Data: 2015-05-06 08:05:27

noleggio biciclette

Salve, chiedo se vi sia qualche norma che vieti il noleggio di biciclette senza una sede fissa. L'impresa vorrebbe utilizzare un furgone e decidere di volta in volta dove fornire il servizio. Non ho trovato nulla che lo vieti, potete confermare? Inoltre, dovrebbe chiedere la concessione del suolo pubblico pur dichiarando di voler lasciare le bici sul furgone (difficile..) e di stazionare per poche ore oppure si potrebbe considerare la modalità itinerante?
grazie

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Data: 2015-05-06 19:34:43

Re:noleggio biciclette


Salve, chiedo se vi sia qualche norma che vieti il noleggio di biciclette senza una sede fissa. L'impresa vorrebbe utilizzare un furgone e decidere di volta in volta dove fornire il servizio. Non ho trovato nulla che lo vieti, potete confermare? Inoltre, dovrebbe chiedere la concessione del suolo pubblico pur dichiarando di voler lasciare le bici sul furgone (difficile..) e di stazionare per poche ore oppure si potrebbe considerare la modalità itinerante?
grazie
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L'attività esiste da qualche anno (es. http://www.pbsteam.eu/bike/?page_id=731).
FORMALMENTE a mio avviso NON vi sono problemi, non essendo vietato e non prevedendo la normativa la necessità di una rimessa per l'esercizio del noleggio senza conducente (DPR 481/2001) si presenterà SCIA nel Comune dove si ha la sede legale.
In questo senso:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13803.msg25701#msg25701

Secondo me non serve occupazione di suolo pubblico se l'attività consiste nella sola sosta senza deposito dei mezzi (se non per il tempo necessario a metterli a disposizione del cliente).




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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 481
Regolamento    recante    semplificazione    del    procedimento  di
autorizzazione  per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli
senza conducente.
  Vigente al: 6-5-2015 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
  Visto  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  27  marzo  2000: "Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto
della  regolamentazione"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 118
del 23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in data 21 settembre 2001: "Direttiva sulla
sperimentazione  dell'analisi  d'impatto  della  regolamentazione sui
cittadini,  sulle  imprese  e  sulle  pubbliche  amministrazioni"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 24 settembre
2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati,  IX  commissione,  e  del  Senato  della  Repubblica,  1a
commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 20 novembre
2001 e del 14 novembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1.
  1.  L'esercizio  dell'attivita'  di  noleggio  di  veicoli  senza
conducente  e'  sottoposto  a  denuncia  di  inizio  attivita'  da
presentarsi  ai  sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, al comune nel cui territorio e' la sede legale dell'impresa e al
comune  nel  cui  territorio  e'  presente ogni singola articolazione
commerciale  dell'impresa  stessa per il cui esercizio si presenta la
denuncia.
                              Art. 2.
  1.  Il  comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia
di  inizio  dell'attivita'  al  prefetto. Il prefetto, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare
l'esercizio  dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11, comma
2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di
pubblica  sicurezza  e,  in  ogni caso e anche successivamente a tale
termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
  2.  Il  prefetto,  nel  caso in cui sospenda o vieti l'attivita' di
noleggio,  anche successivamente allo scadere del termine di sessanta
giorni  di  cui  al medesimo articolo, e' tenuto a dare comunicazione
del  provvedimento  al  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,
Direzione  della  motorizzazione  e sicurezza del trasporto terrestre
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  al fine di
consentire  un  controllo  sulle carte di circolazione dei veicoli di
proprieta'  dei  soggetti  nei  cui  confronti  e'  stato  emanato il
provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
                              Art. 3.
  1.  E'  abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
  2.  La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia
di  inizio  attivita'  di  cui  al presente regolamento anziche' alla
licenza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2001
                              CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Scajola, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 198

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Data: 2015-05-07 07:21:23

Re:noleggio biciclette

Ti ringrazio tantissimo!

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