Data: 2015-05-07 05:48:46

AGRICOLTURA - DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51


DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51
[color=red][b]Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori  agricoli  in
crisi, di  sostegno  alle  imprese  agricole  colpite  da  eventi  di
carattere  eccezionale  e  di  razionalizzazione  delle  strutture
ministeriali. (15G00067) [/b][/color]
(GU n.103 del 6-5-2015)
  Vigente al: 7-5-2015 



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per fronteggiare  la  grave  crisi  che  ha  colpito  il
settore  del  latte,  rilanciare  la  filiera  lattiero-casearia,
sviluppare un piano di interventi per  il  recupero  della  capacita'
produttiva del settore olivicolo e sostenere concretamente le imprese
agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali  nel
corso degli anni 2014 e 2015 e delle infezioni di organismi nocivi ai
vegetali;
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire in
favore  delle  imprese  colpite  dalla  grave  crisi  del  settore
lattiero-caseario,  anche  dando  tempestiva    attuazione    alla
possibilita' di rateizzare il versamento dei prelievi sulle eccedenze
di latte relativi alla campagna 2014/2015 introdotta dal  regolamento
di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015;
  Considerata altresi'  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
riordinare le relazioni commerciali nel settore lattiero  caseario  e
di dare pronta attuazione alle nuove misure  relative  alla  politica
agricola comune (PAC), conseguente al superamento del regime  europeo
delle quote latte, nonche' di rafforzare la competitivita' del nostro
sistema produttivo primario, con particolare riferimento al  medesimo
settore, caratterizzato da una notevole frammentazione;
  Considerata  inoltre  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
intervenire, anche con la definizione di progetti  sperimentali,  per
sostenere le imprese del settore olivicolo nella complessa  opera  di
ammodernamento,  di  rafforzamento  e  di  recupero  del  potenziale
produttivo  di  un  settore  altamente  strategico  per  la  nostra
alimentazione;
  Considerata  poi  la  necessita'  di  sostenere  concretamente  le
numerose imprese agricole che hanno  registrato  danni  ingenti  alle
produzioni, alle strutture aziendali ed alle scorte a causa di eventi
alluvionali nel corso degli anni 2014 e 2015, nonche'  delle  imprese
agricole i cui oliveti sono  stati  danneggiati  da  infezioni  della
fitopatia Xylella fastidiosa;
  Considerata infine la necessita' e l'urgenza di  procedere  ad  una
razionalizzazione  delle  strutture  interne  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, al fine  di  garantire  la
realizzazione delle strutture irrigue, in particolare  nelle  regioni
del sud Italia colpite da eventi alluvionali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2015;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione;

                                Emana


                    il seguente decreto-legge:

                              Art. 1


Rateizzazione del pagamento dell'importo del  prelievo  supplementare
                sul latte bovino non ancora versato

  1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1,  del  regolamento
(CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione  del
26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite
degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su  richiesta
dei produttori interessati, il pagamento  dell'importo  del  prelievo
supplementare  sul  latte  bovino,  di  cui  all'articolo  79  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio  del  22  ottobre  2007,
dovuto per il periodo 1°  aprile  2014-31  marzo  2015,  puo'  essere
effettuato in tre rate annuali  senza  interessi,  nel  rispetto  dei
limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento  (UE)  n.  1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione  da  parte
del produttore richiedente  di  fideiussione  bancaria,  esigibile  a
prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per  le  erogazioni
in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni  2016
e 2017.  AGEA  restituisce  ai  soggetti  che  abbiano  gia'  versato
l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del  medesimo,
previa  prestazione  da  parte  dei  produttori  richiedenti  di
fideiussione  bancaria  a  favore  dell'AGEA,  esigibile  a  prima  e
semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni  2016  e
2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 6, del  decreto-legge  28
marzo 2003, n. 49, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro  il  30  settembre  2015,  la
fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo
del prelievo dovuto, autorizzando  l'estinzione  della  medesima  per
l'importo  residuo,  previa  prestazione  da  parte  dei  produttori
richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria  ai  sensi  del
secondo periodo del presente comma.
  2. Le domande di  cui  al  comma  1  sono  presentate,  a  pena  di
esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere  oggetto
di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.
  3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro
il 30 settembre 2015, entro il 30  settembre  2016  ed  entro  il  30
settembre 2017.  L'importo  della  prima  rata  per  le  consegne  e'
trattenuto dall'Agea direttamente sulle somme  versate  ovvero  sulle
somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'articolo 5,  comma
6,  del  decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  maggio  2003,  n.  119.  Nel  caso  di
prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la  prima  rata
e'  versata  contestualmente  alla  domanda  di  adesione  alla
rateizzazione e alla prestazione  della  fideiussione  ai  sensi  del
comma 1.
  4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una  rata
di  cui  al  comma  1,  il  produttore  decade  dal  beneficio  della
rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per  la
parte di prelievo non versata.
  5. Alle compensazioni finanziarie  effettuate,  per  effetto  della
rateizzazione di cui al presente articolo, dalla Commissione  europea
sui  rimborsi  FEAGA  dovuti  all'Italia,  si  fa  fronte  mediante
anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni di
euro  per  l'anno  2015,  a  valere  sull'autorizzazione  di  cui
all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  6. Il Fondo di rotazione di cui al comma  5  viene  reintegrato  da
AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti
dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma
3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle  fideiussioni
di cui al comma 1.
                              Art. 2

Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote  latte
  e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in  materia  di
  cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

  1.  Al  fine  di  fronteggiare  la  grave  crisi  del  settore
lattiero-caseario  e  di  garantire  un  ordinato  e  sostenibile
superamento  del  regime  delle  quote  latte,  all'articolo  9  del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter, e'  inserito
il seguente:
  «4-ter.1. Per  l'ultimo  periodo  di  applicazione  del  regime  di
contingentamento della produzione  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1234/2007 del Consiglio del 22  ottobre  2007,  compreso  tra  il  1°
aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora le  restituzioni  di  cui  al
comma 3 non esauriscano le  disponibilita'  dell'importo  di  cui  al
medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici
che hanno versato il prelievo per la campagna  2014-2015,  secondo  i
seguenti criteri di priorita':
    a) alle aziende che non  hanno  superato  il  livello  produttivo
conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non abbiano successivamente
ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo  conto  dei
mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;
    b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per  cento
il proprio quantitativo disponibile individuale;
    c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per  cento  ma
meno del 12 per cento il proprio quantitativo disponibile e  comunque
nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.».
  2. I contratti, stipulati  o  eseguiti  nel  territorio  nazionale,
aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all'articolo 148,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente  in
forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, devono avere una durata  non  inferiore  a  dodici
mesi,  salvo  rinuncia  espressa  formulata  per  iscritto  da  parte
dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al  presente  comma  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato  articolo  148  del
regolamento  (UE)  n.  1308/2013.  Ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge
n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27  del
2012 e delle relative disposizioni attuative per i contratti  di  cui
al presente comma, i costi medi di produzione del  latte  crudo  sono
elaborati  mensilmente,  tenuto  anche  conto  della  collocazione
geografica dell'allevamento e della  destinazione  finale  del  latte
crudo, dall'Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare
(ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi  disponibili  dal  Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla
base  della  metodologia  approvata  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali.
  3. All'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 5, le parole: «da euro 516,00 a euro 20.000,00»  sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000,00 a euro 40.000,00»;
    b) al comma 6, le parole: «da euro 516,00 a euro  3.000,00»  sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000,00 a euro 50.000,00.»;
    c) al comma 8 terzo  periodo,  le  parole:  «su  segnalazione  di
qualunque soggetto interessato» sono sostituite dalle  seguenti:  «su
segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della  repressione  delle  frodi  dei  prodotti  agroalimentari  del
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  o  di
qualunque soggetto interessato»;
    d) al comma 9, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,
ovvero, in caso di violazioni relative a  relazioni  commerciali  nel
settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel  settore
lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190».
  4. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il  medesimo  decreto
di cui al presente comma, a valere sulle  disponibilita'  del  Fondo,
puo' essere previsto anche il finanziamento di attivita'  di  ricerca
pubblica finalizzata al miglioramento della qualita' del latte e  dei
prodotti lattiero caseari, nonche'  di  campagne  promozionali  e  di
comunicazione istituzionale per il consumo e  la  valorizzazione  del
latte fresco e dei prodotti  lattiero  caseari,  nel  rispetto  della
normativa europea.».
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 3

Disposizioni  urgenti  per  favorire  il  riordino  delle  relazioni
  contrattuali nel settore lattiero caseario e per  l'attuazione  del
  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio del  17  dicembre  2013,  in  materia  di  organizzazioni
  interprofessionali nel settore agricolo.

  1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel
settore lattiero caseario, anche  in  relazione  al  superamento  del
regime  europeo  delle  quote  latte,  per  il  riconoscimento  delle
organizzazioni  interprofessionali  relative  a  tale  settore,  la
condizione di cui all'articolo 163,  paragrafo  1,  lettera  c),  del
citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  si  intende  verificata  se
l'organizzazione  interprofessionale  richiedente    dimostra    di
rappresentare  una  quota  delle  attivita'  economiche  di  cui
all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a), del medesimo  regolamento,
pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della  vigente  normativa
europea, una  sola  organizzazione  interprofessionale  operante  nel
settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun  prodotto  o  gruppo  di
prodotti del medesimo settore. Nel caso di concorso tra piu'  domande
di  riconoscimento  da  parte  di  organizzazioni  interprofessionali
relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento
e'  concesso  all'organizzazione  maggiormente  rappresentativa.  Per
organizzazione  interprofessionale  si  intende  un'associazione  in
possesso dei requisiti  previsti  dalla  normativa  europea.  Restano
validi  i  provvedimenti  di  riconoscimento  di  organizzazioni
interprofessionali emanati dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  nel  rispetto  della  normativa  europea,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
organizzazioni interprofessionali  possono  associare,  con  funzione
consultiva,  le  organizzazioni  rappresentative  dei  consumatori,
nonche' degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo, per
un piu' efficace esercizio  delle  proprie  attivita'  istituzionali,
anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al
comma 4.
  3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai  sensi  del
comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni
economiche  di  cui  all'articolo  164,  paragrafo  2,  del  citato
regolamento (UE) n. 1308/2013, possono richiedere, per lo svolgimento
dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione  dei
prodotti  della  rispettiva  filiera,    contributi    obbligatori
sull'applicazione delle regole estese ai  sensi  del  comma  4,  agli
operatori  economici  cui  la  medesima  regola  e'  suscettibile  di
applicazione,  ancorche'  non  siano  membri  dell'organizzazione
interprofessionale, nei limiti di cui  all'articolo  165  del  citato
regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma,
ancorche' obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e
non    costituiscono    prelievo    fiscale.    Le    organizzazioni
interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere
a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalita' di cui
al primo periodo.
  4. L'estensione delle regole di cui  all'articolo  164  del  citato
regolamento (UE) n. 1308/2013 e' disposta, per un  periodo  limitato,
dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  su
richiesta  dall'organizzazione    interprofessionale    riconosciuta
interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di  almeno
l'85  per  cento  degli  associati  per  ciascuna  delle  attivita'
economiche cui le medesime sono suscettibili di  applicazione,  salvo
che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze piu' elevate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  decide
sulla richiesta di estensione  delle  regole  entro  due  mesi  dalla
presentazione della domanda, ovvero entro tre mesi nel caso di cui al
comma 5, ultimo periodo. In mancanza di  una  decisione  espressa  la
domanda si intende rigettata.
  5. Ai fini della richiesta di estensione  di  cui  al  comma  4,  i
requisiti di rappresentativita' economica richiesti  dalla  normativa
europea    devono    essere    dimostrati      dall'organizzazione
interprofessionale richiedente e sono valutati  dal  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  con  riferimento  alla
struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di
beni  prodotti,  trasformati  o  commercializzati  dagli  operatori
professionali a cui la regola oggetto di richiesta di  estensione  e'
suscettibile  di  applicazione.  Il  possesso  dei  requisiti  di
rappresentativita' si presume se la regola oggetto  di  richiesta  di
estensione,  pubblicata,    previa    domanda    dell'organizzazione
interprofessionale  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  non    riscontra
l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare  piu'
di un terzo degli operatori economici secondo i  criteri  di  cui  al
primo periodo del presente comma, comunicata al medesimo Ministero.
  6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui  al  comma
4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore oggetto  delle
medesime,    ancorche'    non      aderenti      all'organizzazione
interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni  di  cui
al presente comma, l'operatore economico e' punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000 in ragione  del
valore  dei  contratti  stipulati  in  violazione  delle  medesime.
L'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e  della
repressione delle frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e'  incaricato  della
vigilanza sull'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente
comma e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai  sensi  della
legge 24 novembre  1981,  n.  689.  All'accertamento  delle  medesime
violazioni l'Ispettorato provvede  d'ufficio  o  su  segnalazione  di
qualunque    soggetto    interessato.    Gli    introiti    derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  allo  stato  di
previsione del Ministero  per  le  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  per  il  finanziamento  di  iniziative  in  materia
agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle organizzazioni interprofessionali relative ai  prodotti,  gruppi
di prodotti e  settori  di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di  cui  al
comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1,  lettera
c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se
l'organizzazione  interprofessionale  richiedente    dimostra    di
rappresentare  una  quota  delle  attivita'  economiche  di  cui
all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del  medesimo  regolamento
pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore.
  8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e'
l'autorita' nazionale competente allo svolgimento dei compiti di  cui
all'articolo 158,  paragrafo  5,  e  163,  paragrafo  3,  del  citato
regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso in  cui,  successivamente  al
riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale ai  sensi  del
presente articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da  parte
di altra organizzazione, relativa al  medesimo  settore,  prodotto  o
gruppo  di  prodotti,  che  dimostri  di  essere  maggiormente
rappresentativa, si  procede  alla  revoca  del  riconoscimento  gia'
concesso    e    al    riconoscimento    dell'organizzazione    piu'
rappresentativa, con le modalita' di cui al comma 2,  primo  periodo.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i
compiti di cui al presente articolo nei limiti delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a  carico  del  bilancio  dello
Stato.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei termini di cui all'articolo 232,  paragrafo  2,  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013.
  10. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998,  n.  173,
e' abrogato.
                              Art. 4


Disposizioni urgenti per il  recupero  del  potenziale  produttivo  e
              competitivo del settore olivicolo-oleario

  1.  Al  fine  di  contribuire  alla  ristrutturazione  del  settore
olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticita'  produttive
del settore e in relazione alle crescenti necessita'  di  recupero  e
rilancio della produttivita' e  della  competitivita'  delle  aziende
olivicole, nonche' per perseguire il miglioramento della qualita' del
prodotto, e' istituito presso il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali un Fondo per sostenere  la  realizzazione  del
piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con  una  dotazione
iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a  8  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le modalita' di attuazione del piano di interventi.
  2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa
le condizioni stabilite  dal  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», dal  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato,  e  dal  regolamento  (UE)  n.
702/2014  della  Commissione,  del  25  giugno  2014,  che  dichiara
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
1857/2006.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di  euro  per
l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2016  e
2017,    si    provvede    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 5

Accesso al fondo di solidarieta' nazionale per  le  imprese  agricole
  che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni
  di organismi nocivi ai vegetali.

  1.  Nei  territori  colpiti  dalle  avversita'  atmosferiche  di
eccezionale intensita' nel corso dell'anno 2014 e fino alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le  imprese  agricole
danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto  polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi possono  accedere  agli
interventi  per  favorire  la  ripresa  dell'attivita'  economica  e
produttiva di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102. Nelle  more  dell'avvio  dei  nuovi  strumenti  per  la
gestione del rischio del Programma nazionale  di  sviluppo  rurale  e
delle misure di ripristino del potenziale  produttivo  dei  programmi
regionali di sviluppo rurale relativi al  periodo  di  programmazione
2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno,  nei  termini
previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e  dall'articolo  26
del regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione  del  25  giugno
2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole  che  hanno
subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel
corso degli anni 2014 e 2015.
  2. Le Regioni interessate, anche in  deroga  ai  termini  stabiliti
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  n.  102  del  2004,
possono deliberare la  proposta  di  declaratoria  di  eccezionalita'
degli eventi di cui al  comma  1,  entro  il  termine  perentorio  di
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto  ovvero,
nel  caso  delle  infezioni  degli  organismi  nocivi  ai  vegetali
verificatesi successivamente,  entro  sessanta  giorni  dall'adozione
delle misure  di  contenimento  o  di  eradicazione  da  parte  delle
competenti autorita' nazionali ed europee.
  3. Per gli interventi compensativi  di  sostegno  in  favore  delle
imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa,
autorizzati  ai  sensi  del  comma  1,  la  dotazione  del  fondo  di
solidarieta' nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
n. 102 del 2004 e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno  2015
e di 10 milioni di euro per l'anno 2016.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 1 milione di euro  per  l'anno  2015  e  a  10
milioni di euro per  l'anno  2016,  si  provvede,  per  l'anno  2015,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e,
per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto
capitale iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo  49,
comma 2, lettera  d),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 6


Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole
                      alimentari e forestali

  1. Al fine di razionalizzare e  garantire  la  realizzazione  delle
strutture irrigue,  in  particolare  nelle  regioni  del  sud  Italia
colpite da eventi alluvionali, a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  la  gestione  commissariale  di  cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  e
successive modificazioni, e' soppressa e le  relative  funzioni  sono
trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1  si  provvede,
sulla  base  di  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013,  n.  105,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone
anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale,  ivi
incluso  quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  5,  del  citato
decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie  per  lo  svolgimento  delle
funzioni  stesse,  nonche'  in  ordine  agli  ulteriori  adempimenti
riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione  e  la
definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la  definizione
del contenzioso della  soppressa  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno.
  3. Dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le  competenze
attribuite  da  norme  di  legge  al  commissario  ad  acta di  cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,  si
intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1.
                              Art. 7


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 5 maggio 2015

                            MATTARELLA


                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Martina, Ministro  delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze

                                  Madia,    Ministro    per      la
                                  semplificazione  e  la  pubblica
                                  amministrazione


Visto, il Guardasigilli: Orlando

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