Data: 2015-05-06 10:13:42

Centro Estetico e massaggio olistico

TIZIO vuole avviare l'attività di operatore in discipline bio-naturali (massaggio olistico) che consistono in pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. L'operatore è un libero professionista e pertanto non ha l'obbligo di iscrizione in camera di commercio e di presentazione di Scia al Comune, giusto?
Nel caso in cui, però, TIZIO vuole aprire un centro estetico, che fornirà i servizi di:
- estetista, che non è TIZIO che aprirà il centro estetico, ma è CAIO
- sauna
- massaggio olistico, eseguito da TIZIO
L'avvio d'esercizio dell'attività di centro estetico è subordinato alla presentazione della SCIA che deve attestare il possesso della qualificazione professionale, nonche' la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale, va bene?
Avete a disposizione la modulistica specifica? sul portale regionale tale attività non è presente nell'albero degl'endoprocedimenti!?! Sono in attesa di risposta da USL se accetterà, per tale motivo, la trasmissione della pratica tramite PEC!
Nella SCIA di avvio attività intestata a TIZIO risulterà in possesso dei requisiti professionali di "estetista" CAIO? altri endoprocedimenti da suggerire che mi sono sfuggiti?
Grazie per la disponibilità. In attesa di riscontro, saluto cordialmente.

riferimento id:26549

Data: 2015-05-06 14:54:55

Re:Centro Estetico e massaggio olistico

TIZIO vuole avviare l'attività di operatore in discipline bio-naturali (massaggio olistico) che consistono in pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. L'operatore è un libero professionista e pertanto non ha l'obbligo di iscrizione in camera di commercio e di presentazione di Scia al Comune, giusto?


[color=red]Giusto, quando si parla delle discipline del benessere non è possibile rilevare una normativa che detti quali siano i requisiti occorrenti.
Il mondo del benessere inteso come discipline non codificate con valenze anche filosofico-mentali non è disciplinato in modo diretto da nessuna normativa.
Quando qualche regione ha provato a disciplinare la cosa, la C.Cost. ha dichiarato non legittime tali norme regionali, vedi il caso della regione Piemonte (C.Cost n. 93/2008).
E’ chiaro, però, che tali discipline non devono diventare un modo per eludere l’applicazione della normativa sull’attività estetica (di qui tutti i problemi legati al controllo su cosa effettivamente viene praticato)
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Nel caso in cui, però, TIZIO vuole aprire un centro estetico, che fornirà i servizi di:
- estetista, che non è TIZIO che aprirà il centro estetico, ma è CAIO
- sauna
- massaggio olistico, eseguito da TIZIO
L'avvio d'esercizio dell'attività di centro estetico è subordinato alla presentazione della SCIA che deve attestare il possesso della qualificazione professionale, nonche' la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale, va bene?

[color=red]Sì, l’attività estetica è sottoposta a SCIA e il suo esercizio deve essere conforme alla LR 28/04 e al DPGR 47R/2007 (riportante i requisiti strutturali / funzionali specifici). E’ chiaro che occorrono i requisiti professionali e la presenza costante di un responsabile tecnico.
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Avete a disposizione la modulistica specifica? sul portale regionale tale attività non è presente nell'albero degl'endoprocedimenti!?! Sono in attesa di risposta da USL se accetterà, per tale motivo, la trasmissione della pratica tramite PEC!
Nella SCIA di avvio attività intestata a TIZIO risulterà in possesso dei requisiti professionali di "estetista" CAIO? altri endoprocedimenti da suggerire che mi sono sfuggiti?
Grazie per la disponibilità. In attesa di riscontro, saluto cordialmente.

[color=red]Per la modulistica va bene qualsiasi modello redatto ai sensi della normativa citata. puoi vedere qua:
http://suap.retepalucca.it/
prova con vari comuni, poi vai su “settori e materie”, poi “artigianato...” e poi continui fino a trovare la modulistica.
nel tuo caso Tizio non potrà essere il responsabile tecnico né un’impresa artigiana di estetista[/color]

riferimento id:26549

Data: 2015-11-06 07:28:29

Re:Centro Estetico e massaggio olistico

DISCIPLINE BIONATURALI - illegittima la L.R. Umbria - competenza statale

[color=red][b]CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza  217/2015[/b][/color]

Con ricorso spedito per la notifica il 9 gennaio 2015, ricevuto dalla resistente il successivo 13 gennaio, e depositato nella cancelleria il 19 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, là dove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie «professioni» e «tutela della salute», questione principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali).

.... LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.

http://buff.ly/1OsyRBa

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