Data: 2015-05-08 11:02:39

variazioni non soggette a scia

per le variazioni in oggetto, ci sono 60gg di tempo vero? :D

riferimento id:26592

Data: 2015-05-08 17:16:21

Re:variazioni non soggette a scia


per le variazioni in oggetto, ci sono 60gg di tempo vero? :D
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PRECISAZIONE:
Le variazioni non soggette a scia non sono soggette ad alcun adempimento come REGOLA GENERALE. Se cambio residenza, sede legale, composizione sociale, denominazione sociale ecc....

SOLO SE LA LEGGE (nazionale o regionale) prevede un obbligo allora è OBBLIGATORIO inviare la comunicazione di aggiornamento entro i termini previsti. SONO RARI questi casi

Ciò premesso .... NEL DUBBIO, io suggerisco sempre di inviare una PEC di aggiornamento per ogni variazione.

riferimento id:26592

Data: 2015-05-11 08:20:02

Re:variazioni non soggette a scia

...aiuto..non devo applicare l'art. 73 lr. 28/2005 per la Toscana?
:-[

riferimento id:26592

Data: 2015-05-11 19:27:01

Re:variazioni non soggette a scia


...aiuto..non devo applicare l'art. 73 lr. 28/2005 per la Toscana?
:-[
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S', ma per le sole attività disciplinate dal CODICE DEL COMMERCIO TOSCANO. Le attività non rientranti nel campo di applicazione del CODICE non sono soggette a tale adempimento

Art. 73 - Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale
1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un’attività commerciale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività.

riferimento id:26592
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