Data: 2015-05-11 13:23:34

PARERI PREVENTIVI, prassi legittima ma NON IMPUGNABILI - Sent. 27/4/2015

PARERI PREVENTIVI, prassi legittima ma NON IMPUGNABILI

T.R.G.A. Trento, Sezione Unica, 27 aprile 2015 n. 170

Invero, i pareri preventivi in materia edilizia – cui possono essere accostati i suggerimenti, osservazioni e rilievi, resi oralmente dai funzionari competenti, su progetti in corso di presentazione o su singoli aspetti degli stessi – pur non essendo regolati da fonti primarie, costituiscono una prassi consolidata nei rapporti tra gli utenti e gli uffici.

Questi sono atti di mera scienza, con cui il privato (e ancor prima il professionista che lo assiste) è preventivamente informato della posizione che l’Amministrazione potrebbe ragionevolmente assumere sul titolo edilizio che le fosse richiesto, così da consentire, ove possibile, un adeguamento del progetto ancora in elaborazione, ai rilievi tecnico-amministrativi sollevati dell’Ente, con intuibile risparmio di costi e tempi.

Ciò posto, è certo che il parere preventivo in questione - per più aspetti non assertivo – è destinato a svolgere la funzione ora descritta, e, soprattutto, non appartiene ad alcuno dei possibili tipi di provvedimento in materia edilizia, nominati, elencati e descritti nella legislazione primaria. 3.3.2. Segnatamente, esso non è un diniego di concessione edilizia: e non è dunque idoneo a determinare una lesione concreta e attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio, e non v’è quindi alcun interesse giuridicamente tutelabile a ottenerne l’annullamento dal giudice amministrativo, poiché ciò non attribuirebbe all’interessato un’utilità giuridicamente apprezzabile (sul principio per cui un parere emesso in materia edilizia, e privo di valenza provvedimentale non è immediatamente impugnabile, cfr. ex multis, C.d.S., V, 16 febbraio 2012, n. 794; T.A.R Molise, 19 dicembre 2014, n. 726).

In conclusione, si deve convenire con la difesa comunale che “il parere è mero atto, privo degli attributi provvedimentali, insuscettibile di causare danno immediato, diretto ed attuale e quindi inoppugnabile in sede giurisdizionale per difetto di posizione protetta e per difetto di lesione, dunque di interesse tutelabile, in capo ai ricorrenti”.

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