DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51
[color=red][b]Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di
carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture
ministeriali. (15G00067) [/b][/color]
(GU n.103 del 6-5-2015)
Vigente al: 7-5-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito il
settore del latte, rilanciare la filiera lattiero-casearia,
sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacita'
produttiva del settore olivicolo e sostenere concretamente le imprese
agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali nel
corso degli anni 2014 e 2015 e delle infezioni di organismi nocivi ai
vegetali;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire in
favore delle imprese colpite dalla grave crisi del settore
lattiero-caseario, anche dando tempestiva attuazione alla
possibilita' di rateizzare il versamento dei prelievi sulle eccedenze
di latte relativi alla campagna 2014/2015 introdotta dal regolamento
di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015;
Considerata altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di
riordinare le relazioni commerciali nel settore lattiero caseario e
di dare pronta attuazione alle nuove misure relative alla politica
agricola comune (PAC), conseguente al superamento del regime europeo
delle quote latte, nonche' di rafforzare la competitivita' del nostro
sistema produttivo primario, con particolare riferimento al medesimo
settore, caratterizzato da una notevole frammentazione;
Considerata inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di
intervenire, anche con la definizione di progetti sperimentali, per
sostenere le imprese del settore olivicolo nella complessa opera di
ammodernamento, di rafforzamento e di recupero del potenziale
produttivo di un settore altamente strategico per la nostra
alimentazione;
Considerata poi la necessita' di sostenere concretamente le
numerose imprese agricole che hanno registrato danni ingenti alle
produzioni, alle strutture aziendali ed alle scorte a causa di eventi
alluvionali nel corso degli anni 2014 e 2015, nonche' delle imprese
agricole i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della
fitopatia Xylella fastidiosa;
Considerata infine la necessita' e l'urgenza di procedere ad una
razionalizzazione delle strutture interne del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, al fine di garantire la
realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni
del sud Italia colpite da eventi alluvionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare
sul latte bovino non ancora versato
1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del
26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite
degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta
dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo
supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007,
dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, puo' essere
effettuato in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei
limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione da parte
del produttore richiedente di fideiussione bancaria, esigibile a
prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni 2016
e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano gia' versato
l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del medesimo,
previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di
fideiussione bancaria a favore dell'AGEA, esigibile a prima e
semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni 2016 e
2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la
fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo
del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima per
l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori
richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria ai sensi del
secondo periodo del presente comma.
2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena di
esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere oggetto
di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.
3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro
il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre 2016 ed entro il 30
settembre 2017. L'importo della prima rata per le consegne e'
trattenuto dall'Agea direttamente sulle somme versate ovvero sulle
somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'articolo 5, comma
6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso di
prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la prima rata
e' versata contestualmente alla domanda di adesione alla
rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del
comma 1.
4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata
di cui al comma 1, il produttore decade dal beneficio della
rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per la
parte di prelievo non versata.
5. Alle compensazioni finanziarie effettuate, per effetto della
rateizzazione di cui al presente articolo, dalla Commissione europea
sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante
anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni di
euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui
all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Il Fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da
AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti
dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma
3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni
di cui al comma 1.
Art. 2
Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte
e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di
cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore
lattiero-caseario e di garantire un ordinato e sostenibile
superamento del regime delle quote latte, all'articolo 9 del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter, e' inserito
il seguente:
«4-ter.1. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di
contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1°
aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora le restituzioni di cui al
comma 3 non esauriscano le disponibilita' dell'importo di cui al
medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici
che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo i
seguenti criteri di priorita':
a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo
conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non abbiano successivamente
ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei
mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento
il proprio quantitativo disponibile individuale;
c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma
meno del 12 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque
nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.».
2. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale,
aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all'articolo 148,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in
forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici
mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte
dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 148 del
regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge
n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del
2012 e delle relative disposizioni attuative per i contratti di cui
al presente comma, i costi medi di produzione del latte crudo sono
elaborati mensilmente, tenuto anche conto della collocazione
geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte
crudo, dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla
base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
3. All'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «da euro 516,00 a euro 20.000,00» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000,00 a euro 40.000,00»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 516,00 a euro 3.000,00» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000,00 a euro 50.000,00.»;
c) al comma 8 terzo periodo, le parole: «su segnalazione di
qualunque soggetto interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su
segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di
qualunque soggetto interessato»;
d) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel
settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore
lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».
4. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto
di cui al presente comma, a valere sulle disponibilita' del Fondo,
puo' essere previsto anche il finanziamento di attivita' di ricerca
pubblica finalizzata al miglioramento della qualita' del latte e dei
prodotti lattiero caseari, nonche' di campagne promozionali e di
comunicazione istituzionale per il consumo e la valorizzazione del
latte fresco e dei prodotti lattiero caseari, nel rispetto della
normativa europea.».
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni
contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni
interprofessionali nel settore agricolo.
1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel
settore lattiero caseario, anche in relazione al superamento del
regime europeo delle quote latte, per il riconoscimento delle
organizzazioni interprofessionali relative a tale settore, la
condizione di cui all'articolo 163, paragrafo 1, lettera c), del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se
l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di
rappresentare una quota delle attivita' economiche di cui
all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento,
pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa
europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel
settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di
prodotti del medesimo settore. Nel caso di concorso tra piu' domande
di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali
relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento
e' concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Per
organizzazione interprofessionale si intende un'associazione in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. Restano
validi i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni
interprofessionali emanati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nel rispetto della normativa europea,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione
consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori,
nonche' degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo, per
un piu' efficace esercizio delle proprie attivita' istituzionali,
anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al
comma 4.
3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del
comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni
economiche di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1308/2013, possono richiedere, per lo svolgimento
dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei
prodotti della rispettiva filiera, contributi obbligatori
sull'applicazione delle regole estese ai sensi del comma 4, agli
operatori economici cui la medesima regola e' suscettibile di
applicazione, ancorche' non siano membri dell'organizzazione
interprofessionale, nei limiti di cui all'articolo 165 del citato
regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma,
ancorche' obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e
non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni
interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere
a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalita' di cui
al primo periodo.
4. L'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato
regolamento (UE) n. 1308/2013 e' disposta, per un periodo limitato,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su
richiesta dall'organizzazione interprofessionale riconosciuta
interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno
l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attivita'
economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo
che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze piu' elevate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decide
sulla richiesta di estensione delle regole entro due mesi dalla
presentazione della domanda, ovvero entro tre mesi nel caso di cui al
comma 5, ultimo periodo. In mancanza di una decisione espressa la
domanda si intende rigettata.
5. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i
requisiti di rappresentativita' economica richiesti dalla normativa
europea devono essere dimostrati dall'organizzazione
interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla
struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di
beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori
professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione e'
suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di
rappresentativita' si presume se la regola oggetto di richiesta di
estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione
interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, non riscontra
l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare piu'
di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al
primo periodo del presente comma, comunicata al medesimo Ministero.
6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma
4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore oggetto delle
medesime, ancorche' non aderenti all'organizzazione
interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui
al presente comma, l'operatore economico e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000 in ragione del
valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime.
L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e' incaricato della
vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente
comma e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime
violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di
qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e
forestali per il finanziamento di iniziative in materia
agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti, gruppi
di prodotti e settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di cui al
comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera
c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se
l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di
rappresentare una quota delle attivita' economiche di cui
all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento
pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e'
l'autorita' nazionale competente allo svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 158, paragrafo 5, e 163, paragrafo 3, del citato
regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso in cui, successivamente al
riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale ai sensi del
presente articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da parte
di altra organizzazione, relativa al medesimo settore, prodotto o
gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente
rappresentativa, si procede alla revoca del riconoscimento gia'
concesso e al riconoscimento dell'organizzazione piu'
rappresentativa, con le modalita' di cui al comma 2, primo periodo.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i
compiti di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei termini di cui all'articolo 232, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1308/2013.
10. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
e' abrogato.
Art. 4
Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e
competitivo del settore olivicolo-oleario
1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore
olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticita' produttive
del settore e in relazione alle crescenti necessita' di recupero e
rilancio della produttivita' e della competitivita' delle aziende
olivicole, nonche' per perseguire il miglioramento della qualita' del
prodotto, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali un Fondo per sostenere la realizzazione del
piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione
iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e
le modalita' di attuazione del piano di interventi.
2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa
le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Accesso al fondo di solidarieta' nazionale per le imprese agricole
che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni
di organismi nocivi ai vegetali.
1. Nei territori colpiti dalle avversita' atmosferiche di
eccezionale intensita' nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole
danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli
interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e
produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la
gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e
delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi
regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione
2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno, nei termini
previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26
del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno
2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno
subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel
corso degli anni 2014 e 2015.
2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004,
possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita'
degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero,
nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali
verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione
delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle
competenti autorita' nazionali ed europee.
3. Per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle
imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa,
autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di
solidarieta' nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
n. 102 del 2004 e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015
e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,
per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto
capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49,
comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6
Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle
strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia
colpite da eventi alluvionali, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e
successive modificazioni, e' soppressa e le relative funzioni sono
trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede,
sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone
anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, strumentali
e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale, ivi
incluso quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del citato
decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle
funzioni stesse, nonche' in ordine agli ulteriori adempimenti
riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la
definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione
del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno.
3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze
attribuite da norme di legge al commissario ad acta di cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si
intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 maggio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando