Il caso è questo: gelateria artigianale con parte del locale approntato con banco, macchina del caffè e cioccolatiera a fontana.
Il loro intento sarebbe vendere, oltre al gelato che producono, anche caffè, the, cioccolato e altre bevande confezionate e non, tanto che l'insegna dell'esercizio é "Caffetteria Gelateria X"
Nel locale sono presenti alcuni tavoli e sedie e sono stati apposti vari cartelli con su scritto "Siamo spiacenti ma non si effettua servizio al tavolo".
Il nostro comune ha approvato con deliberazione GC alcune disposizioni relative al consumo immediato dei prodotti di gastronomia (che allego per promemoria) in cui non sarebbe previsto l'utilizzo di tazze in ceramica/vetro o comunque riutilizzabili.
Il Chiarellipensiero sul caffè è conosciuto e condiviso fino a quando si rimane entro certi limiti che, nel caso in questione, credo invece siano superati.
Fatte queste premesse, le domande sono:
1) può un esercizio di vicinato utilizzare la denominazione "Caffetteria" nell'insegna? La caffetteria non è sinonimo di esercizio di somministrazione??.... ???
2) possono somministrare in maniera non assistita caffè, cioccolato, ecc. ecc.?? Non è che in questo modo si elude, anche un po' furbescamente, il possesso dei riquisiti igienico sanitari che servono invece ai bar come, ad esempio, i doppi servizi igienici per i clienti??..... :-\
3) possono utilizzare tazze e bicchieri riutilizzabili nonostante la delibera della Giunta?
4) la delibera di Giunta non sarebbe meglio abrogarla? Che senso ha non consentire l'utilizzo, ad esempio, di posate di acciaio o di piatti in porcellana se nell'esercizio è presente una lavastocìviglie?? :-[
[color=red]Leggendo le ultime righe del regolamento, quindi, il "pizzaiolo a taglio" deve vendere la pizza cruda a quelli che vogliono mangiarla in loco o andarla a cuocere altrove prima di venderla...[/color] :)
Il caso è questo: gelateria artigianale con parte del locale approntato con banco, macchina del caffè e cioccolatiera a fontana.
Il loro intento sarebbe vendere, oltre al gelato che producono, anche caffè, the, cioccolato e altre bevande confezionate e non, tanto che l'insegna dell'esercizio é "Caffetteria Gelateria X"
Nel locale sono presenti alcuni tavoli e sedie e sono stati apposti vari cartelli con su scritto "Siamo spiacenti ma non si effettua servizio al tavolo".
Il nostro comune ha approvato con deliberazione GC alcune disposizioni relative al consumo immediato dei prodotti di gastronomia (che allego per promemoria) in cui non sarebbe previsto l'utilizzo di tazze in ceramica/vetro o comunque riutilizzabili.
Il Chiarellipensiero sul caffè è conosciuto e condiviso fino a quando si rimane entro certi limiti che, nel caso in questione, credo invece siano superati.
Fatte queste premesse, le domande sono:
1) può un esercizio di vicinato utilizzare la denominazione "Caffetteria" nell'insegna? La caffetteria non è sinonimo di esercizio di somministrazione??....
[color=red]Chiamarsi caffetteria, tutt’al più potrà essere usato in giudizio come indizio per dimostrare che lì si esercitava un bar abusivamente ma non vedo i presupposti giuridici perché un vigile vada lì a intimare il cambio di insegna. Nella normativa agrituristica, ad esempio, viene previsto che la parola “agriturismo” non possa essere usata in modo improprio ma in questo caso non ravvedo la stessa fattispecie.[/color]
[i]
2) possono somministrare in maniera non assistita caffè, cioccolato, ecc. ecc.?? Non è che in questo modo si elude, anche un po' furbescamente, il possesso dei riquisiti igienico sanitari che servono invece ai bar come, ad esempio, i doppi servizi igienici per i clienti??..... [/i]
[color=red]I doppi servizi servono perché il bar garantisce il servizio di somministrazione (quanto meno potenziale). La somministrazione non assistita è un fatto eventuale che non ha bisogno di abilitazioni. Un esercente può farla a momenti alterni, quando ne ha voglia e se ne ha voglia, senza comunicare niente a nessuno. Starà all'esercente specificare bene che tipologia di esercizio si tratta.
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3) possono utilizzare tazze e bicchieri riutilizzabili nonostante la delibera della Giunta?
[color=red]La legge non prevede condizioni così stringenti. Sono invenzioni comunali (supportate da circolari ministeriali poco logiche). Perché il materiale di cui è composto un piatto, un c.d. tagliere o un bicchiere deve essere discriminate per verbalizzare un esercizio abusivo di somministrazione se la legge mi consente di usare genericamente l'attrezzatura necessaria? Riusare o non riusare un piatto dipenderà dal fatto se l’operatore è in grado di lavare e igienizzare il piatto. Perché incentivare la produzione di monnezza?
Se vendo vini da 100 € a bottiglia mi costringi a fare la somministrazione non assistita in bicchieri di plastica? Non male come idea...
Vedo che nel tuo regolamento la cosa è stata presa in considerazione ma allora, perché il vino può stare nel cristallo ma una fetta di prosciutto deve stare nella plastica?[/color]
4) la delibera di Giunta non sarebbe meglio abrogarla? Che senso ha non consentire l'utilizzo, ad esempio, di posate di acciaio o di piatti in porcellana se nell'esercizio è presente una lavastocìviglie??
[color=red]Al di là della battuta iniziale, è vero che la materia è una materia spinosa e molti operatori della ristorazione (giustamente dal loro punto di vista) sono sul piede di guerra, ma è vero anche che il DL 1/2012 (per citarne uno) impone che [i]le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, ...[/i]
Ai sensi dl DL 138/2011 è legittimo tutto ciò che non [i]espressamente[/i] vietato dalla legge.
Quindi anche le circolare ministeriali, dopo il 2012, avrebbero dovuto necessariamente cambiare tenore interpretativo, se oggi si legge le stesse cose del 2007 allora vuol dire che hanno poco valore.
Mantenere quella delibera ti porta sicuramente molti problemi.[/color]
SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA è legittima anche per cioccolata calda in tazza
TAR TOSCANA, SEZ. II – sentenza 27 luglio 2016 n. 1284
In buona sostanza, dall’esame della legislazione nazionale e regionale sopra effettuato emerge un contesto complessivo in cui negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari sono consentiti la vendita ed il consumo immediato dei medesimi prodotti, (anche) utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, ma a condizione che non venga effettuato il servizio di somministrazione assistita; servizio di somministrazione assistita che deve essere ovviamente individuato, sulla base della legislazione regionale, nel servizio svolto in ambiti “appositamente attrezzat(i) per essere utilizzat(i) per la somministrazione…(come) l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi” (art. 41, 1° comma lett. b) della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28; praticamente nello stesso senso, si veda la più generica previsione dell’art. 1, 1° comma della 25 agosto 1991, n. 287).
http://buff.ly/2aiQWBB
[size=14pt][b]Somministrazione non assistita - liberalizzazione piena per l'ANTITRUST[/b][/size]
L'ANTITRUST prende chiara e puntuale posizione sulla legittimità della SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA e sulla illegittimità di interpretazioni restrittive anche se fondate sulle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico.
Scarica la risposta AGCM pubblicata il 5 dicembre 2016:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0
Abbiamo affrontato la questione in numerose occasioni. Ecco una selezione dei nostri post:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&aqs=chrome..69i57j69i58.960j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
Buona lettura
[size=18pt]Somministrazione NON ASSISTITA senza vincoli anche per Ministero - Ris. 372321[/size]
[color=red][b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b][/color]
[b]Risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016 - Quesito in materia di consumo sul posto di prodotti di gastronomia all’interno degli esercizi di vicinato[/b]
http://buff.ly/2in1DJA
[color=red][b]AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO[/b][/color]
[b]AS1316 – DISTORSIONI CONCORRENZIALI NEL SETTORE DELLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE CON CONSUMO SUL POSTO[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0
[b][size=18pt]Somministrazione non assistita con posate di metallo e bicchieri di vetro
[/size][/b]
[b]Arriva l'OK di CONFERMA del Ministero con la Risoluzione n. 59196 del 9 febbraio 2018
[/b]
https://buff.ly/2o9B8Zu
******************
[color=red][b]COMMERCIO: risoluzioni del MINISTERO pubblicate a febbraio 2018 (video commento del dott. Simone Chiarelli del 18 febbraio 2018)[/b][/color]
https://youtu.be/xSW-CzpoZ1Y
Il precedente videocommento: https://www.youtube.com/watch?v=5Kqz_mJ9034&feature=youtu.be