Salve, chiedo se vi sia qualche norma che vieti il noleggio di biciclette senza una sede fissa. L'impresa vorrebbe utilizzare un furgone e decidere di volta in volta dove fornire il servizio. Non ho trovato nulla che lo vieti, potete confermare? Inoltre, dovrebbe chiedere la concessione del suolo pubblico pur dichiarando di voler lasciare le bici sul furgone (difficile..) e di stazionare per poche ore oppure si potrebbe considerare la modalità itinerante?
grazie
Salve, chiedo se vi sia qualche norma che vieti il noleggio di biciclette senza una sede fissa. L'impresa vorrebbe utilizzare un furgone e decidere di volta in volta dove fornire il servizio. Non ho trovato nulla che lo vieti, potete confermare? Inoltre, dovrebbe chiedere la concessione del suolo pubblico pur dichiarando di voler lasciare le bici sul furgone (difficile..) e di stazionare per poche ore oppure si potrebbe considerare la modalità itinerante?
grazie
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L'attività esiste da qualche anno (es. http://www.pbsteam.eu/bike/?page_id=731).
FORMALMENTE a mio avviso NON vi sono problemi, non essendo vietato e non prevedendo la normativa la necessità di una rimessa per l'esercizio del noleggio senza conducente (DPR 481/2001) si presenterà SCIA nel Comune dove si ha la sede legale.
In questo senso:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13803.msg25701#msg25701
Secondo me non serve occupazione di suolo pubblico se l'attività consiste nella sola sosta senza deposito dei mezzi (se non per il tempo necessario a metterli a disposizione del cliente).
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 481
Regolamento recante semplificazione del procedimento di
autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli
senza conducente.
Vigente al: 6-5-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 27 marzo 2000: "Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto
della regolamentazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118
del 23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001: "Direttiva sulla
sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui
cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre
2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati, IX commissione, e del Senato della Repubblica, 1a
commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 20 novembre
2001 e del 14 novembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli senza
conducente e' sottoposto a denuncia di inizio attivita' da
presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, al comune nel cui territorio e' la sede legale dell'impresa e al
comune nel cui territorio e' presente ogni singola articolazione
commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la
denuncia.
Art. 2.
1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia
di inizio dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare
l'esercizio dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11, comma
2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di
pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale
termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attivita' di
noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta
giorni di cui al medesimo articolo, e' tenuto a dare comunicazione
del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri,
Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di
consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di
proprieta' dei soggetti nei cui confronti e' stato emanato il
provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
Art. 3.
1. E' abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia
di inizio attivita' di cui al presente regolamento anziche' alla
licenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Scajola, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 198
Ti ringrazio tantissimo!
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