Data: 2015-05-09 13:08:15

INTELLIGENCE - scambio di informazioni europee - Dlgs 54/2015

INTELLIGENCE - scambio di informazioni europee - Dlgs 54/2015

[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2015, n. 54 [/color]
Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio  del  18
dicembre  2006  relativa  alla  semplificazione  dello  scambio  di
informazioni e intelligence  tra  le  Autorita'  degli  Stati  membri
dell'Unione  Europea  incaricate  dell'applicazione  della  legge.[/b]
(15G00068)
(GU n.106 del 9-5-2015)
  Vigente al: 24-5-2015 
Capo I

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Vista la  decisione  quadro  2006/960/GAI  del  Consiglio,  del  18
dicembre  2006,  relativa  alla  semplificazione  dello  scambio  di
informazioni e intelligence  tra  le  autorita'  degli  Stati  membri
dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre;
  Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2015;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con  i  Ministri
della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale.

                                Emana


                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


                      Obiettivo e definizioni

  1.  Il  presente  decreto  attua,  nell'ordinamento  interno,  le
disposizioni della decisione quadro 2006/960/GAI del  Consiglio,  del
18 dicembre 2006, relativa  alla  semplificazione  dello  scambio  di
informazioni e intelligence  tra  le  autorita'  degli  Stati  membri
dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  pregiudicano
l'applicazione degli accordi  o  delle  intese  sottoscritti  e  resi
esecutivi con Stati non appartenenti all'Unione europea,  ovvero  con
Stati membri qualora non in contrasto con la decisione quadro di  cui
al comma 1, riguardanti la  reciproca  assistenza  giudiziaria  o  il
reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, anche per
quanto  concerne  le  condizioni  di  utilizzo  delle  informazioni
scambiate, nonche' le  disposizioni  che  danno  attuazione  ad  atti
normativi dell'Unione europea riguardanti la medesima materia.
  3. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "autorita' nazionale competente  incaricata  dell'applicazione
della legge", le forze di  polizia  di  cui  all'articolo  16,  primo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
    b) "autorita' di un altro Stato membro", le forze di  polizia,  i
servizi doganali o altra autorita' di un altro Stato membro o  di  un
Paese associato Schengen che, in base alla legislazione  interna,  e'
competente a individuare, prevenire e indagare su reati  o  attivita'
criminali,  esercitare  l'autorita'  e  adottare  misure  coercitive
nell'ambito di tali funzioni;
    c)  "decisione  quadro"  la  decisione  quadro  2006/960/GAI  del
Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2006;
    d) "informazioni o analisi", le informazioni  e/o  l'intelligence
di cui all'articolo  2,  paragrafo  1,  lettera  d)  della  decisione
quadro, cioe' le informazioni o i dati, nonche' le loro analisi utili
al processo decisionale detenuti da un'autorita' nazionale competente
incaricata dell'applicazione della legge  o  da  un'autorita'  di  un
altro Stato membro, nonche' le informazioni  e  i  dati  detenuti  da
autorita' pubbliche o  da  enti  privati  accessibili  alle  predette
autorita', senza il ricorso a mezzi coercitivi;
    e) "indagine penale", il procedimento penale;
    f) "mezzi  coercitivi",  le  attivita'  di  investigazione  e  di
ricerca e di acquisizione di  fonti  o  elementi  di  prova  disposte
dall'autorita' giudiziaria o  svolte  dalla  polizia  giudiziaria  di
propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale,  nonche'  gli
altri  provvedimenti  ed  accertamenti  disposti  dall'autorita'
giudiziaria  o  da  altre  autorita'  competenti  necessari  per
l'acquisizione di dati o  informazioni,  altrimenti  non  acquisibili
dalle autorita' incaricate dell'applicazione della legge;
    g)  "operazione  informativa  o  investigativa    criminale",
l'operazione  di  intelligence  criminale  di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 1, lettera  c)  della  decisione  quadro,  cioe'  una  fase
procedurale precedente all'indagine penale, nella quale  un'autorita'
competente incaricata dell'applicazione della legge, ai  sensi  della
legislazione nazionale,  ha  facolta'  di  raccogliere,  elaborare  e
analizzare informazioni su reati o attivita'  criminali  al  fine  di
stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in  futuro
atti criminali concreti;
    h) "punto di contatto nazionale" l'articolazione del Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata  con
provvedimento del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale  della
pubblica sicurezza, competente a ricevere  e  trattare  nei  casi  di
urgenza le richieste  di  informazioni  o  di  analisi  formulate  da
autorita' di un altro Stato membro;
    i) "punto  di  contatto  dello  Stato  membro",  l'articolazione,
individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
della  decisione  quadro  cui  le  autorita'  nazionali  competenti
incaricate  dell'applicazione  della  legge  possono  rivolgere  le
richieste di informazioni o di analisi nei casi di urgenza.
  4. Ai fini del presente decreto si intende, inoltre, per:
    a) "canali di  comunicazione",  qualsiasi  canale,  istituito  in
attuazione di atti normativi dell'Unione europea ovvero sulla base di
accordi internazionali resi esecutivi, per lo scambio di informazioni
ai fini della cooperazione internazionale in materia di  applicazione
della legge;
    b) "EUROJUST",  l'Unita'  europea  di  cooperazione  giudiziaria,
istituita  dalla  decisione  del  Consiglio  dell'Unione  europea
2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, attuata dalla legge 14 marzo 2005,
n. 41;
    c) "EUROPOL", l'Ufficio europeo di polizia, di cui alla decisione
2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009;
    d) "reati di cui all'articolo 2,  paragrafo  2,  della  decisione
2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato  di
arresto europeo", i reati di cui all'articolo 8 della legge 22 aprile
2005, n. 69, nonche' quelli  commessi  per  realizzare  il  furto  di
identita' relativo ai dati personali;
    e)  "scambio  spontaneo  di  informazioni  o  analisi",  la
comunicazione  ad  un'autorita'  di  un  altro  Stato  membro  di
informazioni  o  analisi  effettuata  d'iniziativa  da  un'autorita'
nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge,  senza
che vi sia stata una richiesta.
                              Art. 2


                      Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 6 del  Trattato  sull'Unione  europea,  delle  norme  in
materia di protezione dei dati personali e del segreto  di  indagine,
le condizioni e le modalita' con le quali:
    a) le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione
della legge e le autorita' di un altro Stato membro si scambiano,  su
richiesta, le informazioni o le analisi di cui  esse  dispongono,  ai
fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni informative
o investigative criminali;
    b) le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione
della legge comunicano, d'iniziativa, informazioni  e/o  analisi  che
possono contribuire allo svolgimento di indagini penali sui reati  di
cui all'articolo 2, paragrafo 2,  della  decisione  2002/584/GAI  del
Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di  arresto  europeo
ovvero alla prevenzione di questi ultimi.
  2. In ogni caso, le disposizioni del presente decreto non implicano
l'obbligo  per  le  autorita'  nazionali  competenti  incaricate
dell'applicazione  della  legge  di  acquisire  e  conservare,  anche
attraverso mezzi coercitivi, informazioni o  analisi  che  non  siano
nella propria disponibilita'.
  3. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  agli
organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma  2,  della  legge  3
agosto 2007, n. 124, nonche' alle informazioni  da  essi  detenute  o
comunicate  alle  autorita'  nazionali    competenti    incaricate
dell'applicazione della legge  per  finalita'  inerenti  alla  tutela
della sicurezza della Repubblica.
  4. Le informazioni o le analisi sono scambiate anche con Europol in
conformita' alla Convenzione Europol, basata  sull'articolo  K.3  del
trattato sull'Unione europea  e  con  Eurojust  in  conformita'  alla
decisione quadro 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002 nel
caso in cui lo scambio riguardi un reato o un'attivita' criminale  di
loro competenza.
  5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste
di informazioni o di analisi presentate dall'autorita'  di  un  Paese
associato Schengen.
Capo II

RICHIESTA DI INFORMAZIONI O DI ANALISI ALL'AUTORITA' DI UN ALTRO
STATO MEMBRO
                              Art. 3


                  Soggetti competenti e presupposti
              della richiesta di informazioni o analisi

  1. La richiesta di informazioni o analisi all'autorita' di un altro
Stato  membro  puo'  essere  formulata  da  un'autorita'  nazionale
competente incaricata dell'applicazione della legge, nel rispetto dei
compiti e dei poteri ad essa  attribuiti  dall'ordinamento,  ai  fini
dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su  un  reato,
quando vi siano sufficienti motivi, basati su elementi di fatto,  per
ritenere che le medesime informazioni o analisi siano disponibili  in
quello Stato.
  2. La richiesta  di  cui  al  comma  1,  puo'  riguardare  soltanto
informazioni o analisi  non  eccedenti  le  finalita'  per  cui  esse
vengono presentate.
                              Art. 4


            Modalita' di presentazione della richiesta
              alle autorita' di un altro Stato membro

  1.  La  richiesta  di  informazioni  o  analisi  e'  presentata
all'autorita' di un altro Stato membro attraverso qualsiasi canale di
comunicazione.
  2. Nel caso in cui le informazioni o analisi riguardino i reati  di
cui all'articolo 2, paragrafo 2,  della  decisione  2002/584/GAI  del
Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e
la loro acquisizione  si  renda  urgente  in  relazione  ad  esigenze
connesse  allo  svolgimento  di  indagini  penali  o  di  operazioni
informative o investigative criminali, la richiesta e' presentata  al
punto di contatto dello Stato membro.
  3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2, e'  presentata,  utilizzando
il formulario di cui all'Allegato B della decisione quadro, compilato
nella lingua prevista dalle normative  che  regolano  l'utilizzo  del
canale di comunicazione prescelto,  riportando  le  informazioni  ivi
richieste.
  4. La richiesta, presentata attraverso  il  formulario  di  cui  al
comma 3, specifica:
    a) le informazioni o le analisi richieste;
    b) i motivi e le finalita' per le  quali  le  informazioni  o  le
analisi sono richiesti;
    c) il nesso tra le finalita' della richiesta e la persona cui  si
riferiscono le informazioni o le analisi;
    d) i motivi, per i quali si ritiene  che  le  informazioni  o  le
analisi  siano  disponibili  nel  Paese  dell'autorita'  cui  viene
inoltrata la richiesta.
  5. Con la richiesta, l'autorita'  nazionale  competente  incaricata
dell'applicazione della legge indica altresi' il termine, tra  quelli
riportati  nel  formulario  di  cui  al  comma  3,  entro  il  quale
l'autorita'  di  un  altro  Stato  membro  e'  tenuta,  ai  sensi
dell'articolo 4, paragrafi 2,  3  e  4,  della  decisione  quadro,  a
comunicare le informazioni o le analisi. Il  termine  e'  individuato
tenendo conto delle effettive  esigenze,  per  le  quali  l'autorita'
nazionale competente  incaricata  dell'applicazione  della  legge  ha
richiesto le informazioni o le analisi.
                              Art. 5

Utilizzazione delle informazioni o delle analisi per scopi diversi da
  quelli indicati nella richiesta  o  in  deroga  alle  condizioni  o
  prescrizioni imposte

  1. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge utilizza le informazioni o le analisi  per  le  finalita'
per cui esse sono state richieste o per la prevenzione di un pericolo
grave ed immediato per la  sicurezza  pubblica,  nel  rispetto  delle
eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorita' dello Stato
membro,  assicurando  la  riservatezza  delle  informazioni  o  delle
analisi, in relazione alle quali l'autorita' o il punto  di  contatto
dello Stato membro  hanno  comunicato  l'esistenza  di  requisiti  di
segretezza delle indagini.
  2. L'utilizzazione delle informazioni o  delle  analisi  per  scopi
diversi  da  quelli  per  cui  furono  originariamente  richiesti  e'
consentito solo previa acquisizione di una  specifica  autorizzazione
rilasciata dall'autorita' ovvero dal punto di  contatto  dello  Stato
membro. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
richiede  la  predetta  autorizzazione  attraverso  il  canale  di
comunicazione  utilizzato  per  la  presentazione  dell'originaria
richiesta di informazioni o di analisi.
  3. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge puo' utilizzare le informazioni o le analisi ricevute  in
deroga alle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorita'
o dal punto di contatto di uno Stato membro, solo per dare attuazione
a obblighi di comunicazione  previsti  da  disposizioni  di  legge  a
favore  del  Parlamento,  dell'Autorita'  Giudiziaria,  ovvero  di
organismi indipendenti,  istituite  sulla  base  di  disposizioni  di
legge, competenti ad esercitare compiti di controllo sulle  autorita'
nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge. A  tal
fine, l'autorita' nazionale competente  incaricata  dell'applicazione
della legge acquisisce il  preventivo  parere  dell'autorita'  o  del
punto di contatto dello Stato membro che ha comunicato l'informazione
o l'analisi.
  4. L'utilizzazione delle informazioni o  delle  analisi  in  deroga
alle condizioni e restrizioni di cui al comma 3 e' effettuata tenendo
per quanto possibile conto degli  interessi  e  dei  punti  di  vista
comunicati dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro.
  5. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge fornisce all'autorita' o al punto di contatto dello Stato
membro notizie o ragguagli circa  l'utilizzazione  e  il  trattamento
delle informazioni o delle analisi sulla base di richieste  formulate
in merito a specifici casi dall'autorita' o dal punto di contatto  di
uno Stato membro.
                              Art. 6


          Utilizzazione delle informazioni o delle analisi
            come prova nell'ambito di un'indagine penale

  1. Le informazioni o le  analisi  possono  essere  utilizzate  come
prova o elementi di prova  nell'ambito  di  un'indagine  penale  solo
previa autorizzazione dello Stato membro.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1, puo' essere richiesta  anche
successivamente alla trasmissione delle informazioni o delle analisi.
In tal caso, l'autorizzazione e' richiesta utilizzando gli  strumenti
di cooperazione giudiziaria in vigore con  gli  altri  Stati  membri.
L'autorizzazione  non  e'  comunque  necessaria  nel  caso  in  cui
l'autorita' o il punto di contatto  dello  Stato  membro  abbia  gia'
autorizzato l'utilizzazione come prova o elementi di  prova  all'atto
della trasmissione delle informazioni o delle analisi.
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo 78 del  decreto  legislativo
28 luglio 1989, n. 271, le informazioni  o  le  analisi  detenute  in
conseguenza del compimento di atti coercitivi sono utilizzabili  come
prova nel processo penale solo nei confronti del soggetto  cui  siano
riconosciuti diritti o facolta' difensive in  sede  di  formazione  o
acquisizione all'estero.
Capo III

RICHIESTA DI INFORMAZIONI O DI ANALISI PRESENTATA DA UN'AUTORITA' DI
UN ALTRO STATO MEMBRO

Sezione I

Condizioni di ammissibilita' della richiesta alle autorita' nazionali
competenti incaricate dell'applicazione della legge
                              Art. 7


                  Soggetti competenti a presentare
              la richiesta di informazioni o analisi

  1. La richiesta di informazioni o analisi puo'  essere  rivolta  ad
un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione  della
legge o al punto di contatto nazionale da uno dei seguenti soggetti:
    a) un'autorita' di un altro Stato membro;
    b) il punto di contatto dello Stato membro.
                              Art. 8


                      Informazioni e analisi
                    suscettibili di comunicazione

  1. Salvo che non ricorrano i casi di cui  all'articolo  9,  possono
formare oggetto di comunicazione all'autorita' o al punto di contatto
nazionale le informazioni o le analisi,  anche  acquisite  con  mezzi
coercitivi  precedentemente  alla  richiesta,  che  sono  nella
disponibilita'  delle  autorita'  nazionali  competenti  incaricate
dell'applicazione della legge.
  2. Le disposizioni del presente decreto non  obbligano  l'autorita'
nazionale competente incaricata dell'applicazione della  legge  o  il
punto di contatto nazionale a comunicare informazioni  o  analisi  da
utilizzare come prove dinanzi ad un'autorita' giudiziaria dello Stato
membro che le  ha  richieste.  La  comunicazione  di  informazioni  o
analisi non attribuisce allo Stato membro  che  le  ha  richieste  il
diritto di utilizzare le medesime informazioni o analisi  come  prove
dinanzi  a  un'autorita'  giudiziaria,  salvo  che  non  sia  stata
rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 15.
                              Art. 9


                Casi di rifiuto della comunicazione

  1. La comunicazione all'autorita' o  al  punto  di  contatto  dello
Stato membro puo' essere rifiutata nel caso in cui:
    a) le informazioni o le analisi  siano  coperte  dal  segreto  di
Stato;
    b) sussistano ragioni di fatto per ritenere che la  comunicazione
delle informazioni o delle analisi, sebbene su di esse non sia  stato
apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza
della Repubblica;
    c) le informazioni o le analisi siano coperti dal segreto di  cui
agli articoli 329 e 391-quinquies, del codice  di  procedura  penale,
salvo che la loro comunicazione all'autorita' o al punto di  contatto
dello  Stato  membro  non  sia  stata  preventivamente  autorizzata
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 13;
    d) sussistano fondati motivi per ritenere  che  la  comunicazione
delle informazioni o delle analisi richiesti, sebbene non coperti dal
segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di
procedura penale, possa pregiudicare il  buon  esito  di  un'indagine
penale o di un'operazione informativa o  investigativa  criminale  o,
comunque, l'incolumita' o la sicurezza delle persone;
    e) le informazioni o le analisi  siano  state  comunicate  da  un
altro Stato membro o da uno Stato terzo con vincoli di  utilizzazione
e conoscibilita', salvo che lo stesso Stato membro o lo stesso  Stato
terzo non abbia preventivamente acconsentito alla trasmissione  delle
informazioni o delle analisi all'autorita' o  al  punto  di  contatto
dello Stato richiedente.
  2. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge e il  punto  di  contatto  nazionale  possono,  altresi',
rifiutarsi di comunicare le informazioni o le analisi nel caso in cui
sussistano ragioni di fatto per ritenere che esse  siano  palesemente
eccedenti o irrilevanti rispetto allo scopo per il quale  sono  state
richieste.
  3.  La  comunicazione  puo',  altresi',  essere  negata  quando  la
richiesta di informazioni o di analisi si riferisce:
    a) ad un reato, per il quale la  legge  nazionale  stabilisce  la
pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno;
    b) ai nomi degli informatori di cui all'articolo 203  del  codice
di procedura penale.
Sezione II

Procedimento di richiesta delle informazioni o delle analisi alle
autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della
legge
                              Art. 10


      Disposizioni generali concernenti la presentazione della
      richiesta e la comunicazione di informazioni o analisi

  1. Ai fini del presente decreto, l'autorita'  nazionale  competente
incaricata dell'applicazione della  legge  e  il  punto  di  contatto
nazionale danno  corso  alle  richieste  di  informazioni  o  analisi
finalizzate all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine su un
reato che sono presentate secondo le seguenti modalita':
    a) la  richiesta  e'  inoltrata  attraverso  uno  dei  canali  di
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4;
    b) la richiesta e' presentata utilizzando il  formulario  di  cui
all'Allegato B della decisione quadro,  debitamente  compilato  nella
lingua  prevista  dalle  normative  che  regolano  il  canale  di
comunicazione prescelto dal soggetto richiedente di cui  all'articolo
7.
  2.  La  richiesta  di  informazioni  o  analisi  deve,  altresi',
precisare:
    a) i motivi di fatto per  i  quali  l'autorita'  o  il  punto  di
contatto dello Stato membro ritiene che le informazioni o le  analisi
richieste siano disponibili nella Repubblica italiana;
    b) i motivi e le finalita' per  le  quali  vengono  richieste  le
informazioni o le analisi;
    c) il nesso tra le finalita' della richiesta e la persona cui  si
riferiscono le informazioni o le analisi.
  3. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge e il punto di contatto nazionale comunicano  la  risposta
alla  richiesta  di  informazioni  e  le  analisi,  utilizzando  il
formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro,  debitamente
compilato, nella lingua prevista  dalle  normative  che  regolano  il
canale di comunicazione utilizzato.
                              Art. 11


              Procedimento ordinario di comunicazione
                delle informazioni o delle analisi

  1. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e  13,  la  richiesta  di
informazioni  o  di  analisi  e'  trattata  dall'autorita'  nazionale
competente incaricata dell'applicazione della legge cui  la  medesima
richiesta e' stata presentata.
  2. Fuori dai casi  di  cui  agli  articoli  12  e  13,  l'autorita'
nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione  della  legge
risponde entro i seguenti termini:
    a) sette giorni dalla data di ricevimento  della  richiesta,  nel
caso in cui essa riguardi i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
della  decisione  2002/584/GAI  del  Consiglio  del  13  giugno  2002
relativa al mandato di arresto europeo e le informazioni o le analisi
richieste sono conservate in una banca dati alla  quale  un'autorita'
nazionale competente incaricata dell'applicazione  della  legge  puo'
accedere direttamente;
    b) quattordici giorni dalla data di ricevimento  della  richiesta
negli altri casi.
  3. Nel caso in cui non risulti possibile rispondere alla  richiesta
di informazioni o  analisi  entro  i  termini  di  cui  al  comma  2,
l'autorita' nazionale competente incaricata  dell'applicazione  della
legge provvede a comunicare al  soggetto  richiedente  i  motivi  del
ritardo e il nuovo termine entro il quale  e'  possibile  fornire  la
risposta. A tal  fine  l'autorita'  nazionale  competente  incaricata
dell'applicazione  della  legge  utilizza  il  formulario  di  cui
all'Allegato A della decisione quadro.
                              Art. 12


          Procedimento di comunicazione delle informazioni
                o delle analisi nei casi di urgenza

  1. Le  richieste  di  informazioni  o  analisi  sono  trattate  con
procedura d'urgenza  quando  ricorrano  contestualmente  le  seguenti
condizioni:
    a) le informazioni o le analisi richieste riguardino i  reati  di
cui all'articolo 2, paragrafo 2,  della  decisione  2002/584/GAI  del
Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo;
    b) l'acquisizione delle predette informazioni o analisi si  renda
urgente  in  relazione  ad  esigenze  connesse  allo  svolgimento  di
indagini  penali  o  di  operazioni  informative  o  investigative
criminali;
    c) le informazioni o le analisi richieste sono conservate in  una
banca dati alla quale un'autorita'  nazionale  competente  incaricata
dell'applicazione della legge puo' accedere direttamente.
  2. Le  richieste  di  informazioni  o  di  analisi  presentate  con
procedura d'urgenza sono trattate dal punto di contatto nazionale;
  3. Il punto di contatto nazionale, nel caso in  cui  sussistano  le
condizioni di cui al comma 1 e non ricorrano i casi di rifiuto di cui
all'articolo 9, comunica la risposta alla richiesta di informazioni o
di analisi entro otto ore dal ricevimento di quest'ultima.
  4. Il punto di contatto nazionale puo' ritardare  la  comunicazione
delle informazioni o delle analisi nel caso in cui  l'adempimento  di
tale comunicazione non risulti possibile nel termine di cui al  comma
3, ovvero eccessivamente gravoso. A tal fine  il  punto  di  contatto
nazionale comunica all'autorita' o al punto di contatto  dello  Stato
membro  i  motivi  del  ritardo  utilizzando  il  formulario  di  cui
all'Allegato A della decisione quadro. In ogni caso, la comunicazione
e' effettuata entro tre giorni  dal  momento  del  ricevimento  della
richiesta presentata dall'autorita' o dal  punto  di  contatto  dello
Stato membro.
                              Art. 13

Procedimento di comunicazione di informazioni o  di  analisi  coperte
  dal segreto relative a indagini penali
  1. Nel caso in cui la richiesta abbia  ad  oggetto  informazioni  o
analisi coperte dal segreto di cui agli articoli 329 e  391-quinquies
del codice di  procedura  penale,  l'autorita'  nazionale  competente
incaricata dell'applicazione della  legge  e  il  punto  di  contatto
nazionale comunicano all'autorita' o al punto di contatto dello Stato
membro che le informazioni o le analisi possono essere  fornite  solo
previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente.
  2. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della  legge  o  il  punto  di  contatto  nazionale  richiede
l'autorizzazione a comunicare le informazioni o le analisi  richieste
all'autorita' giudiziaria competente, che provvede  senza  ritardo  e
puo' negare l'autorizzazione con decreto motivato.
  3. Le informazioni o le analisi non sono comunicate all'autorita' o
al punto di contatto dello Stato membro nel caso in  cui  l'autorita'
giudiziaria competente abbia negato l'autorizzazione.
                              Art. 14


        Condizioni e restrizioni concernenti l'utilizzazione
            delle informazioni o delle analisi comunicate

  1. Le informazioni o le analisi sono  utilizzate  dall'autorita'  o
dal punto di contatto dello Stato membro  per  le  finalita'  per  le
quali esse sono fornite ovvero per  la  prevenzione  di  un  pericolo
grave ed immediato per la sicurezza pubblica.
  2. Nel caso in cui l'autorita' o il  punto  di  contatto  nazionale
chieda l'autorizzazione ad utilizzare le informazioni  o  le  analisi
gia' comunicate per finalita' diverse da quelle di cui  al  comma  1,
l'autorita' nazionale competente incaricata  dell'applicazione  della
legge o il punto di contatto nazionale rilascia  tale  autorizzazione
ove cio' sia consentito dalle norme dell'ordinamento.
  3. All'atto della comunicazione delle informazioni o delle analisi,
l'autorita' nazionale competente incaricata  dell'applicazione  della
legge  o  il  punto  di  contatto  nazionale  comunicano  l'eventuale
necessita' di assicurare la riservatezza delle medesime  informazioni
o delle analisi, al fine di salvaguardare le esigenze  di  segretezza
dei procedimenti penali in corso.
  4. Con la comunicazione di cui al comma  3,  l'autorita'  nazionale
competente incaricata dell'applicazione della legge  o  il  punto  di
contatto nazionale possono,  altresi',  imporre  all'autorita'  o  al
punto di contatto dello Stato membro:
    a) condizioni o restrizioni per l'utilizzo delle  informazioni  o
delle analisi comunicate che si rendono necessarie o opportune  sulla
base delle vigenti norme del diritto interno;
    b) condizioni o restrizioni per la  comunicazione  dei  risultati
dell'indagine penale o dell'operazione  informativa  o  investigativa
criminale nell'ambito  delle  quali  e'  avvenuto  lo  scambio  delle
informazioni o delle analisi.
  5. Le condizioni e le restrizioni di cui al comma 4, lettere  a)  e
b), sono vincolanti, salvo quanto  previsto  dal  comma  6.  In  casi
specifici, possono essere richiesti allo Stato membro cui sono  state
comunicate  informazioni  o  analisi  ragguagli  in  merito  al  loro
trattamento o al loro utilizzo.
  6. Nel caso in cui, successivamente alla comunicazione  di  cui  al
comma 3, l'autorita' o  il  punto  di  contatto  dello  Stato  membro
segnali  l'esigenza  di  utilizzare,  in  deroga  alle  condizioni  o
restrizioni imposte ai sensi  del  comma  4,  le  informazioni  o  le
analisi  a  favore  dell'autorita'  giudiziaria,  delle  istituzioni
legislative o di altro  organismo  indipendente  di  controllo  delle
autorita'  del  medesimo  Stato  incaricate  dell'applicazione  della
legge, l'autorita' nazionale competente incaricata  dell'applicazione
della legge o  il  punto  di  contatto  nazionale  comunicano,  senza
ritardo, il proprio parere, tenendo conto anche  di  quanto  disposto
dall'articolo 9, comma 1.
                              Art. 15


        Autorizzazione all'utilizzazione delle informazioni o
        delle analisi come prove in procedimenti giudiziari

  1.  Nel  caso  in  cui  lo  Stato  membro  richieda  di  utilizzare
informazioni  o  analisi  gia'  comunicate  come  prove  dinanzi  ad
un'autorita' giudiziaria  del  medesimo  Stato,  l'autorizzazione  e'
rilasciata dall'autorita' giudiziaria sulla base  delle  disposizioni
dell'ordinamento,  attraverso  gli  strumenti  di    cooperazione
giudiziaria in vigore tra i Paesi membri dell'Unione europea.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1, non e' necessaria  nel  caso
in cui l'autorita' nazionale competente incaricata  dell'applicazione
della legge o il punto di contatto nazionale abbiano gia' autorizzato
l'utilizzazione delle informazioni o delle analisi come prova dinanzi
ad un'autorita' giudiziaria all'atto della loro comunicazione.
Capo IV

SCAMBIO SPONTANEO DI INFORMAZIONI O ANALISI
                              Art. 16


                Condizioni e modalita' per lo scambio
                spontaneo di informazioni o analisi

  1. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o  analisi,
nel caso in cui sussistano ragioni  di  fatto  per  ritenere  che  le
informazioni o le analisi  possano  contribuire,  all'individuazione,
alla prevenzione o a indagini riguardanti i reati di cui all'articolo
2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI  del  Consiglio  del  13
giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo. Le informazione o
le analisi sono comunicate nel limite di quanto  ritenuto  necessario
per l'individuazione, la prevenzione o lo svolgimento di indagini sui
predetti reati.
  2. Lo scambio spontaneo  di  informazioni  o  analisi  puo'  essere
omesso nei casi previsti dall'articolo 9.
  3. Nel caso in cui le informazioni  o  analisi  siano  coperte  dal
segreto ai sensi degli articoli 329 e  391-quinquies  del  codice  di
procedura  penale,  l'autorita'  nazionale  competente  incaricata
dell'applicazione della legge richiede la  preventiva  autorizzazione
all'effettuazione dello scambio spontaneo  all'autorita'  giudiziaria
secondo le modalita' stabilite dall'artioclo 13. Non si fa luogo allo
scambio spontaneo delle informazioni  o  delle  analisi  coperte  dal
segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di
procedura penale nel caso in cui l'autorizzazione viene negata.
  4. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni  o  analisi
attraverso i canali di  comunicazione  nella  lingua  prevista  dalle
normative che ne regolano l'utilizzo.
Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
                              Art. 17


                Finalita' dei trattamenti dei dati

  1. I dati personali trattati ai sensi  del  presente  decreto  sono
utilizzati esclusivamente per le finalita' connesse a indagini penali
o a operazioni informative o investigative criminali.
                              Art. 18


                    Protezione dei dati personali

  1. Alle procedure per la comunicazione e lo scambio di informazioni
o analisi disciplinate dal presente decreto si applicano le norme  in
materia di protezione dei dati riguardanti l'utilizzo dei  canali  di
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a).
  2. Ai trattamenti  di  dati  personali,  effettuati  ai  sensi  del
presente decreto, si applicano altresi' le disposizioni di  cui  alla
Parte II, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196.
  3. Le autorita' nazionali competenti  incaricate  dell'applicazione
della legge e il  punto  di  contatto  nazionale  sono  titolari  dei
trattamenti di dati da essi effettuati per le finalita' del  presente
decreto.
                              Art. 19


                      Verifica della qualita'
                  dei dati comunicati o ricevuti

  1. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge o il  punto  di  contatto  nazionale,  nel  caso  in  cui
verifica che le informazioni o le analisi da essi comunicate ai sensi
delle disposizioni di cui al Capo  III  sono  inesatte,  provvede  ad
informare, senza ritardo, l'autorita' o il punto  di  contatto  dello
Stato membro cui sono state  trasmesse  le  predette  informazioni  o
analisi.
  2. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge o il punto di contatto nazionale,  nel  caso  in  cui  ha
motivo di ritenere che i dati ricevuti ai sensi delle disposizioni di
cui al Capo II siano inesatte, provvede ad informare, senza  ritardo,
all'autorita' o al punto  di  contatto  dello  Stato  membro  che  ha
comunicato le predette informazioni o analisi.
  3. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge cancella le informazioni o le analisi che  non  avrebbero
dovuto essere ricevute.
  4. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della  legge  cancella  le  informazioni  o  le  analisi  lecitamente
ricevute:
    a) nel caso in cui esse non sono o non sono piu' necessarie  alle
finalita' per le quali sono  state  trasmesse  dall'autorita'  o  dal
punto di contatto dello Stato membro. Se le informazioni o le analisi
sono  state  trasmesse  senza  richiesta,  l'autorita'  nazionale
competente incaricata dell'applicazione della legge  o  il  punto  di
contatto nazionale verifica immediatamente se  esse  sono  necessarie
per le finalita' per le quali sono state trasmesse;
    b)  al  termine  del  periodo  massimo  di  conservazione  delle
informazioni o delle analisi stabilito dalla  legislazione  nazionale
dello Stato membro che le ha trasmesse, nel caso in cui l'autorita' o
il punto di contatto dello Stato membro abbia indicato  tale  periodo
massimo    all'autorita'    nazionale    competente    incaricata
dell'applicazione della legge o al punto di contatto  nazionale.  Non
si fa luogo alla cancellazione nel caso  in  cui  alla  scadenza  del
predetto periodo massimo  di  conservazione,  le  informazioni  o  le
analisi sono necessarie, ai sensi dell'articolo 5, comma  3,  per  lo
svolgimento di un'indagine penale ovvero finalizzata all'applicazione
di una misura di prevenzione, per la  repressione  di  reati,  ovvero
l'esecuzione di sanzioni penali.
  5. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge o il punto di contatto nazionale procedono al blocco  dei
dati quando vi siano motivi per ritenere che la  cancellazione  degli
stessi  pregiudicherebbe  un  legittimo  interesse  della  persona
interessata ai sensi delle vigenti  disposizioni  di  legge.  I  dati
bloccati possono comunque essere utilizzati o trasmessi solo  per  le
finalita' che ne hanno impedito la cancellazione.
                              Art. 20


                      Diritti dell'interessato

  1. In relazione ai trattamenti  di  dati  personali  effettuati  in
applicazione del presente decreto, sono riconosciuti  all'interessato
i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4  e  5,  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni,  previo  accertamento
dell'identita' del medesimo. I diritti sono  esercitati  con  istanza
rivolta    all'autorita'    nazionale    competente    incaricata
dell'applicazione della legge o al punto di contatto  nazionale.  Con
la predetta istanza, l'interessato puo' domandare, altresi', che  sia
data evidenza nella banca dati in cui sono conservate le informazioni
o le analisi dell'esercizio dei diritti di cui al presente comma  nel
caso in cui le informazioni o le analisi sono trasmesse all'autorita'
o al punto di contatto di uno Stato.
  2.  Il  titolare  della  banca  dati  comunica  all'interessato  i
provvedimenti adottati a seguito delle richieste formulate  ai  sensi
del comma 1.
  3. L'autorita' o il punto di contatto  di  uno  Stato  membro  sono
informati dell'esistenza dell'eventuale presentazione dell'istanza di
cui al comma 1.
  4. L'indicazione di cui al comma 1 puo' essere rimossa a  richiesta
dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei
dati    personali    o    dell'autorita'    giudiziaria,    adottati,
rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196.
                              Art. 21


                        Misure di sicurezza

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli dal 31 al  36  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai  fini  della  verifica
della liceita' dei  trattamenti  dei  dati  personali,  le  autorita'
nazionali competenti incaricate dell'applicazione della  legge  e  il
punto di contatto nazionale  registrano,  per  quanto  di  rispettiva
competenza, in appositi file di log le comunicazioni di  informazioni
o di analisi effettuate ai sensi del presente decreto.
                              Art. 22


                  Autorita' nazionale di controllo

  1. Il controllo sui trattamenti dei dati  personali  effettuati  in
applicazione del presente decreto e' esercitato dal  Garante  per  la
protezione  dei  dati  personali,  nei  modi  previsti  dal  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Capo VI

NORME FINALI
                              Art. 23


                Clausola di neutralita' finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti  di  cui  al  presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 aprile 2015

                            MATTARELLA


                              Renzi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              ministri

                              Alfano, Ministro dell'interno

                              Orlando, Ministro della giustizia

                              Pinotti, Ministro della difesa

                              Padoan, Ministro dell'economia e  delle
                              finanze

                              Gentiloni  Silveri,  Ministro  degli
                              affari  esteri  e  della  cooperazione
                              internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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