per le variazioni in oggetto, ci sono 60gg di tempo vero? :D
riferimento id:26592
per le variazioni in oggetto, ci sono 60gg di tempo vero? :D
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PRECISAZIONE:
Le variazioni non soggette a scia non sono soggette ad alcun adempimento come REGOLA GENERALE. Se cambio residenza, sede legale, composizione sociale, denominazione sociale ecc....
SOLO SE LA LEGGE (nazionale o regionale) prevede un obbligo allora è OBBLIGATORIO inviare la comunicazione di aggiornamento entro i termini previsti. SONO RARI questi casi
Ciò premesso .... NEL DUBBIO, io suggerisco sempre di inviare una PEC di aggiornamento per ogni variazione.
...aiuto..non devo applicare l'art. 73 lr. 28/2005 per la Toscana?
:-[
...aiuto..non devo applicare l'art. 73 lr. 28/2005 per la Toscana?
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S', ma per le sole attività disciplinate dal CODICE DEL COMMERCIO TOSCANO. Le attività non rientranti nel campo di applicazione del CODICE non sono soggette a tale adempimento
Art. 73 - Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale
1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un’attività commerciale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività.