TIZIO vuole avviare l'attività di operatore in discipline bio-naturali (massaggio olistico) che consistono in pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. L'operatore è un libero professionista e pertanto non ha l'obbligo di iscrizione in camera di commercio e di presentazione di Scia al Comune, giusto?
Nel caso in cui, però, TIZIO vuole aprire un centro estetico, che fornirà i servizi di:
- estetista, che non è TIZIO che aprirà il centro estetico, ma è CAIO
- sauna
- massaggio olistico, eseguito da TIZIO
L'avvio d'esercizio dell'attività di centro estetico è subordinato alla presentazione della SCIA che deve attestare il possesso della qualificazione professionale, nonche' la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale, va bene?
Avete a disposizione la modulistica specifica? sul portale regionale tale attività non è presente nell'albero degl'endoprocedimenti!?! Sono in attesa di risposta da USL se accetterà, per tale motivo, la trasmissione della pratica tramite PEC!
Nella SCIA di avvio attività intestata a TIZIO risulterà in possesso dei requisiti professionali di "estetista" CAIO? altri endoprocedimenti da suggerire che mi sono sfuggiti?
Grazie per la disponibilità. In attesa di riscontro, saluto cordialmente.
TIZIO vuole avviare l'attività di operatore in discipline bio-naturali (massaggio olistico) che consistono in pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. L'operatore è un libero professionista e pertanto non ha l'obbligo di iscrizione in camera di commercio e di presentazione di Scia al Comune, giusto?
[color=red]Giusto, quando si parla delle discipline del benessere non è possibile rilevare una normativa che detti quali siano i requisiti occorrenti.
Il mondo del benessere inteso come discipline non codificate con valenze anche filosofico-mentali non è disciplinato in modo diretto da nessuna normativa.
Quando qualche regione ha provato a disciplinare la cosa, la C.Cost. ha dichiarato non legittime tali norme regionali, vedi il caso della regione Piemonte (C.Cost n. 93/2008).
E’ chiaro, però, che tali discipline non devono diventare un modo per eludere l’applicazione della normativa sull’attività estetica (di qui tutti i problemi legati al controllo su cosa effettivamente viene praticato)
[/color]
Nel caso in cui, però, TIZIO vuole aprire un centro estetico, che fornirà i servizi di:
- estetista, che non è TIZIO che aprirà il centro estetico, ma è CAIO
- sauna
- massaggio olistico, eseguito da TIZIO
L'avvio d'esercizio dell'attività di centro estetico è subordinato alla presentazione della SCIA che deve attestare il possesso della qualificazione professionale, nonche' la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale, va bene?
[color=red]Sì, l’attività estetica è sottoposta a SCIA e il suo esercizio deve essere conforme alla LR 28/04 e al DPGR 47R/2007 (riportante i requisiti strutturali / funzionali specifici). E’ chiaro che occorrono i requisiti professionali e la presenza costante di un responsabile tecnico.
[/color]
Avete a disposizione la modulistica specifica? sul portale regionale tale attività non è presente nell'albero degl'endoprocedimenti!?! Sono in attesa di risposta da USL se accetterà, per tale motivo, la trasmissione della pratica tramite PEC!
Nella SCIA di avvio attività intestata a TIZIO risulterà in possesso dei requisiti professionali di "estetista" CAIO? altri endoprocedimenti da suggerire che mi sono sfuggiti?
Grazie per la disponibilità. In attesa di riscontro, saluto cordialmente.
[color=red]Per la modulistica va bene qualsiasi modello redatto ai sensi della normativa citata. puoi vedere qua:
http://suap.retepalucca.it/
prova con vari comuni, poi vai su “settori e materie”, poi “artigianato...” e poi continui fino a trovare la modulistica.
nel tuo caso Tizio non potrà essere il responsabile tecnico né un’impresa artigiana di estetista[/color]
DISCIPLINE BIONATURALI - illegittima la L.R. Umbria - competenza statale
[color=red][b]CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 217/2015[/b][/color]
Con ricorso spedito per la notifica il 9 gennaio 2015, ricevuto dalla resistente il successivo 13 gennaio, e depositato nella cancelleria il 19 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, là dove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie «professioni» e «tutela della salute», questione principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali).
.... LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.
http://buff.ly/1OsyRBa