Egregio Dottore,
nel mio Comune il piano commercio prevede i posteggi per i produttori agricoli e sono stati ubicati con precisione in varie zone del paese con planimetria e "freccia".
Ora c'è un produttore agricolo che la mattina occupa il posteggio designato ed il pomeriggio si sposta di circa 30 metri in una zona d'ombra (lui dice per non far deperire la MERCE A CAUSA DEL FORTE SOLE) che si trova su un ampio marciapiede che purtroppo è in curva, a ridosso di una rotatoria. Pertanto succede che alcuni cittadini lamentano la Pericolosità di tale postazione, considerato che le auto dei clienti salgono sul marciapiede o parcheggiano a ridosso della curva.
Ora secondo lei lo devo sanzionare per occupazione di suolo pubblico abusiva oppure gli deve fare una semplice diffida a rimanere sul posteggio designato e che, se in caso di non ottemperanza, "rischia" la revoca del posteggio.
So già che andrà dall'avvocato con qualunque cosa gli faccia (ha detto che è disposto anche a denunciarmi) , per cui non vorrei sbagliare.
Io avevo pensato di fargliele tutte e due ma non esagerare o far sembrare che lo sto "perseguitando, ma il posto dove si mette di sua iniziativa crea sul serio pericolo per la circolazione.
Grazie per la cortese risposta
Egregio Dottore,
nel mio Comune il piano commercio prevede i posteggi per i produttori agricoli e sono stati ubicati con precisione in varie zone del paese con planimetria e "freccia".
Ora c'è un produttore agricolo che la mattina occupa il posteggio designato ed il pomeriggio si sposta di circa 30 metri in una zona d'ombra (lui dice per non far deperire la MERCE A CAUSA DEL FORTE SOLE) che si trova su un ampio marciapiede che purtroppo è in curva, a ridosso di una rotatoria. Pertanto succede che alcuni cittadini lamentano la Pericolosità di tale postazione, considerato che le auto dei clienti salgono sul marciapiede o parcheggiano a ridosso della curva.
Ora secondo lei lo devo sanzionare per occupazione di suolo pubblico abusiva oppure gli deve fare una semplice diffida a rimanere sul posteggio designato e che, se in caso di non ottemperanza, "rischia" la revoca del posteggio.
So già che andrà dall'avvocato con qualunque cosa gli faccia (ha detto che è disposto anche a denunciarmi) , per cui non vorrei sbagliare.
Io avevo pensato di fargliele tutte e due ma non esagerare o far sembrare che lo sto "perseguitando, ma il posto dove si mette di sua iniziativa crea sul serio pericolo per la circolazione.
Grazie per la cortese risposta
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Se io sono titolare di posteggio A situato in un certo punto non devo uscire dai LIMITI individuati in planimetria o descritti nel piano pena applicazione della SANZIONE SPECIALE per violazione dello spazio concesso (speciale rispetto alla generale sanzione per occupazione abusiva).
INVECE se la fattispecie concreta NON SI REALIZZA con lo spostamento dalla zona assegnata ma con l'occupazione DI ALTRA AREA PUBBLICA, per di più se esterna all'area mercatale (che considererei come limite di discrimine) allora siamo in presenza di una OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO. Si applica solo quest'ultima sanzione + dovrai considerare ASSENTE l'operatore sul posteggio.
Se procedi così, motivandolo e documentandolo ... non penso tu abbia problemi (e penso tu abbia fatto il callo alle "minacce di denuncia" .... che ovviamente sai, qualora superino un certo limite (quello della tutela giuridica), possono costituire REATO.
Fra le tante CASSAZIONE sentenza n. 48733 del 17 dicembre 2012 [color=red]«(…) anche la minaccia di esercitare un diritto, come l’esercizio di un’azione giudiziaria o esecutiva, può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare l’elemento materiale del reato quando tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato (…). [/color]
Egregio Dottore la ringrazio o per la cortese risposta ma non mi sono chiari alcuni passaggi.
Lei parla di SANZIONE SPECIALE per violazione dello spazio concesso (speciale rispetto alla sanzione per occupazione suolo pubblico) cosa intende?
Cmq mi pare di aver capito che se si sposta dall'area del posteggio devo applicare sanzione per occupazione suolo pubblico, giusto?
Egregio Dottore la ringrazio o per la cortese risposta ma non mi sono chiari alcuni passaggi.
Lei parla di SANZIONE SPECIALE per violazione dello spazio concesso (speciale rispetto alla sanzione per occupazione suolo pubblico) cosa intende?
Cmq mi pare di aver capito che se si sposta dall'area del posteggio devo applicare sanzione per occupazione suolo pubblico, giusto?
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Purtroppo nel FORUM devo essere sintetico .. ed a volte lo sono troppo.
Alludevo alla disciplina dell'art. 9 della L. 689/1981 che vieta il cumulo di sanzioni previste da disposizioni diverse, rendendo applicabile SOLO quella prevista da LEGGE SPECIALE.
Ecco tu sei di fronte ad un caso in cui un soggetto, con un SOLO COMPORTAMENTO parrebbe violare sia la norma del regolamento comunale che prevede che debba occupare il posteggio X e non possa eccedere da tali spazi ... sia la norma che vieta l'occupazione senza titolo del suolo pubblico.
LA PRIMA è norma speciale e quindi se vi fosse CONCORSO FORMALE dovresti applicare solo questa.
Quindi:
1) se tizio eccede dagli spazi o cambia posteggio ma rimane in area mercatale si applica la sanzione speciale del regolamento comunale
2) se tizio esce dall'area mercatale si applica la sanzione generale
Questo il ragionamento un po' più completo.
********************
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale.
Art. 9.
(Principio di specialita')
Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da
una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da
[color=red]una pluralita' di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative,
si applica la disposizione speciale[/color].
Tuttavia quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione
penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di
Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si
applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima
sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
((Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti
stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da
disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene
degli alimenti e delle bevande.))
Grazie di cuore dottore.
Considerato che si tratta di posteggi giornalieri isolati (quindi non c'è area mercatale ma posteggio singolo individuato in una determinata area) e si sposta da questo di circa 30 metri, in area (marciapiede) completamente diversa , credo che applicherò la sanzione del codice della strada e poi trasmetterò a ufficio commercio per diffida. Comunque mi pare di aver letto una sentenza del Consiglio di Stato del 2015 che legittimava la chisura di un'attvità commerciale per sanzione di occupazione suolo pubblico
Grazie di cuore dottore.
Considerato che si tratta di posteggi giornalieri isolati (quindi non c'è area mercatale ma posteggio singolo individuato in una determinata area) e si sposta da questo di circa 30 metri, in area (marciapiede) completamente diversa , credo che applicherò la sanzione del codice della strada e poi trasmetterò a ufficio commercio per diffida. Comunque mi pare di aver letto una sentenza del Consiglio di Stato del 2015 che legittimava la chisura di un'attvità commerciale per sanzione di occupazione suolo pubblico
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Sì, abbiamo citato la sentenza del Consiglio di Stato che trovi qui: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25740.msg48585#msg48585
Ma la norma applicata si riferisce alle sole attività IN SEDE FISSA (parla di esercizi), quindi non vale nel tuo caso (dovendosi applicare interpretazione restrittiva al regime sanzionatorio, anche accessorio):
L’art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) dispone che «fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico» previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) «il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, [b][color=red]la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni[/color][/b]».