Buongiorno, per aprire un'attività di campi da calcetto e campi da tennis, senza strutture per lo stazionamento del pubblico, è necessario rilasciare licenza ex art. 68 del TULPS, oppure è sufficente far presentare una scia. Nel caso che sia possibile far presentare la scia, c'è qualche modello?
riferimento id:26570Si applica il DM 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
Data la poca rilevanza dell’impianto (almeno credo), ai sensi dell’art. 1, comma 3 del DM si applica solo il successivo art. 20.
Se negli impianti qualcuno fa pagare un biglietto per assistere agli incontri allora si configura la necessità di un’abilitazione 68/69 TULPS (a scopo imprenditoriale). Se non c’è pubblico pagante allora non c’è necessità di abilitazione TULPS.
Se non ci sono strutture o mezzi di contenimento del pubblico allora nemmeno si applica l’80 TULPS.
[i]Art. 20. Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori.
L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo.
Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982; la separazione con tali attività deve essere realizzata con strutture REI 60; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo aventi stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.
L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m.
Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi.
Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle disposizioni contenute nell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente di prevenzione incendi per le specifiche attività.
I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi alle disposizioni dell'art. 16.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186 (Gazz. Uff. 23 marzo 1968, n. 77); la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 , e successivi regolamenti di applicazione.
Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.
Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.
Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.
I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno.
Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo.
Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici.
La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un gabinetto per le donne.
Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta l'individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
Per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 nell'ultimo comma dell'art. 8.
Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 14.
I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle disposizioni del presente articolo anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato.[/i]