni  del
presente decreto sono immediatamente esecutive" sono sostituite dalle
seguenti:  "gli  istituti  debbono  dimostrare  la  conformita'  alle
disposizioni del presente decreto.  Non  possono  essere  autorizzate
estensioni di licenza in  caso  di  comprovate  situazioni  debitorie
relative  agli  oneri  previdenziali,  contributivi,  assicurativi  o
tributari";
    d) all'articolo 8, comma 4, dopo le parole  "pubblica  sicurezza"
sono aggiunte le seguenti: "rilasciate in  nome  e  per  conto  della
medesima persona giuridica";
    e) all'Allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  comma  3,  punto  3.5,  dopo  le  parole  "adempimenti
tributari", sono aggiunte le seguenti "come comprovabile dai  carichi
pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria";
      2) al comma  4,  punto  4.1.1,  dopo  la  parola  "TULPS"  sono
aggiunte  le  seguenti:  "e  un  centro  di  comunicazioni/centrale
operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto  4.1.2
verificato dal competente Ispettorato regionale del  Ministero  dello
sviluppo economico";
      3) al comma  4,  punto  4.1.2,  al  secondo  punto,  le  parole
"presidiata sulle 24 ore da guardie giurate", sono  sostituite  dalle
seguenti: "presidiata da  guardie  giurate  per  tutto  il  tempo  di
effettuazione dei servizi"; al quarto e quinto punto, le parole  "UNI
11068:2005  «Centrali  di  telesorveglianza  -    caratteristiche
procedurali, strutturali e di  controllo»'',  sono  sostituite  dalla
seguenti: "EN 50518 «Centro di monitoraggio e di  ricezione  allarme.
Parte 1 - Requisiti per il posizionamento e la costruzione»; Parte  2
- Prescrizioni tecniche;  Parte  3  «Procedure  e  requisiti  per  il
funzionamento»";
      4) al comma 4, punto 4.1.3, dopo la parola "una" sono  aggiunte
le seguenti: "organizzazione della";
      5) al  comma  4,  punto  4.2,  le  parole  "di  qualita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "di conformita'  alla  norma"  e  dopo  la
parola "aggiornamenti" sono aggiunte le seguenti: "rilasciata  da  un
organismo di valutazione della conformita' accreditato";
      6) al comma 6, punto 6.1, le parole "avere,  in  aggiunta  alla
cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto  e,
nelle societa', un capitale interamente versato e mantenuto per tutta
la durata dell'attivita', almeno pari a quanto previsto nell'Allegato
F del presente Regolamento, in funzione della configurazione definita
dal progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza", sono
sostituite  dalle  seguenti:  "aver  prestato  la  cauzione,  di  cui
all'articolo 137 TULPS, per gli importi previsti dall'Allegato F  del
presente Regolamento";
      7) al comma 6, punto 6.3, le parole "ad integrazione di  quanto
previsto al punto 6.1", sono eliminate;
      8) al comma 7, punto 7.1.2, dopo le parole "CCNL di  categoria"
sono sostituite dalle seguenti  "Contratto  Collettivo  Nazionale  di
Lavoro";
    f)  all'Allegato  B,  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1) al primo punto, le  parole  "scuola  media  superiore"  sono
sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo grado";
      2) al terzo punto, le parole "ovvero aver conseguito master  di
livello universitario in materia di sicurezza privata  che  prevedano
stage  operativi  presso  istituti  di  vigilanza  privata",  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ovvero  aver  superato  corsi  di
perfezionamento  in  materia  di  sicurezza  privata,  erogati  da
Universita'    riconosciute    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  che  prevedano  stage  operativi
presso istituti di vigilanza privata";
      3) al quarto punto, dopo le parole "UNI 10459:1995 «Funzioni  e
profilo del professionista della security» sono aggiunte le  seguenti
«e successive modifiche e aggiornamenti.»";
    g) all'Allegato D, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) alla Sezione  I,  comma  1.a,  lettera  g),  le  parole  "di
categoria" sono eliminate;
      2) alla Sezione I, comma 1.e, dopo la lettera m),  e'  aggiunto
il seguente periodo: "Restano ferme le  disposizioni  in  materia  di
formazione delle guardie giurate  previste  da  regolamenti  e  leggi
speciali";
      3) alla Sezione II, comma  2.b,  dopo  l'ultimo  capoverso,  e'
aggiunto il seguente: "Le disposizioni sopra indicate in  materia  di
armi,  non  si  applicano  ai  servizi  disciplinati  dal  decreto
interministeriale 28 dicembre 2012, n. 266.";
      4) alla Sezione II, comma  2.d,  dopo  l'ultimo  capoverso,  e'
aggiunto il  seguente:  "Il  titolare  della  licenza,  il  direttore
tecnico  e/o  l'institore  sono  sempre  abilitati  all'accesso  alla
Centrale operativa,  pur  non  rivestendo  la  qualifica  di  guardia
giurata, per  lo  svolgimento  delle  attivita'  organizzative  e  di
controllo";
      5) alla Sezione III, comma 3.g.2, al  primo  periodo,  dopo  le
parole "indossato all'occorrenza", sono aggiunte  le  seguenti:  "nel
caso in cui il cliente assicuri la conformita' del box alle norme UNI
EN 1522, UNI EN 1523 e UNI EN 1063";
      6) alla Sezione III, comma 3.i, al  primo  capoverso,  dopo  le
parole "deve essere munito", sono aggiunte le seguenti: "di  impianto
di allarme antintrusione e di  impianto  di  videosorveglianza  oltre
che";
      7) alla Sezione III, comma 3.l.2, al settimo periodo, le parole
"rimane in costante ascolto radio verificando", sono sostituite dalla
seguente: "monitora";
      8) alla Sezione III, comma 3.l.3, voce  "Trasporto  valori  per
somme da € 3.000.000,00 e fino a € 8.000.000,00", dopo le parole "per
i trasporti  relativi  alla  Banca  d'Italia  e",  sono  aggiunte  le
seguenti: "per i trasporti";
      9) alla Sezione III, comma 3.l.4, voce "Tabelle sinottiche  per
il trasporto del contante", al punto 5, dopo la parola "attivazione",
sono aggiunte le seguenti: "automatica, anche mediante sensori  sparo
sui vetri dell'automezzo, nonche'";
      10) alla Sezione III,  comma  3.m,  voce  "Scorta  valori",  le
lettere a), b) e c) sono eliminate e sostituite dalle  seguenti:  "a)
per la scorta a valori fino a € 3.000.000,00 il servizio deve  essere
svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola,  munite
di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato  per  tutto  il
periodo del servizio e sino  al  rientro  in  sede,  a  bordo  di  un
automezzo radio collegato e  munito  di  impianto  di  localizzazione
satellitare. Nel caso di scorta a valori non superiori a € 500.000,00
il  Questore  puo'  autorizzare  misure  di  protezione  diverse,  in
relazione alla specifica situazione  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica ed alla natura del bene scortato"; b) per la scorta a valori
superiori a € 3.000.000,00 fermo restando le modalita' previste dalla
lettera a), il Questore puo' imporre misure di protezione aggiuntive,
in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della  sicurezza
pubblica ed alla natura e al valore del bene scortato; c) la scorta a
materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere,  quando
non svolta direttamente dal proprietario del bene con proprie guardie
giurate, e' affidata a guardie dipendenti da  istituti  di  vigilanza
privata, il cui  numero  deve  essere  calcolato  in  funzione  della
distanza dell'obiettivo e  del  tempo  necessario  al  raggiungimento
dello stesso e del rientro in sede. Qualora la distanza sia superiore
ai 400 Km, debbono essere impiegate due guardie giurate, a  bordo  di
un automezzo con impianto di localizzazione satellitare, e  provviste
di adeguati strumenti di  comunicazione  con  la  centrale  operativa
dell'istituto di vigilanza;
      11) alla Sezione  III,  dopo  il  comma  3.o,  e'  aggiunto  il
seguente comma: "3.p. Trasporti di valori  diversi  dal  contante.  I
trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi  dal  denaro
contante, si effettuano con le modalita' indicate ai  commi  3.l.3  e
3.l.4 del presente Allegato, anche con mezzi diversi  da  quelli  ivi
indicati e appositamente allestiti,  con  i  massimali  ivi  previsti
aumentati del doppio. I trasporti di valori per massimali superiori a
€  16.000.000,00,  fino  al  massimale  previsto  dall'assicurazione
obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il
Regolamento, d'intesa con i Questori delle province  interessate,  il
quale puo' imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla
specifica situazione dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica,  alla
natura ed al valore del  bene  trasportato  nonche'  all'utilizzo  di
tecnologie di difesa passiva, anche alternative a quelle  di  cui  ai
commi 3.l.3. e 3.l.4, specifiche  per  la  particolare  tipologia  di
trasporto.";
      12) alla Sezione V, comma  5.e,  alle  parole  "n.  1952"  sono
aggiunte le seguenti:  "e  rappresentano  le  condizioni  minime  che
devono essere riprese  dai  singoli  regolamenti  di  servizio.  Tali
condizioni possono essere integrate da eventuali  regole  procedurali
interne ritenute necessarie dai soggetti  autorizzati  nonche'  dalle
prescrizioni del Questore, in  relazione  a  specifiche  esigenze  di
pubblica sicurezza, adeguatamente motivate. Analogamente il  Questore
di una provincia diversa da  quella  ove  ha  sede  l'istituto,  puo'
autorizzare, in casi di necessita' e urgenza modalita' di svolgimento
dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore di quella  sede,
dandone comunicazione entro 24 ore".
    h)  l'Allegato  E  e'  sostituito  dall'allegato  1  al  presente
decreto;
    i)  l'Allegato  F  e'  sostituito  dall'allegato  2  al  presente
decreto;
    j) all'Allegato G, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1, lettera a, la parola "equiparati" e'  sostituita
da "equipollenti";
      2) al comma 1, lettera b, le parole "con profitto un periodo di
pratica" sono sostituite  dalle  seguenti:  "attivita'  lavorativa  a
carattere operativo";
      3) al comma 1, lettera c, le parole "organizzato  da  strutture
universitarie o da centri di  formazione  professionale  riconosciuti
dalle Regioni  e  accreditati  presso  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo
individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da  Universita'
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca" e, dopo la parola "ovvero", sono aggiunte le  seguenti:  "in
alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)";
      4) al comma 2, lettera a, le parole  "scuola  media  superiore"
sono sostituite dalle seguenti:  "istruzione  secondaria  di  secondo
grado";
      5) al comma 2, lettera b, le parole "con profitto un periodo di
pratica" sono sostituite  dalle  seguenti:  "attivita'  lavorativa  a
carattere operativo";
      6) al comma 2, lettera c, le parole "organizzato  da  strutture
universitarie o da centri di  formazione  professionale  riconosciuti
dalle Regioni  e  accreditati  presso  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo
individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da  Universita'
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca" e, dopo la parola "ovvero", sono aggiunte le  seguenti:  "in
alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)";
      7) al comma 3, lettera a, dopo  le  parole  "Scienze  bancarie"
sono aggiunte le seguenti: "Scienze dell'investigazione", e la parola
"equiparati" e' sostituita dalla parola "equipollenti";
      8) al comma 3, dopo le parole "Registro Imprese", sono aggiunte
le seguenti: "per attivita' classificate  ai  codici  ATECO  63.11.1,
63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati - elaborazione elettronica dei
dati contabili - altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2  e
63.11.20 (Gestione data base - attivita' delle banche dati),  82.91.1
e 82.91.10 (Attivita' di agenzie  di  recupero  crediti),  82.91.2  e
82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali)";
      9) al comma 4, lettera a, le parole  "scuola  media  superiore"
sono sostituite dalle seguenti:  "istruzione  secondaria  di  secondo
grado";
      10) al comma 4, lettera b, le parole "con profitto  un  periodo
di pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attivita'  lavorativa  a
carattere operativo";
      11) al comma 4, lettera c, le parole "organizzato da  strutture
universitarie o da centri di  formazione  professionale  riconosciuti
dalle Regioni  e  accreditati  presso  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo
individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da  Universita'
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca" e dopo la parola "ovvero" sono  aggiunte  le  seguenti:  "in
alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)";
      12) al comma 5, sesto rigo, le parole "organizzati da strutture
universitarie o da centri di  formazione  professionale  riconosciuti
dalle Regioni  e  accreditati  presso  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo
individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da  Universita'
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca";
      13) al comma 6, primo rigo, la parola "annuale"  e'  sostituita
con la parola "triennale", il numero "3" e' sostituito con il  numero
"2" ed il numero "5" e' sostituito con il numero "4";
      14) al comma 6, quarto rigo, la parola "annuale" e'  sostituita
con la parola "triennale" e dopo il numero "3" e' aggiunto il  numero
"4";
      15) al comma 6, sesto rigo, le parole "il superamento di"  sono
sostituite dalle seguenti: "la partecipazione ad";
      16) al comma 6, ottavo rigo, le parole "e accreditati presso il
Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,
secondo le procedure da questo  individuate"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "secondo  le  procedure  individuate  dal  Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza".
    k) all'Allegato H, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 2, primo  punto,  le  parole  "non  possono  essere
attivate presso il domicilio del titolare della licenza ne' in locali
nei quali insistano studi legali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potesta'
di controllo, ai sensi dell'articolo 16 TULPS";
      2) al comma 2, secondo punto, le  parole  "dell'impresa  (forma
societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del
richiedente  la  licenza"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
richiedente la licenza e la forma  giuridica  con  la  quale  intende
svolgere l'attivita'".
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  di  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore  il  giorno  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.  E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Roma, 25 febbraio 2015

                                                  Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2015
Interno, foglio n. 794
                                                          Allegato 1

                                                          ALLEGATO E

  Requisiti minimi delle Infrastrutture per le Telecomunicazioni

 
    L'impiego  delle  infrastrutture  per  le  telecomunicazioni  e'
esclusivo e limitato ai servizi d'istituto.
    In relazione alle  classi  funzionali  indicate  all'art.  2  del
presente  Regolamento,  cosi'  come  stabilito  al  punto  4.1.2
dell'Allegato A, i  requisiti  minimi  delle  infrastrutture  per  le
telecomunicazioni sono i seguenti:
 
 
Tipologia A - Centro comunicazioni
  Sistemi di protezione del sito
    Controllo accessi con registrazione eventi
  Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa
    Gruppo di continuita' statica (autonomia almeno 15 min.)
    Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico
non inf. a ore 6)
  Sistema di comunicazione radio
    Postazione radio base con antenna direttiva
    Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale
    Registratore comunicazioni
     
  Sistema di comunicazione telefonica
    Linee telefoniche fisse piu' GSM, per un numero totale  di  linee
dedicate pari al 20% delle guardie giurate  non  servite  via  radio,
comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM
    Centralino telefonico  per  la  gestione  di  tutte  le  linee  e
registratore  di  comunicazioni  entrambi  di  adeguata  capacita'
considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati
    Postazioni  operatore  disponibili  pari  al  15%  delle  linee,
comunque non inferiori a  due,  ferma  restando  la  possibilita'  di
prevedere una diversa percentuale sulla base  delle  eventuali  linee
remotizzate
     
  Impianto di climatizzazione e antincendio
    Tutti gli impianti e gli ambienti a norma
    Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a  manutenzione,  con
SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita' o di disfunzioni
bloccanti
    In caso di utilizzazione comune ex-art. 257-sexies, gli  ambienti
e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.
    Inoltre dovranno essere garantiti:
    Una  postazione  radio  base  con  canale  dedicato  per  ciascun
componente del raggruppamento o del consorzio;
    Un numero di linee telefoniche pari al 20% di  tutte  le  guardie
giurate non servite via radio, comunque non  inferiori  a  due  fisse
piu'  una  GSM  per  ciascun  componente  del  raggruppamento  o  del
consorzio;
    Postazioni operatore disponibili in  numero  pari  al  15%  delle
linee, comunque non  inferiori  a  due  per  ciascun  componente  del
raggruppamento o del consorzio.
Tipologia B - Centrale operativa
     
  Sistemi di protezione del sito
    Controllo accessi con registrazione eventi
    Antintrusione con registrazione eventi
    Videosorveglianza perimetrale con registrazione  e  conservazione
dei dati per il tempo necessario e comunque non oltre una  settimana,
tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attivita' svolta.
  Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa
    Gruppo di continuita' statica (autonomia almeno 15 min.)
    Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico
non inf. a ore 6)
  Sistema di comunicazione radio
    Postazione radio base con antenna direttiva
    Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale
    Registratore comunicazioni
     
  Sistema di comunicazione telefonica
    Linee telefoniche fisse piu' GSM, per un numero totale  di  linee
dedicate pari al 20% delle guardie giurate  non  servite  via  radio,
comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM
    Centralino telefonico  per  la  gestione  di  tutte  le  linee  e
registratore  di  comunicazioni  entrambi  di  adeguata  capacita'
considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati;
    Postazioni  operatore  disponibili  pari  al  15%  delle  linee,
comunque non inferiori a  due,  ferma  restando  la  possibilita'  di
prevedere una diversa percentuale sulla base  delle  eventuali  linee
remotizzate
  Sistema di comunicazione dati di controllo
    Hardware  e  software  di  comunicazione,  inclusi  i  supporti
trasmissivi e le interfacce
    Hardware e software di gestione, che permetta anche:
      l'archiviazione ordinaria dei dati per  una  settimana,  tenuto
conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attivita' svolta;
      l'estrapolazione  dei  dati  concernenti  le  segnalazioni  di
allarme o di interesse, per l'archiviazione definitiva a disposizione
delle Autorita'
  Sistema di gestione remota
    Hardware e software di comunicazione per monitoraggio e  gestione
cifrata da remoto, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce
     
  Impianto di climatizzazione e antincendio
    Locale tecnico separato, dotato  di  impianti  antincendio  e  di
condizionamento,  qualora  il  regolare  funzionamento  dei  sistemi
richieda condizioni di esercizio incompatibili con la compresenza  di
operatori
    Tutti gli impianti e gli ambienti a norma
    Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a  manutenzione,  con
SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita' o di disfunzioni
bloccanti, ad esclusione dei sistemi  di  trasmissione  dei  dati  di
controllo, per cui sono ammessi SLA non superiori ai minimi stabiliti
per le Reti Generali
    In caso di utilizzazione comune ex-art. 257-sexies, gli  ambienti
e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.
    Inoltre dovranno essere garantiti:
    Una  postazione  radio  base  con  canale  dedicato  per  ciascun
componente del raggruppamento o del consorzio
    Un numero di linee telefoniche pari al 20% di  tutte  le  guardie
giurate non servite via radio, comunque non  inferiori  a  due  fisse
piu'  una  GSM  per  ciascun  componente  del  raggruppamento  o  del
consorzio;
    Postazioni operatore disponibili in  numero  pari  al  15%  delle
linee, comunque non  inferiori  a  due  per  ciascun  componente  del
raggruppamento o del consorzio
Tipologia C - Centrale operativa avanzata
  Sistema di protezione del sito
    Controllo accessi con registrazione eventi
    Antintrusione con registrazione eventi
    Videosorveglianza perimetrale con registrazione  e  conservazione
dei dati per il tempo necessario e comunque non oltre una  settimana,
tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attivita' svolta.
    Serramenti di tipo  blindato  e  antiproiettile  con  griglie  di
protezione,  qualora  le  condizioni  strutturali  del  sito  non
garantiscano adeguata protezione.
    Sistema antirapina collegato con  la  Questura/Comando  operativo
CC, qualora previsto da specifici accordi stipulati  in  sede  locale
(solo per Classe Funzionale E)
  Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa
    Gruppo di continuita' statica (autonomia almeno 15 min.)
    Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico
non inf. a ore 6)
  Sistema di comunicazione radio (solo per Classe Funzionale D)
    Almeno due canali bidirezionali con  altrettante  postazioni.  Il
primo canale radio obbligatorio deve coprire l'area  descritta  nelle
autorizzazioni prefettizie. Il  secondo  canale,  che  sopperisce  ad
eventuali zone d'ombra per assenza  di  segnale  radio,  puo'  essere
assicurato mediante  apparati  di  fonia  mobile  GSM,  eventualmente
dotati del sistema "Push-to-talk" IPRS IP Radio Service. Tali sistemi
possono essere impiegati anche per i servizi effettuati negli  ambiti
non espressamente indicati in licenza, intendendosi per  tali  quelli
nei quali il servizio di trasporto, con partenza  e  rientro  da  una
sede  autorizzata,  puo'  essere  concluso  nell'arco  temporale
dell'orario di servizio.
    Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale
    Registratore di comunicazioni
  Comunicazioni fonia
    Linee telefoniche fisse piu' GSM, per un numero totale  di  linee
pari al 30% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non
inferiori a 4 fisse piu' 2 GSM
    Centralino telefonico  per  la  gestione  di  tutte  le  linee  e
registratore  di  comunicazioni  entrambi  di  adeguata  capacita'
considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati
    Postazioni  operatore  disponibili  pari  al  15%  delle  linee,
comunque non inferiori  a  due  ferma  restando  la  possibilita'  di
prevedere una diversa percentuale sulla base  delle  eventuali  linee
remotizzate
  Sistema di Gestione portavalori (solo per Classe D)
    Configurazione server/client
    Hardware  e  software  di  comunicazione,  inclusi  i  supporti
trasmissivi e le interfacce
    Hardware  e  software  di  gestione,  che  permetta  anche  la
localizzazione cartografica dei  veicoli  portavalori,  che  dovranno
essere dotati di sistema GPS
    Hardware di riserva "a caldo"
    Tutti gli impianti e gli ambienti a norma
    Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a  manutenzione,  con
SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita' o di disfunzioni
bloccanti.
    In caso di gestione associata ai sensi dell'art.  257-sexies  del
Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S, gli ambienti e  i  sistemi  sopra
descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.
    Inoltre dovranno essere garantiti:
    Una  postazione  radio  base  con  canale  dedicato  per  ciascun
componente del raggruppamento o del consorzio
    Un numero di linee telefoniche pari al 30% di  tutte  le  guardie
giurate non servite via radio, comunque non inferiori a quattro fisse
piu'  due  GSM  per  ciascun  componente  del  raggruppamento  o  del
consorzio;
    Postazioni operatore disponibili in  numero  pari  al  15%  delle
linee, comunque non  inferiori  a  due  per  ciascun  componente  del
raggruppamento o del consorzio
    Hardware e software di gestione, che permetta  la  localizzazione
cartografica dei veicoli portavalori, che dovra' essere differenziata
per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio, qualora le
condizioni contrattuali attribuiscano responsabilita' soggettive
    locale  tecnico,  dotato  di  impianti  antincendio  e  di
condizionamento, qualora il regolare  funzionamento  dei  dispositivi
istallati in centrale richieda condizioni di esercizio  incompatibili
con la compresenza di operatori.
    Per tutte le tipologie di centrale  operativa,  la  gestione  del
servizio di teleallarme (tra cui le  interrogazioni  cicliche)  e  la
comunicazione in fonia debbono essere effettuate tramite canali radio
separati.
    I punti operativi distaccati,  ove  necessari,  devono  prevedere
l'interconnessione fonica diretta con  la  sede  principale,  ma  non
devono essere  dotati  di  centrale  operativa.  Laddove  tali  punti
venissero dotati di un centro di  comunicazioni  o  di  una  centrale
operativa, questi dovranno  essere  conformi  alle  disposizioni  del
presente Allegato.
    Gli istituti che svolgono, esclusivamente, le  attivita'  di  cui
all'art.2 , co. 2, lett.  a),  classe  B,  del  Decreto  (servizi  di
localizzazione  satellitare    di    autoveicoli    che    prevedano
l'allertamento del  proprietario  del  bene  stesso  e/o  servizi  di
telesorveglianza e/o  televigilanza),  senza  intervento  diretto  di
proprie guardie giurate,  non  sono  tenuti  alla  realizzazione  del
sistema di comunicazione radio.
    Analogamente non sono tenuti alla realizzazione  del  sistema  di
comunicazione radio gli istituti  che  svolgono,  esclusivamente,  le
attivita' di cui all'art. 2, co.  2,  lett.  a),  classe  A,  servizi
previsti dal D.M.  8  agosto  2007,  disciplinante  le  attivita'  di
stewarding nelle manifestazioni sportive,  e/o  dal  D.M.  6  ottobre
2009, disciplinante le attivita' di assistenza nei locali di pubblico
spettacolo e intrattenimento, e/o dal D.M. 28 dicembre 2012, n.  266,
disciplinante  le  attivita'  antipirateria  a  bordo  del  naviglio
mercantile battente bandiera italiana.
    La verifica dei requisiti minimi  dei  sistemi  di  comunicazione
radio e/o telefonica di  cui  al  presente  Allegato  e'  effettuata,
secondo le indicazioni  tecnico-operative  della  Direzione  Generale
Attivita' Territoriali del Ministero dello  sviluppo  economico,  dai
competenti  Ispettorati  Territoriali  della  medesima  Direzione
Generale, attraverso l'accertamento di conformita' di tali sistemi di
comunicazione alla normativa vigente di settore e con verifica  della
presenza  degli  opportuni  regimi  autorizzatori  per  l'esercizio
dell'impianto radio e la funzionalita'  dell'impianto  stesso,  anche
introducendo metodi di verifiche a campione, relativamente all'idonea
copertura territoriale radio rispetto  a  quanto  previsto  dall'atto
autorizzatorio.
                                                          Allegato 2

                                                          ALLEGATO F

    TABELLA DELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

    1. Gli istituti di vigilanza devono prestare la cauzione, di  cui
all'art. 137 T.U.L.P.S., secondo gli importi di seguito indicati,  in
ragione delle classi funzionali di cui all'art. 2, comma 2, punto  a)
del presente regolamento e del numero di dipendenti in forza:
   

+------------------+---------------------+
| CLASSE A e/o C:  |    Cauzione        |
|                  +---------------------+
|                  |    € 100.000,00    |
+------------------+---------------------+


+------------------+---------------------+
| CLASSE B:        |    Cauzione        |
|                  +---------------------+
|                  |    € 120.000,00    |
+------------------+---------------------+


+------------------+---------------------+
| CLASSE D e/o E:  |    Cauzione        |
|                  +---------------------+
|                  |    € 150.000,00    |
+------------------+---------------------+

   
    2. Nel caso di autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S.  riferita  a
due o piu' gruppi  di  classi  della  tabella  di  cui  al  comma  1,
l'importo della cauzione dovra' essere pari a complessivi € 200.000.
    3. A partire da 300 dipendenti la cauzione deve essere  integrata
di € 25.000 per ogni 100 ulteriori dipendenti.

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