Data: 2015-05-06 14:09:21

VIDIMAZIONE REGISTRI VENDITA OGGETTI PREZIOSI USATI

Buongiorno a tutti,
avrei necessità di chiarirmi le idee in merito al seguente dubbio:

i registri delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del TULPS da chi devono essere vidimati; sono di esclusiva competenza del Sindaco in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza o la firma può essere delegata anche ai dirigenti?
In questo caso quale norma sancisce questa possibilità.

Grazie e buon lavoro a tutti.

Grazie e buona giornata.

riferimento id:26557

Data: 2015-05-06 14:52:23

Re:VIDIMAZIONE REGISTRI VENDITA OGGETTI PREZIOSI USATI

A mio avviso la competenza è del RESPONSABILE DEL SERVIZIO ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000.

riferimento id:26557

Data: 2015-05-06 19:16:27

Re:VIDIMAZIONE REGISTRI VENDITA OGGETTI PREZIOSI USATI


Buongiorno a tutti,
avrei necessità di chiarirmi le idee in merito al seguente dubbio:

i registri delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del TULPS da chi devono essere vidimati; sono di esclusiva competenza del Sindaco in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza o la firma può essere delegata anche ai dirigenti?
In questo caso quale norma sancisce questa possibilità.

Grazie e buon lavoro a tutti.

Grazie e buona giornata.
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Non vi è giurisprudenza .... nè farei una questione teorica sul tema.
SUGGERISCO per cadere in piedi una DELEGA del Sindaco al dirigente/funzionario (che tieni agli atti) e che legittima senz'altro il Dirigente alla sottoscrizione (forse sono legittimati automaticamente, ma è dubbio).

Sul punto:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=10249.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14159.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14060.0

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