INTELLIGENCE - scambio di informazioni europee - Dlgs 54/2015
[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2015, n. 54 [/color]
Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18
dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di
informazioni e intelligence tra le Autorita' degli Stati membri
dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge.[/b]
(15G00068)
(GU n.106 del 9-5-2015)
Vigente al: 24-5-2015
Capo I
DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18
dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di
informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati membri
dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 -
secondo semestre;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri
della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Obiettivo e definizioni
1. Il presente decreto attua, nell'ordinamento interno, le
disposizioni della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del
18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di
informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati membri
dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
2. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano
l'applicazione degli accordi o delle intese sottoscritti e resi
esecutivi con Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero con
Stati membri qualora non in contrasto con la decisione quadro di cui
al comma 1, riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il
reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, anche per
quanto concerne le condizioni di utilizzo delle informazioni
scambiate, nonche' le disposizioni che danno attuazione ad atti
normativi dell'Unione europea riguardanti la medesima materia.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge", le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) "autorita' di un altro Stato membro", le forze di polizia, i
servizi doganali o altra autorita' di un altro Stato membro o di un
Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, e'
competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attivita'
criminali, esercitare l'autorita' e adottare misure coercitive
nell'ambito di tali funzioni;
c) "decisione quadro" la decisione quadro 2006/960/GAI del
Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2006;
d) "informazioni o analisi", le informazioni e/o l'intelligence
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione
quadro, cioe' le informazioni o i dati, nonche' le loro analisi utili
al processo decisionale detenuti da un'autorita' nazionale competente
incaricata dell'applicazione della legge o da un'autorita' di un
altro Stato membro, nonche' le informazioni e i dati detenuti da
autorita' pubbliche o da enti privati accessibili alle predette
autorita', senza il ricorso a mezzi coercitivi;
e) "indagine penale", il procedimento penale;
f) "mezzi coercitivi", le attivita' di investigazione e di
ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte
dall'autorita' giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di
propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale, nonche' gli
altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall'autorita'
giudiziaria o da altre autorita' competenti necessari per
l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili
dalle autorita' incaricate dell'applicazione della legge;
g) "operazione informativa o investigativa criminale",
l'operazione di intelligence criminale di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera c) della decisione quadro, cioe' una fase
procedurale precedente all'indagine penale, nella quale un'autorita'
competente incaricata dell'applicazione della legge, ai sensi della
legislazione nazionale, ha facolta' di raccogliere, elaborare e
analizzare informazioni su reati o attivita' criminali al fine di
stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro
atti criminali concreti;
h) "punto di contatto nazionale" l'articolazione del Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata con
provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare nei casi di
urgenza le richieste di informazioni o di analisi formulate da
autorita' di un altro Stato membro;
i) "punto di contatto dello Stato membro", l'articolazione,
individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
della decisione quadro cui le autorita' nazionali competenti
incaricate dell'applicazione della legge possono rivolgere le
richieste di informazioni o di analisi nei casi di urgenza.
4. Ai fini del presente decreto si intende, inoltre, per:
a) "canali di comunicazione", qualsiasi canale, istituito in
attuazione di atti normativi dell'Unione europea ovvero sulla base di
accordi internazionali resi esecutivi, per lo scambio di informazioni
ai fini della cooperazione internazionale in materia di applicazione
della legge;
b) "EUROJUST", l'Unita' europea di cooperazione giudiziaria,
istituita dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea
2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, attuata dalla legge 14 marzo 2005,
n. 41;
c) "EUROPOL", l'Ufficio europeo di polizia, di cui alla decisione
2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009;
d) "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione
2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di
arresto europeo", i reati di cui all'articolo 8 della legge 22 aprile
2005, n. 69, nonche' quelli commessi per realizzare il furto di
identita' relativo ai dati personali;
e) "scambio spontaneo di informazioni o analisi", la
comunicazione ad un'autorita' di un altro Stato membro di
informazioni o analisi effettuata d'iniziativa da un'autorita'
nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge, senza
che vi sia stata una richiesta.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, delle norme in
materia di protezione dei dati personali e del segreto di indagine,
le condizioni e le modalita' con le quali:
a) le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione
della legge e le autorita' di un altro Stato membro si scambiano, su
richiesta, le informazioni o le analisi di cui esse dispongono, ai
fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni informative
o investigative criminali;
b) le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione
della legge comunicano, d'iniziativa, informazioni e/o analisi che
possono contribuire allo svolgimento di indagini penali sui reati di
cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del
Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo
ovvero alla prevenzione di questi ultimi.
2. In ogni caso, le disposizioni del presente decreto non implicano
l'obbligo per le autorita' nazionali competenti incaricate
dell'applicazione della legge di acquisire e conservare, anche
attraverso mezzi coercitivi, informazioni o analisi che non siano
nella propria disponibilita'.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli
organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge 3
agosto 2007, n. 124, nonche' alle informazioni da essi detenute o
comunicate alle autorita' nazionali competenti incaricate
dell'applicazione della legge per finalita' inerenti alla tutela
della sicurezza della Repubblica.
4. Le informazioni o le analisi sono scambiate anche con Europol in
conformita' alla Convenzione Europol, basata sull'articolo K.3 del
trattato sull'Unione europea e con Eurojust in conformita' alla
decisione quadro 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002 nel
caso in cui lo scambio riguardi un reato o un'attivita' criminale di
loro competenza.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste
di informazioni o di analisi presentate dall'autorita' di un Paese
associato Schengen.
Capo II
RICHIESTA DI INFORMAZIONI O DI ANALISI ALL'AUTORITA' DI UN ALTRO
STATO MEMBRO
Art. 3
Soggetti competenti e presupposti
della richiesta di informazioni o analisi
1. La richiesta di informazioni o analisi all'autorita' di un altro
Stato membro puo' essere formulata da un'autorita' nazionale
competente incaricata dell'applicazione della legge, nel rispetto dei
compiti e dei poteri ad essa attribuiti dall'ordinamento, ai fini
dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato,
quando vi siano sufficienti motivi, basati su elementi di fatto, per
ritenere che le medesime informazioni o analisi siano disponibili in
quello Stato.
2. La richiesta di cui al comma 1, puo' riguardare soltanto
informazioni o analisi non eccedenti le finalita' per cui esse
vengono presentate.
Art. 4
Modalita' di presentazione della richiesta
alle autorita' di un altro Stato membro
1. La richiesta di informazioni o analisi e' presentata
all'autorita' di un altro Stato membro attraverso qualsiasi canale di
comunicazione.
2. Nel caso in cui le informazioni o analisi riguardino i reati di
cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del
Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e
la loro acquisizione si renda urgente in relazione ad esigenze
connesse allo svolgimento di indagini penali o di operazioni
informative o investigative criminali, la richiesta e' presentata al
punto di contatto dello Stato membro.
3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2, e' presentata, utilizzando
il formulario di cui all'Allegato B della decisione quadro, compilato
nella lingua prevista dalle normative che regolano l'utilizzo del
canale di comunicazione prescelto, riportando le informazioni ivi
richieste.
4. La richiesta, presentata attraverso il formulario di cui al
comma 3, specifica:
a) le informazioni o le analisi richieste;
b) i motivi e le finalita' per le quali le informazioni o le
analisi sono richiesti;
c) il nesso tra le finalita' della richiesta e la persona cui si
riferiscono le informazioni o le analisi;
d) i motivi, per i quali si ritiene che le informazioni o le
analisi siano disponibili nel Paese dell'autorita' cui viene
inoltrata la richiesta.
5. Con la richiesta, l'autorita' nazionale competente incaricata
dell'applicazione della legge indica altresi' il termine, tra quelli
riportati nel formulario di cui al comma 3, entro il quale
l'autorita' di un altro Stato membro e' tenuta, ai sensi
dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione quadro, a
comunicare le informazioni o le analisi. Il termine e' individuato
tenendo conto delle effettive esigenze, per le quali l'autorita'
nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge ha
richiesto le informazioni o le analisi.
Art. 5
Utilizzazione delle informazioni o delle analisi per scopi diversi da
quelli indicati nella richiesta o in deroga alle condizioni o
prescrizioni imposte
1. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge utilizza le informazioni o le analisi per le finalita'
per cui esse sono state richieste o per la prevenzione di un pericolo
grave ed immediato per la sicurezza pubblica, nel rispetto delle
eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorita' dello Stato
membro, assicurando la riservatezza delle informazioni o delle
analisi, in relazione alle quali l'autorita' o il punto di contatto
dello Stato membro hanno comunicato l'esistenza di requisiti di
segretezza delle indagini.
2. L'utilizzazione delle informazioni o delle analisi per scopi
diversi da quelli per cui furono originariamente richiesti e'
consentito solo previa acquisizione di una specifica autorizzazione
rilasciata dall'autorita' ovvero dal punto di contatto dello Stato
membro. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
richiede la predetta autorizzazione attraverso il canale di
comunicazione utilizzato per la presentazione dell'originaria
richiesta di informazioni o di analisi.
3. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge puo' utilizzare le informazioni o le analisi ricevute in
deroga alle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorita'
o dal punto di contatto di uno Stato membro, solo per dare attuazione
a obblighi di comunicazione previsti da disposizioni di legge a
favore del Parlamento, dell'Autorita' Giudiziaria, ovvero di
organismi indipendenti, istituite sulla base di disposizioni di
legge, competenti ad esercitare compiti di controllo sulle autorita'
nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge. A tal
fine, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge acquisisce il preventivo parere dell'autorita' o del
punto di contatto dello Stato membro che ha comunicato l'informazione
o l'analisi.
4. L'utilizzazione delle informazioni o delle analisi in deroga
alle condizioni e restrizioni di cui al comma 3 e' effettuata tenendo
per quanto possibile conto degli interessi e dei punti di vista
comunicati dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro.
5. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge fornisce all'autorita' o al punto di contatto dello Stato
membro notizie o ragguagli circa l'utilizzazione e il trattamento
delle informazioni o delle analisi sulla base di richieste formulate
in merito a specifici casi dall'autorita' o dal punto di contatto di
uno Stato membro.
Art. 6
Utilizzazione delle informazioni o delle analisi
come prova nell'ambito di un'indagine penale
1. Le informazioni o le analisi possono essere utilizzate come
prova o elementi di prova nell'ambito di un'indagine penale solo
previa autorizzazione dello Stato membro.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, puo' essere richiesta anche
successivamente alla trasmissione delle informazioni o delle analisi.
In tal caso, l'autorizzazione e' richiesta utilizzando gli strumenti
di cooperazione giudiziaria in vigore con gli altri Stati membri.
L'autorizzazione non e' comunque necessaria nel caso in cui
l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro abbia gia'
autorizzato l'utilizzazione come prova o elementi di prova all'atto
della trasmissione delle informazioni o delle analisi.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, le informazioni o le analisi detenute in
conseguenza del compimento di atti coercitivi sono utilizzabili come
prova nel processo penale solo nei confronti del soggetto cui siano
riconosciuti diritti o facolta' difensive in sede di formazione o
acquisizione all'estero.
Capo III
RICHIESTA DI INFORMAZIONI O DI ANALISI PRESENTATA DA UN'AUTORITA' DI
UN ALTRO STATO MEMBRO
Sezione I
Condizioni di ammissibilita' della richiesta alle autorita' nazionali
competenti incaricate dell'applicazione della legge
Art. 7
Soggetti competenti a presentare
la richiesta di informazioni o analisi
1. La richiesta di informazioni o analisi puo' essere rivolta ad
un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della
legge o al punto di contatto nazionale da uno dei seguenti soggetti:
a) un'autorita' di un altro Stato membro;
b) il punto di contatto dello Stato membro.
Art. 8
Informazioni e analisi
suscettibili di comunicazione
1. Salvo che non ricorrano i casi di cui all'articolo 9, possono
formare oggetto di comunicazione all'autorita' o al punto di contatto
nazionale le informazioni o le analisi, anche acquisite con mezzi
coercitivi precedentemente alla richiesta, che sono nella
disponibilita' delle autorita' nazionali competenti incaricate
dell'applicazione della legge.
2. Le disposizioni del presente decreto non obbligano l'autorita'
nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il
punto di contatto nazionale a comunicare informazioni o analisi da
utilizzare come prove dinanzi ad un'autorita' giudiziaria dello Stato
membro che le ha richieste. La comunicazione di informazioni o
analisi non attribuisce allo Stato membro che le ha richieste il
diritto di utilizzare le medesime informazioni o analisi come prove
dinanzi a un'autorita' giudiziaria, salvo che non sia stata
rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 15.
Art. 9
Casi di rifiuto della comunicazione
1. La comunicazione all'autorita' o al punto di contatto dello
Stato membro puo' essere rifiutata nel caso in cui:
a) le informazioni o le analisi siano coperte dal segreto di
Stato;
b) sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione
delle informazioni o delle analisi, sebbene su di esse non sia stato
apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza
della Repubblica;
c) le informazioni o le analisi siano coperti dal segreto di cui
agli articoli 329 e 391-quinquies, del codice di procedura penale,
salvo che la loro comunicazione all'autorita' o al punto di contatto
dello Stato membro non sia stata preventivamente autorizzata
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 13;
d) sussistano fondati motivi per ritenere che la comunicazione
delle informazioni o delle analisi richiesti, sebbene non coperti dal
segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di
procedura penale, possa pregiudicare il buon esito di un'indagine
penale o di un'operazione informativa o investigativa criminale o,
comunque, l'incolumita' o la sicurezza delle persone;
e) le informazioni o le analisi siano state comunicate da un
altro Stato membro o da uno Stato terzo con vincoli di utilizzazione
e conoscibilita', salvo che lo stesso Stato membro o lo stesso Stato
terzo non abbia preventivamente acconsentito alla trasmissione delle
informazioni o delle analisi all'autorita' o al punto di contatto
dello Stato richiedente.
2. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge e il punto di contatto nazionale possono, altresi',
rifiutarsi di comunicare le informazioni o le analisi nel caso in cui
sussistano ragioni di fatto per ritenere che esse siano palesemente
eccedenti o irrilevanti rispetto allo scopo per il quale sono state
richieste.
3. La comunicazione puo', altresi', essere negata quando la
richiesta di informazioni o di analisi si riferisce:
a) ad un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la
pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno;
b) ai nomi degli informatori di cui all'articolo 203 del codice
di procedura penale.
Sezione II
Procedimento di richiesta delle informazioni o delle analisi alle
autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della
legge
Art. 10
Disposizioni generali concernenti la presentazione della
richiesta e la comunicazione di informazioni o analisi
1. Ai fini del presente decreto, l'autorita' nazionale competente
incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto
nazionale danno corso alle richieste di informazioni o analisi
finalizzate all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine su un
reato che sono presentate secondo le seguenti modalita':
a) la richiesta e' inoltrata attraverso uno dei canali di
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4;
b) la richiesta e' presentata utilizzando il formulario di cui
all'Allegato B della decisione quadro, debitamente compilato nella
lingua prevista dalle normative che regolano il canale di
comunicazione prescelto dal soggetto richiedente di cui all'articolo
7.
2. La richiesta di informazioni o analisi deve, altresi',
precisare:
a) i motivi di fatto per i quali l'autorita' o il punto di
contatto dello Stato membro ritiene che le informazioni o le analisi
richieste siano disponibili nella Repubblica italiana;
b) i motivi e le finalita' per le quali vengono richieste le
informazioni o le analisi;
c) il nesso tra le finalita' della richiesta e la persona cui si
riferiscono le informazioni o le analisi.
3. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge e il punto di contatto nazionale comunicano la risposta
alla richiesta di informazioni e le analisi, utilizzando il
formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro, debitamente
compilato, nella lingua prevista dalle normative che regolano il
canale di comunicazione utilizzato.
Art. 11
Procedimento ordinario di comunicazione
delle informazioni o delle analisi
1. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, la richiesta di
informazioni o di analisi e' trattata dall'autorita' nazionale
competente incaricata dell'applicazione della legge cui la medesima
richiesta e' stata presentata.
2. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, l'autorita'
nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge
risponde entro i seguenti termini:
a) sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel
caso in cui essa riguardi i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002
relativa al mandato di arresto europeo e le informazioni o le analisi
richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorita'
nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge puo'
accedere direttamente;
b) quattordici giorni dalla data di ricevimento della richiesta
negli altri casi.
3. Nel caso in cui non risulti possibile rispondere alla richiesta
di informazioni o analisi entro i termini di cui al comma 2,
l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della
legge provvede a comunicare al soggetto richiedente i motivi del
ritardo e il nuovo termine entro il quale e' possibile fornire la
risposta. A tal fine l'autorita' nazionale competente incaricata
dell'applicazione della legge utilizza il formulario di cui
all'Allegato A della decisione quadro.
Art. 12
Procedimento di comunicazione delle informazioni
o delle analisi nei casi di urgenza
1. Le richieste di informazioni o analisi sono trattate con
procedura d'urgenza quando ricorrano contestualmente le seguenti
condizioni:
a) le informazioni o le analisi richieste riguardino i reati di
cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del
Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo;
b) l'acquisizione delle predette informazioni o analisi si renda
urgente in relazione ad esigenze connesse allo svolgimento di
indagini penali o di operazioni informative o investigative
criminali;
c) le informazioni o le analisi richieste sono conservate in una
banca dati alla quale un'autorita' nazionale competente incaricata
dell'applicazione della legge puo' accedere direttamente.
2. Le richieste di informazioni o di analisi presentate con
procedura d'urgenza sono trattate dal punto di contatto nazionale;
3. Il punto di contatto nazionale, nel caso in cui sussistano le
condizioni di cui al comma 1 e non ricorrano i casi di rifiuto di cui
all'articolo 9, comunica la risposta alla richiesta di informazioni o
di analisi entro otto ore dal ricevimento di quest'ultima.
4. Il punto di contatto nazionale puo' ritardare la comunicazione
delle informazioni o delle analisi nel caso in cui l'adempimento di
tale comunicazione non risulti possibile nel termine di cui al comma
3, ovvero eccessivamente gravoso. A tal fine il punto di contatto
nazionale comunica all'autorita' o al punto di contatto dello Stato
membro i motivi del ritardo utilizzando il formulario di cui
all'Allegato A della decisione quadro. In ogni caso, la comunicazione
e' effettuata entro tre giorni dal momento del ricevimento della
richiesta presentata dall'autorita' o dal punto di contatto dello
Stato membro.
Art. 13
Procedimento di comunicazione di informazioni o di analisi coperte
dal segreto relative a indagini penali
1. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto informazioni o
analisi coperte dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-quinquies
del codice di procedura penale, l'autorita' nazionale competente
incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto
nazionale comunicano all'autorita' o al punto di contatto dello Stato
membro che le informazioni o le analisi possono essere fornite solo
previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente.
2. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge o il punto di contatto nazionale richiede
l'autorizzazione a comunicare le informazioni o le analisi richieste
all'autorita' giudiziaria competente, che provvede senza ritardo e
puo' negare l'autorizzazione con decreto motivato.
3. Le informazioni o le analisi non sono comunicate all'autorita' o
al punto di contatto dello Stato membro nel caso in cui l'autorita'
giudiziaria competente abbia negato l'autorizzazione.
Art. 14
Condizioni e restrizioni concernenti l'utilizzazione
delle informazioni o delle analisi comunicate
1. Le informazioni o le analisi sono utilizzate dall'autorita' o
dal punto di contatto dello Stato membro per le finalita' per le
quali esse sono fornite ovvero per la prevenzione di un pericolo
grave ed immediato per la sicurezza pubblica.
2. Nel caso in cui l'autorita' o il punto di contatto nazionale
chieda l'autorizzazione ad utilizzare le informazioni o le analisi
gia' comunicate per finalita' diverse da quelle di cui al comma 1,
l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della
legge o il punto di contatto nazionale rilascia tale autorizzazione
ove cio' sia consentito dalle norme dell'ordinamento.
3. All'atto della comunicazione delle informazioni o delle analisi,
l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della
legge o il punto di contatto nazionale comunicano l'eventuale
necessita' di assicurare la riservatezza delle medesime informazioni
o delle analisi, al fine di salvaguardare le esigenze di segretezza
dei procedimenti penali in corso.
4. Con la comunicazione di cui al comma 3, l'autorita' nazionale
competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di
contatto nazionale possono, altresi', imporre all'autorita' o al
punto di contatto dello Stato membro:
a) condizioni o restrizioni per l'utilizzo delle informazioni o
delle analisi comunicate che si rendono necessarie o opportune sulla
base delle vigenti norme del diritto interno;
b) condizioni o restrizioni per la comunicazione dei risultati
dell'indagine penale o dell'operazione informativa o investigativa
criminale nell'ambito delle quali e' avvenuto lo scambio delle
informazioni o delle analisi.
5. Le condizioni e le restrizioni di cui al comma 4, lettere a) e
b), sono vincolanti, salvo quanto previsto dal comma 6. In casi
specifici, possono essere richiesti allo Stato membro cui sono state
comunicate informazioni o analisi ragguagli in merito al loro
trattamento o al loro utilizzo.
6. Nel caso in cui, successivamente alla comunicazione di cui al
comma 3, l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro
segnali l'esigenza di utilizzare, in deroga alle condizioni o
restrizioni imposte ai sensi del comma 4, le informazioni o le
analisi a favore dell'autorita' giudiziaria, delle istituzioni
legislative o di altro organismo indipendente di controllo delle
autorita' del medesimo Stato incaricate dell'applicazione della
legge, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge o il punto di contatto nazionale comunicano, senza
ritardo, il proprio parere, tenendo conto anche di quanto disposto
dall'articolo 9, comma 1.
Art. 15
Autorizzazione all'utilizzazione delle informazioni o
delle analisi come prove in procedimenti giudiziari
1. Nel caso in cui lo Stato membro richieda di utilizzare
informazioni o analisi gia' comunicate come prove dinanzi ad
un'autorita' giudiziaria del medesimo Stato, l'autorizzazione e'
rilasciata dall'autorita' giudiziaria sulla base delle disposizioni
dell'ordinamento, attraverso gli strumenti di cooperazione
giudiziaria in vigore tra i Paesi membri dell'Unione europea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, non e' necessaria nel caso
in cui l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge o il punto di contatto nazionale abbiano gia' autorizzato
l'utilizzazione delle informazioni o delle analisi come prova dinanzi
ad un'autorita' giudiziaria all'atto della loro comunicazione.
Capo IV
SCAMBIO SPONTANEO DI INFORMAZIONI O ANALISI
Art. 16
Condizioni e modalita' per lo scambio
spontaneo di informazioni o analisi
1. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o analisi,
nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che le
informazioni o le analisi possano contribuire, all'individuazione,
alla prevenzione o a indagini riguardanti i reati di cui all'articolo
2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13
giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo. Le informazione o
le analisi sono comunicate nel limite di quanto ritenuto necessario
per l'individuazione, la prevenzione o lo svolgimento di indagini sui
predetti reati.
2. Lo scambio spontaneo di informazioni o analisi puo' essere
omesso nei casi previsti dall'articolo 9.
3. Nel caso in cui le informazioni o analisi siano coperte dal
segreto ai sensi degli articoli 329 e 391-quinquies del codice di
procedura penale, l'autorita' nazionale competente incaricata
dell'applicazione della legge richiede la preventiva autorizzazione
all'effettuazione dello scambio spontaneo all'autorita' giudiziaria
secondo le modalita' stabilite dall'artioclo 13. Non si fa luogo allo
scambio spontaneo delle informazioni o delle analisi coperte dal
segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di
procedura penale nel caso in cui l'autorizzazione viene negata.
4. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o analisi
attraverso i canali di comunicazione nella lingua prevista dalle
normative che ne regolano l'utilizzo.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 17
Finalita' dei trattamenti dei dati
1. I dati personali trattati ai sensi del presente decreto sono
utilizzati esclusivamente per le finalita' connesse a indagini penali
o a operazioni informative o investigative criminali.
Art. 18
Protezione dei dati personali
1. Alle procedure per la comunicazione e lo scambio di informazioni
o analisi disciplinate dal presente decreto si applicano le norme in
materia di protezione dei dati riguardanti l'utilizzo dei canali di
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a).
2. Ai trattamenti di dati personali, effettuati ai sensi del
presente decreto, si applicano altresi' le disposizioni di cui alla
Parte II, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
3. Le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione
della legge e il punto di contatto nazionale sono titolari dei
trattamenti di dati da essi effettuati per le finalita' del presente
decreto.
Art. 19
Verifica della qualita'
dei dati comunicati o ricevuti
1. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge o il punto di contatto nazionale, nel caso in cui
verifica che le informazioni o le analisi da essi comunicate ai sensi
delle disposizioni di cui al Capo III sono inesatte, provvede ad
informare, senza ritardo, l'autorita' o il punto di contatto dello
Stato membro cui sono state trasmesse le predette informazioni o
analisi.
2. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge o il punto di contatto nazionale, nel caso in cui ha
motivo di ritenere che i dati ricevuti ai sensi delle disposizioni di
cui al Capo II siano inesatte, provvede ad informare, senza ritardo,
all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro che ha
comunicato le predette informazioni o analisi.
3. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge cancella le informazioni o le analisi che non avrebbero
dovuto essere ricevute.
4. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge cancella le informazioni o le analisi lecitamente
ricevute:
a) nel caso in cui esse non sono o non sono piu' necessarie alle
finalita' per le quali sono state trasmesse dall'autorita' o dal
punto di contatto dello Stato membro. Se le informazioni o le analisi
sono state trasmesse senza richiesta, l'autorita' nazionale
competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di
contatto nazionale verifica immediatamente se esse sono necessarie
per le finalita' per le quali sono state trasmesse;
b) al termine del periodo massimo di conservazione delle
informazioni o delle analisi stabilito dalla legislazione nazionale
dello Stato membro che le ha trasmesse, nel caso in cui l'autorita' o
il punto di contatto dello Stato membro abbia indicato tale periodo
massimo all'autorita' nazionale competente incaricata
dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale. Non
si fa luogo alla cancellazione nel caso in cui alla scadenza del
predetto periodo massimo di conservazione, le informazioni o le
analisi sono necessarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, per lo
svolgimento di un'indagine penale ovvero finalizzata all'applicazione
di una misura di prevenzione, per la repressione di reati, ovvero
l'esecuzione di sanzioni penali.
5. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
della legge o il punto di contatto nazionale procedono al blocco dei
dati quando vi siano motivi per ritenere che la cancellazione degli
stessi pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona
interessata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I dati
bloccati possono comunque essere utilizzati o trasmessi solo per le
finalita' che ne hanno impedito la cancellazione.
Art. 20
Diritti dell'interessato
1. In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in
applicazione del presente decreto, sono riconosciuti all'interessato
i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1°
aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, previo accertamento
dell'identita' del medesimo. I diritti sono esercitati con istanza
rivolta all'autorita' nazionale competente incaricata
dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale. Con
la predetta istanza, l'interessato puo' domandare, altresi', che sia
data evidenza nella banca dati in cui sono conservate le informazioni
o le analisi dell'esercizio dei diritti di cui al presente comma nel
caso in cui le informazioni o le analisi sono trasmesse all'autorita'
o al punto di contatto di uno Stato.
2. Il titolare della banca dati comunica all'interessato i
provvedimenti adottati a seguito delle richieste formulate ai sensi
del comma 1.
3. L'autorita' o il punto di contatto di uno Stato membro sono
informati dell'esistenza dell'eventuale presentazione dell'istanza di
cui al comma 1.
4. L'indicazione di cui al comma 1 puo' essere rimossa a richiesta
dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali o dell'autorita' giudiziaria, adottati,
rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Art. 21
Misure di sicurezza
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli dal 31 al 36 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica
della liceita' dei trattamenti dei dati personali, le autorita'
nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge e il
punto di contatto nazionale registrano, per quanto di rispettiva
competenza, in appositi file di log le comunicazioni di informazioni
o di analisi effettuate ai sensi del presente decreto.
Art. 22
Autorita' nazionale di controllo
1. Il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in
applicazione del presente decreto e' esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Capo VI
NORME FINALI
Art. 23
Clausola di neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui al presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
[img width=245 height=300]https://pistoiaingiallo.files.wordpress.com/2015/01/james-bond-marathon.jpg[/img]