Un operatore, presidente di un'associazione, vorrebbe svolgere un servizio di accompagnamento di turisti ed anziani nel centro storico, il quale ricade in una ztl, mediante risciò i quali sono classificati come velocipedi dal Codice della strada.
Si è' dell'idea però che sia necessario il possesso di una licenza ncc. Si pongono però i seguenti problemi:
e' possibile rilasciare una licenza ncc ad un'associazione?
il comune ha aperto ed e' scaduto da qualche giorno un bando per l'assegnazione di 12 licenze ncc e sono state già presentate oltre 12 domande. Il regolamento comunale però fa riferimento solo ad autoveicoli e non a risciò e servizi simili;
e' necessaria ancora la licenza o basta la scia? Se e' ncc e trattasi di attività contingentata non potrebbe iniziarsi l'attività con scia.
Come fare per non bloccare l'iniziativa imprenditoriale?
La questione è abbastanza complicata. In questa sede posso riassumere velocemente restando a disposizione per approfondimenti.
La normativa sul Noleggio Veicoli con Conducente (NCC) è costituita dalla legge n. 21 del 15/01/1992 e dal codice della strada: il decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992. Il Codice della Strada detta regole generali per l’attività di NCC mentre la legge n. 21/92 riguarda la disciplina “quadro” del “trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.
Una modifica normativa intervenuta del 2011 (il DL 138/2011), ha sancito la liberalizzazione dell’esercizio dell’attività di NCC con mezzi diversi da quelli classificati M1 (le autovetture fino a 9 posti).
In realtà, benché con il tempo le posizioni delle Amministrazioni comunali si siano uniformate nel considerare l’attività di NCC soggetta in ogni caso a licenza a prescindere dal mezzo utilizzato, si può notare che la legge n. 21/92 (quella che prevede il contingentamento – ora solo per gli M1) e il suo particolare regime giuridico, si applica a delle ipotesi precise, fra le quali non è prevista l’esercizio svolto, ad esempio, con motocicli diversi dalle motocarrozzette o con velocipedi. L’art. 85 del Codice della Strada indica in via generale tutti i mezzi con i quali svolgere l’attività (un insieme più ampio di quello della legge n. 21/92).
Legge n. 21/92 - Art. 1. Autoservizi pubblici non di linea.
[i]1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e [u]autovettura[/u], [u]motocarrozzetta[/u], [u]natante[/u] e [u]veicoli a trazione animale[/u].
[/i]
Codice della Strada - Art. 85 - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
[i]1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia (ndr. veda legge 21/1992 o legge 218/2003)
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar (ndr. motoveicoli, escluso ciclomotori)
b) i tricicli (ndr. motoveicoli)
b-bis) i velocipedi; (ndr. in vigore dal 22 febbraio 2014 – DL 145/2013)
c) i quadricicli (ndr. motoveicoli)
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio[/i]
[...]
Quindi, alla luce di quanto espresso, anche volendo reputare l’esercizio dell’attività di NCC sottoposta comunque a licenza a prescindere dal mezzo, dopo il 2011 è chiaro che l’attività svolta tramite veicoli diversi da M1, di cui all’art. 47 del Codice della Strada, è attivabile previa presentazione di SCIA ad efficacia immediata presso il SUAP del comune territorialmente competente, ai sensi dell’art. 85, comma 3 del Codice della Strada. A maggior ragione se si tratta di attività svolta con mezzi diversi da quelli individuati dalla legge 21/92.
Usi queste chiavi di lettura della normativa per colloquiare con l'amministrazione interessata
Avete disponibile una copia di scia da presentare per attivare l'attività di risciò a trazione animale? Grazie
riferimento id:26598
Avete disponibile una copia di scia da presentare per attivare l'attività di risciò a trazione animale? Grazie
[/quote]
http://www.comune.monte-san-savino.ar.it/upload/files/5_02_04.pdf
Buongiorno.
L'intero quadro normativo potrebbe, a breve, rapidamente cambiare, come si può apprendere dal testo coordinato della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" con le modifiche approvate in Commissioni riunite VI Finanze e X Attività Produttive, della Camera dei Deputati alla seduta del 10 settembre 2015.
Per quanto riguarda il Trasporto Pubblico non di linea vi segnalo che è stato approvato l’art. 31-bis che include il noleggio con conducente di velocipedi nella categoria degli autoservizi pubblici non di linea, di cui all’art.1 della L. 21/1992.
Il provvedimento dovrebbe essere posto all'esame dell'Aula della Camera il 21 settembre prossimo. Lo stesso giorno scadranno i termini per la presentazione di eventuali altri emendamenti.
Buon Lavoro
Grazie per la segnalazione!
ecco il testo:
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2015&mese=09&giorno=10&view=&commissione=0610#data.20150910.com0610.allegati.all00010
Mis embra la solita norma con tendenza "conservatrice".
Vedremo gli sviluppi in relazione anche alla disposizione del DL 138/2011 sopra rammentata. I velocipedi non sono veicoli classificati M1.
scusate, ma con legge è stata approvata?
riferimento id:26598
scusate, ma con legge è stata approvata?
[/quote]
Non è stata approvata.
La legge è ancora [b]FERMA IN PARLAMENTO[/b]:
5 agosto 2016: in stato di relazione
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46060.htm