Data: 2015-05-08 07:10:59

Modificate le leggi regionali 8/2013 - 12/2005 - 6/2010

BURL Supplemento n. 19 - Venerdì 08 maggio 2015

Legge regionale 6 maggio 2015 - n. 11
Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)

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Data: 2015-05-08 08:47:06

Re:Modificate le leggi regionali 8/2013 - 12/2005 - 6/2010

In particolare segnalo per la L.R. 8/2013:
1. é stato escluso il comma 7 dell'art. 110 dal campo di applicazione della l.r. 8/2013

2. sono stati introdotti i commi 1bis - 1ter - 1quater e 6bis all'articolo 5:
«1 bis. Ai fini della presente legge [u]per nuova installazione s’intende il collegamento degli apparecchi di cui  al comma  1 alle reti telematiche[/u] dell’Agenzia delle  dogane e dei monopoli [u]in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui  al comma 1 relativa alla  determinazione della distanza da luoghi sensibili[/u].

1 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:
a) [u]il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario[/u] per l’utilizzo degli apparecchi;
b) [u]la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel  caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere[/u];
c) [u]l’installazione dell’apparecchio in altro  locale in caso di trasferimento[/u] della sede dell’attività.

1 quater. È  comunque  sempre ammessa, nel  corso  di validità del  contratto per  l’utilizzo degli apparecchi per  il gioco d’azzardo lecito già  installati, la sostituzione dei medesimi  per vetustà o guasto.»;

«6 bis. [u]Su ogni apparecchio[/u] di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 [u]deve essere indicata[/u], in modo che risulti chiaramente leggibile:
a) [u]la data del collegamento alle reti telematiche [/u]di cui al comma 1bis;
b) [u]la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario[/u] per l’utilizzo degli apparecchi.»;


3. cambiano le [u]sanzioni[/u]: questo il nuovo articolo 10 della l.r.:
«1. La nuova installazione di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5, comma 1, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.»;
«1 bis. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l’accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione dell’art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 ), comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al presente
comma e in base ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
1 ter. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 1 bis, la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 5, comma 6 bis, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell’ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all’articolo 5, comma 1 bis.»;

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Data: 2015-05-08 08:52:12

Re:Modificate le leggi regionali 8/2013 - 12/2005 - 6/2010

Per la l.r. 12/2005 (Governo del territorio):

- interventi edilizi finalizzati a realizzazione o ampliamento sale gioco soggette a permesso di costruire previa verifica di distanza dai luoghi sensibili;

- il mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere, è soggetto a permesso di costruire previa verifica di distanza dai luoghi sensibili;

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Data: 2015-05-08 08:56:31

Re:Modificate le leggi regionali 8/2013 - 12/2005 - 6/2010

Per la l.r. 6/2010 infine:

Nuovo art. 74
Esercizio di attività accessorie.
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 69 e, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio attività abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, [s]nonché di giochi previsti dalle normative vigenti[/s]

Dopo il comma 1 dell’articolo 74 è aggiunto il seguente:
«1 bis. L’installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è [u]subordinata al rilascio dell’[b]autorizzazione[/b][/u] ai sensi degli articoli 86 o 88 dello stesso regio decreto.».

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Data: 2015-05-08 09:50:22

Re:Modificate le leggi regionali 8/2013 - 12/2005 - 6/2010

Ennesima questione di rango delle norme... art. 74bis l.r. 6/2010 o art. 86 TULPS?

R.D. 18/06/1931, n. 773 - art. 86
Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici [u]diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma[/u] o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

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Data: 2015-05-20 08:52:44

Re:Modificate le leggi regionali 8/2013 - 12/2005 - 6/2010

Nella nostra realtà nessun titolare/gestore di PE che detenga anche videogiochi, qualora incorra in una delle casistiche equiparate dalla LR 11/2015 a nuova installazione, potrà procedere con l'operazione perché non sarà in condizione di rispettare le distanze fissate dalla regione in 500 metri dai luoghi sensibili. Non so come potremo procedere...
Inoltre, mi chiedo se, con le modifiche alla LR 6/2010 si debba rilasciare, qualora possibile, una autorizzazione ex art. 86 TULPS o sia sostituibile con la presentazione di una SCIA.
Grazie

riferimento id:26581

Data: 2015-05-20 09:08:26

Re:Modificate le leggi regionali 8/2013 - 12/2005 - 6/2010

[quote]Nella nostra realtà nessun titolare/gestore di PE che detenga anche videogiochi, qualora incorra in una delle casistiche equiparate dalla LR 11/2015 a nuova installazione, potrà procedere con l'operazione perché non sarà in condizione di rispettare le distanze fissate dalla regione in 500 metri dai luoghi sensibili. Non so come potremo procedere...[/quote]
La volontà di Regione (ribadita più volte) è di ridurre il fenomeno della ludopatia eliminando le slot ([url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25759.msg48637#msg48637]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25759.msg48637#msg48637[/url], [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26435.msg49884#msg49884]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26435.msg49884#msg49884[/url]).

Consiglio di attendere eventuale ricorso di costituzionalità.
Nel caso la legge superi l'eventuale ricorso la si deve applicare come tale.


[quote]Inoltre, mi chiedo se, con le modifiche alla LR 6/2010 si debba rilasciare, qualora possibile, una autorizzazione ex art. 86 TULPS o sia sostituibile con la presentazione di una SCIA. [/quote]
La legge regionale parla di autorizzazione, sostituibile da una SCIA quando ricorrano i presupposti dell'art. 19 della 241/1990. Evidentemente la Regione prevede che ci sia discrezionalità da parte dell'Ente...

La competenza in materia è però dello stato, che ha escluso addirittura dalla SCIA l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS.

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