Una ditta di trasporti / logistica ha la necessità di separare l'attività.
Verrebbero quindi create due ditte separate tra i 2 titolari dell'attività esistente, che opererebbero nell'attuale stabilimento.
Quindi:
1) La ditta attuale dovrebbe presentare SCIA per modifica ragione sociale (in quanto cambierà probabilmente in nome della ditta o la titolarità) e variazione dei locali (in quanto verrà utilizzata solo una parte dello stabilimento)??
2) La nuova ditta deve presentare SCIA per avvio nuova attività??
Grazie in anticipo
Luca
[quote]1) La ditta attuale dovrebbe presentare SCIA per modifica ragione sociale (in quanto cambierà probabilmente in nome della ditta o la titolarità) e variazione dei locali (in quanto verrà utilizzata solo una parte dello stabilimento)??[/quote]
Variazione ragione sociale o variazione dei soggetti titolari dei requisiti, a seconda di cosa cambia (ragione sociale o solo legale rappresentante), più cessazione attività per la parte che dismette.
[quote]2) La nuova ditta deve presentare SCIA per avvio nuova attività??[/quote]
Avvio o subentro, dipende se ci sarà o meno conferimento di ramo d'azienda.
Attenzione alle norma sulla sicurezza se condividono i locali.
Il SUAP ha competenza per la logistica (deposito), l'attività di trasporto solo se alimentare.
Quindi se l'attività è solo ed esclusivamente trasporti non alimentari, non devono fare niente???
Grazie
Se è mero spedizioniere SCIA solo a CCIAA.
Se ha rimessa e/o deposito SCIA al SUAP, se alimentare in più notifica sanitaria (sempre SUAP)