Il rappresentante di una forza politica (non appartenente al Consiglio Comunale) presenta richiesta di accesso atti inerente una pratica edilizia (antenna di telefonia).
L'accesso atti viene evaso, ritenendo valido il titolo, con la trasmissione della documentazione richiesta.
Dopo qualche tempo tutta la documentazione ottenuta dal Comune in forza del citato accesso, la si trova pubblicata integralmente su un gruppo cittadino del noto "social" Facebook.
E' ravvisabile qualche violazione per la pubblicazione di tale atto acquisito mediante l'esercizio del diritto di accesso, che diviene così visibile indiscriminatamente a tutti i componenti del gruppo e, di conseguenza, ad una pluralità indefinita di persone, dato che la partecipazione al gruppo stesso è di fatto gestita in automatico, tramite semplice richiesta?
La circostanza sarebbe diversa se fosse stato un semplice cittadino a pubblicare in rete gli ati acquisiti con l'accesso?
Il rappresentante di una forza politica (non appartenente al Consiglio Comunale) presenta richiesta di accesso atti inerente una pratica edilizia (antenna di telefonia).
L'accesso atti viene evaso, ritenendo valido il titolo, con la trasmissione della documentazione richiesta.
Dopo qualche tempo tutta la documentazione ottenuta dal Comune in forza del citato accesso, la si trova pubblicata integralmente su un gruppo cittadino del noto "social" Facebook.
E' ravvisabile qualche violazione per la pubblicazione di tale atto acquisito mediante l'esercizio del diritto di accesso, che diviene così visibile indiscriminatamente a tutti i componenti del gruppo e, di conseguenza, ad una pluralità indefinita di persone, dato che la partecipazione al gruppo stesso è di fatto gestita in automatico, tramite semplice richiesta?
La circostanza sarebbe diversa se fosse stato un semplice cittadino a pubblicare in rete gli ati acquisiti con l'accesso?
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A mio avviso occorre distinguere le DUE PROBLEMATICHE:
1) lo svolgimento della procedura di accesso. in detta fase ritengo che tu abbia attivato la notifica ai controinteressati e valutato la legittimazione del richiedente (la mera appartenenza ad una forza politica non è titolo legittimante).
Se non hai gestito in tal senso l'istanza (il che può succedere .....) potresti essere di fatto in diffocoltà a fare eccezioni visto che le informazioni ed i dati sono "usciti" dal Comune con il tuo concorso
2) la questione della riservatezza dei dati.
Chi accede ai documenti NON ha un generale divieto di riservatezza ma deve trattare informazioni e documenti nel rispetto delle norme civili, penali ed amministrative. Se i documenti contengono dati personali non potranno essere pubblicati in rete (diffusione) senza il consenso dell'interessato. Diverso il caso in cui siano dati anonimi (o resi anonimi mediante cancellazione). In questo caso ben potrebbe pubblicarli.
A MIO AVVISO, tu come COMUNE non hai alcun titolo ad intervenire anche in caso di diffusione di dati non anonimi sul sito. NON HAI un interesse diretto e qualificato ad opporti .... solo i diretti interessati potrebbero agire in sede civile e penale e. ..... facendo accesso, domandarsi se tu avevi titolo a concedere gli atti.
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Per come te l'ho scritta un po' fa paura ... ma se non si tratta di dati sensibili e giudiziari ma di dati relativi a titoli edilizi NON MI PREOCCUPEREI troppo e vivrei questa avventura come una "lezione" per il futuro.
Sulla NON LEGITTIMAZIONE AUTOMATICA dei Politici vedi questa risposta della Commissione sull'accesso:
[color=red]LEGITTIMAZIONE ALL’ACCESSO– Soggetti estranei al procedimento - Esponenti politici e sindacali – Consiglieri comunali e provinciali – ONLUS – Diritto di accesso – Principi generali.
Tutti i soggetti estranei al procedimento, compresi gli esponenti politici o sindacali, consiglieri comunali o provinciali, ONLUS e simili, rientrano nella generale previsione dell’art.22 della legge 241 del 1990; quindi hanno diritto di accedere ai documenti, e non alle mere notizie od informazioni, solo dimostrando all’amministrazione la sussistenza di un interesse, personale e concreto, giuridicamente protetto.
Comunque, la circostanza che i soggetti estranei al procedimento o privi di uno specifico interesse tutelato non abbiano diritto all’accesso esclude il dovere ma non la facoltà dell’amministrazione di consentire ugualmente l’accesso stesso qualora ciò non crei un impegno eccessivo degli uffici e non incida, com’è di regola, sul diritto alla riservatezza dell’interessato.
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/4_ACCESSO/massime/massime_legittimazione.html[/color]