Comune aderisce a proposta CONSIP senza obbligo di motivazione - CdS 30/4/2015
[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V, SENTENZA 30 APRILE 2015, N. 2194[/b][/color]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10664 del 2014, proposto dalla El. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pi.Gr. e Ni.Ma., con domicilio eletto presso il secondo in Roma;
contro
Comune di Rovigo, rappresentato e difeso dall'avv. Fe.Le., con domicilio eletto presso Ni.Ma. in Roma;
nei confronti di
Consorzio Stabile En. S.c.a.r.l., in proprio e quale mandataria di RTI con Si. S.r.l., In. S.r.l. e Gm. Studio Associato, rappresentata e difesa dagli avv. Vi.Do., Pa.Ne. e Lu.Ma., con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma;
Co. S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. An.Cl., con domicilio eletto presso il medesimo in Roma;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO, SEZIONE I, n. 1207/2014, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio d'illuminazione pubblica comunale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rovigo, di Co. s.p.a. e del Consorzio Stabile En. S.c.a.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2015 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti l'avv. Ma.Pe. su delega dell'avv. Ni.Ma., l'avv. Lu.Ma. su delega dell'avv. Lu.Ma., e infine l'avv. An.Cl.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 La El. s.r.l., società operante nel settore dell'illuminazione pubblica, adiva il T.A.R. per il Veneto impugnando i provvedimenti con i quali il Comune di Rovigo aveva aderito alla convenzione della Co. per l'affidamento del proprio servizio d'illuminazione pubblica.
La ricorrente domandava pertanto l'annullamento:
- della determinazione del dirigente del Settore comunale OO.PP. n. 2927 del 31.12.2013, recante "approvazione Piano dettagliato degli interventi del (...) convenzione Co. predisposto da r.t.i. Consorzio Stabile En. S.c.a.r.l. di Brescia (mandataria)";
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 483 del 30.12.2013;
- dell'ordine diretto di acquisto e dell'ordinativo principale di fornitura n. 41920 del 5.08.2013.
Avverso tali provvedimenti la società proponeva le seguenti censure:
I. Violazione degli artt. 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000. Violazione dell'art. 26 dello Statuto del Comune di Rovigo. Incompetenza. Eccesso di potere. Illogicità.
La decisione del dirigente comunale aderire alla convenzione Co. per il servizio della pubblica illuminazione sarebbe stata in contrasto con la precedente deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 28 marzo 2011, con la quale era stato avviato il procedimento per l'esternalizzazione di tale servizio mediante gara. Il dirigente sarebbe stato inoltre carente di competenza ad assumere una simile determinazione, che sarebbe rientrata nelle prerogative dell'organo giuntale.
II. Violazione dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488, come modificato e integrato dall'art. 58 della legge 23.12.2000, n. 388, dell'art. 1, comma 449 della legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 della legge 6.7.12, n. 94 e dell'art. 1 della legge 7.8.12, n. 135. Violazione dell'art. 3 della legge 7.8.90, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di accertamento e di motivazione.
La scelta comunale di aderire alla convenzione della Co. non sarebbe stata motivata con riferimento alla convenienza del servizio d'illuminazione pubblica da questa proposto.
Il Comune di Rovigo si costituiva in giudizio in resistenza al ricorso eccependone l'inammissibilità, e opponendo comunque anche l'infondatezza delle sue doglianze.
Deduzioni analoghe venivano formulate dalla controinteressata Consorzio Stabile En. S.c.a.r.l., mandataria capogruppo del R.T.I. aggiudicatario della convenzione Co..
Si costituiva in giudizio, infine, anche quest'ultima, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
2 Il T.A.R. adìto con la sentenza n. 1207/2014 in epigrafe respingeva il ricorso.
3 Seguiva avverso tale decisione la proposizione del presente appello alla Sezione da parte della società soccombente, che reiterava le proprie censure ed estendeva le proprie critiche agli argomenti con i quali queste erano state disattese.
Si costituivano ex adverso anche in questo grado di giudizio il Comune di Rovigo, il Consorzio controinteressato e la Co..
Il secondo riproponeva l'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa avversaria per difetto di legittimazione attiva e di interesse al ricorso; e tutti deducevano analiticamente l'infondatezza anche del nuovo gravame.
L'appellante controdeduceva alle difese avversarie, a partire dalla rinnovata eccezione di inammissibilità del ricorso.
Le parti costituite depositavano, infine, memorie di replica, sviluppando ulteriormente le rispettive tesi ed insistendo sulle conclusioni già formulate.
Alla pubblica udienza del 31 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 La Sezione ritiene di poter prescindere, come già il Tribunale, dall'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa per difetto di legittimazione attiva e di interesse al ricorso in quanto l'appello nel merito risulta infondato, essendo la sentenza impugnata suscettibile di conferma pur con motivazione parzialmente diversa.
5a Il primo motivo di appello riprende il primo mezzo dell'originario ricorso introduttivo, con il quale erano stati dedotti i seguenti due profili di censura:
- la determinazione del dirigente comunale di adesione alla convenzione Co. si sarebbe posta in contrasto con la precedente delibera di Giunta comunale n. 36 del 28 marzo 2011, che aveva invece avviato il procedimento per l'esternalizzazione di tale servizio mediante gara;
- il dirigente, inoltre, sarebbe stato incompetente ad assumere una simile determinazione, che sarebbe spettata all'organo giuntale.
5b Il primo Giudice ha respinto questo secondo rilievo con la considerazione che l'adesione alla convenzione Co. rientrava nell'attività gestionale di competenza della dirigenza comunale ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, norma in forza della quale spettano ai dirigenti "tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo (...) tra i quali in particolare (...) la stipulazione dei contratti".
Il T.A.R. ha invece disatteso il profilo di censura indicato per primo osservando che la delibera di G.M. n. 36 del 2011 era stata superata dalla successiva dello stesso organo n. 483 del 30.12.2013, con la quale erano stati fissati gli indirizzi per l'approvazione del piano di dettaglio degli interventi in adesione alla Convenzione Co., e l'impugnato provvedimento dirigenziale n. 2927 del 31.12.2013 aveva fatto seguito a questa seconda.
5c Con il presente appello la ricorrente torna a sostenere la competenza dell'organo giuntale in materia, all'uopo richiamando puramente e semplicemente l'art. 48 D.Lgs. n. 267/2000 nonché l'art. 26, lett. c), dello Statuto comunale.
Il richiamo alle dette previsioni non è però sufficiente a integrare un'argomentazione idonea ad inficiare il ragionamento seguito dal T.A.R..
Il primo dei due articoli, menzionato dalla ricorrente senza specificazioni, definisce complessivamente, nell'arco dei suoi tre commi, le competenze dell'organo giuntale. Ma non è dato comprendere a quale preciso precetto la parte intenda fare riferimento per inferirne l'esistenza di una competenza giuntale sulla materia del contendere. Né alcuna della previsioni dell'articolo è atta -anche solo lontanamente- ad imporre ex se la conclusione patrocinata dalla ricorrente con un'evidenza tale da esonerare dall'apportare qualsivoglia corredo argomentativo, del quale la censura fa appunto difetto.
Quanto alla previsione statutaria pure invocata, il suo contenuto, riferito dalla difesa della Co. in termini rimasti incontestati, rende evidente la sua estraneità al thema decidendum, dal momento che riguarda i progetti di lavori pubblici.
Ciò posto, si può comunque osservare che tra le competenze dell'organo giuntale non rientra quella della stipulazione di contratti o - il che è lo stesso - di adesione a convenzioni quadro. Dinanzi all'alternativa, inoltre, tra l'adesione ad una convenzione Co. e l'indizione di una gara ad hoc, la relativa opzione costituisce una scelta gestionale, e non certo un atto di indirizzo di competenza degli organi di governo locale.
Questo profilo di censura va pertanto senz'altro disatteso (tanto più se si considera che l'operato del dirigente è stato comunque approvato dalla Giunta prima della definitiva attivazione del nuovo servizio).
5d L'appellante ripropone anche la propria pregressa critica circa il contrasto della determinazione dirigenziale di adesione alla convenzione Co. con la precedente delibera di G.M. n. 36/2011.
Al riguardo viene fatto notare, in sintesi, che il dirigente aveva compiuto la propria scelta di aderire alla convenzione già con il proprio (impugnato) atto del 5 agosto 2013, il quale, per il fatto di essere anteriore alla nuova delibera giuntale n. 483 del 30.12.2013, non avrebbe potuto qualificarsi che per il suo conflitto con la precedente n. 36/2011.
In contrario va subito rilevato, tuttavia, che la delibera n. 36/2011 poteva essere considerata alla stregua di un atto di indirizzo unicamente nella parte in cui la Giunta aveva espresso la scelta dell'esternalizzazione della gestione del servizio di cui si tratta (e non anche nella parte in cui, occupandosi di contenuti sostanzialmente gestionali, aveva previsto anche l'avvio di una specifica procedura a ciò rivolta, approvando all'uopo i relativi capitolato, schema di contratto ed elenco prezzi). Di conseguenza, le opzioni riguardanti le modalità da seguire per l'affidamento del servizio all'esterno, ossia per l'attuazione dell'obiettivo indicato dall'organo di governo, rimanevano, quali scelte di gestione, di competenza della dirigenza.
L'insussistenza della contraddizione allegata da parte ricorrente risulta, però, con evidenza ancora maggiore da un ulteriore elemento.
Le difese delle parti appellate, invero, hanno attirato l'attenzione sulla circostanza che la delibera giuntale n. 36/2011, nella parte in cui aveva avviato il procedimento per l'esternalizzazione del servizio d'illuminazione pubblica mediante apposita gara, doveva ritenersi superata, in realtà, anche prima dell'avvento della delibera n. 483/2013. Era infatti avvenuto che le nuove linee programmatiche di governo dell'ente locale esposte nella seduta del Consiglio comunale dell'11 luglio 2011, come pure la relazione previsionale programmatica approvata dallo stesso organo consiliare il successivo 30 luglio 2013, avevano espresso la nuova indicazione generale di fare ricorso, ove possibile, a strutture come la Co..
Orbene, il mutamento di approccio dell'Amministrazione fatto segnare dai dati appena menzionati induce il Collegio a ritenere che con l'avvento di questi ultimi fosse effettivamente venuto meno, per la dirigenza, ogni ipotetico vincolo in tesi ricollegabile ai contenuti della delibera n. 36/2011.
Da qui l'inconsistenza della critica al dirigente di essersi posto in contraddizione con la medesima.
5e Il primo motivo di appello risulta dunque infondato.
6a Il successivo motivo del presente gravame riprende il secondo mezzo del ricorso introduttivo, ossia la doglianza di fondo che la scelta comunale di aderire alla convenzione della Co. non sarebbe stata preceduta da una specifica analisi istruttoria, né, di riflesso, motivata, con riferimento alla convenienza del servizio d'illuminazione pubblica proposto dalla convenzione stessa, rispetto alle altre offerte acquisibili in caso di indizione di una procedura di evidenza pubblica.
6b Il Tribunale ha rigettato il mezzo con l'osservazione che mediante l'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 95/2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", era stato fatto obbligo all'Amministrazione comunale di procedere alla gestione del servizio di somministrazione di energia elettrica, tramite l'apposita convenzione Co., con la sola eccezione per il caso, non ricorrente nella fattispecie, che un bando di gara fosse stato pubblicato prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legge.
6c L'appellante è persuasiva nel confutare la valutazione per cui l'adesione alla convenzione avrebbe costituito, nello specifico, materia di un obbligo per il Comune ai sensi del d.l. appena citato.
La norma da questo introdotta, invero, riguarda l'ipotesi in cui l'Amministrazione debba addivenire ad un contratto avente ad oggetto la sola fornitura di energia elettrica (come conferma il preciso riferimento del testo normativo alla necessità di "approvvigionamento" di beni rientranti in ben determinate "categorie merceologiche"), mentre la controversia concerne la ben diversa fattispecie dell'affidamento della gestione integrata di un servizio, quale quello di illuminazione pubblica.
Né vale opporre che il fornitore del "(...)" debba provvedere anche all'acquisto e fornitura dell'energia elettrica, e che nell'economia del relativo contratto il costo di quest'ultima rivestirebbe valore preponderante sulle altre voci componenti il canone contrattuale. Tali circostanze non possono certo porre nel nulla, infatti, il dato per cui il servizio in discussione, con i suoi obblighi di esercizio e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti, e di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione energetica dei medesimi, integra una prestazione nel suo insieme ontologicamente diversa (e assai più complessa) rispetto a quella, di mera fornitura di energia elettrica, cui sola ha riguardo la norma sopra indicata.
Se ne desume che, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., l'adesione alla convenzione Co. decisa nello specifico non formava oggetto di obbligo ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 95/2012.
6d Quanto appena osservato non toglie, però, che la censura di parte di carenza di istruttoria e motivazione risulti pur sempre infondata, alla stregua delle norme generali che disciplinavano il sistema Co. già prima dell'avvento del predetto decreto legge (cfr. l'art. 26 legge n. 488/1999; l'art. 58 legge n. 388/2000; l'art. 1, comma 449, legge n. 296/2006).
6e L'assunto di base della ricorrente è che la normativa vigente imporrebbe alle Amministrazioni locali di addivenire in ogni caso all'acquisizione di beni e servizi con la minore spesa possibile, individuando in concreto il miglior contraente anche sulla base delle convenzioni Co., l'adesione alle quali non potrebbe, però, essere acritica, bensì in ogni caso analiticamente motivata.
La ricorrente rammenta, inoltre, di avere fornito al Comune, con le proprie note del 10 ottobre e 21 novembre 2012, nonché del 3 luglio 2013, elementi per valutare come l'espletamento di un'apposita procedura di gara avrebbe consentito un notevole risparmio nella gestione del servizio rispetto ad un'eventuale adesione alla convenzione della Co..
Viene poi dedotta la contraddittorietà dell'operato dell'Ente rispetto alla linea seguita per l'acquisizione della (mera) fornitura di energia elettrica per l'anno 2013, allorché lo stesso Comune aveva comparato i prezzi della relativa convenzione Co. con le offerte di altri fornitori, e indi affidato la fornitura ad uno di questi ultimi (En. s.p.a.) per la riscontrata maggior convenienza della sua proposta. Nel caso concreto, invece, il Comune aveva aderito alla convenzione "(...)" senza svolgere alcun accertamento tecnico-economico sulla sua effettiva convenienza, né addurre alcuna motivazione al riguardo.
6f Questi rilievi non possono essere condivisi.
Occorre in primo luogo osservare che l'Amministrazione nei propri provvedimenti del 30-31 dicembre 2013 ha fornito una motivazione circa la propria adesione alla convenzione di cui si tratta, recante in sintesi le seguenti considerazioni:
- nell'ambito del sistema Co. l'individuazione del migliore contraente avviene già nel rispetto dei principi comunitari, per cui all'Amministrazione che di tali convenzioni si avvalga non è richiesta una specifica motivazione sull'interesse pubblico sotteso alla propria adesione;
- nell'acquisizione dei beni e servizi offerti dal sistema Co. esiste un'economia intrinseca, poiché il relativo modello consente di conseguire risparmi sia diretti, quale risultato della gara comunitaria ad evidenza pubblica già condotta a monte, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e per le ulteriori, singole procedure di acquisto;
- l'adesione alle convenzioni Co. permetterebbe, inoltre, di aumentare la celerità della procedura acquisitiva, consentendo in più di contare su una tempistica certa;
- gli specifici contenuti della convenzione oggetto di adesione nel caso concreto garantiscono, infine, un apprezzabile risparmio economico ed investimenti fonte di risparmio energetico.
Questa motivazione (che si richiama in modo puntuale alla posizione assunta dalla Sezione con la sentenza 1° ottobre 2010, n. 7261), per quanto articolata, lascia però pur sempre aperto il problema di stabilire se da parte del Comune occorresse una preventiva, specifica istruttoria sulla possibilità di ottenere condizioni migliori ricorrendo al mercato.
In proposito, allora, va subito ricordato che le norme vigenti esprimono per le convenzioni della Co. - anche quando la relativa adesione non sia obbligatoria - un sicuro favor, desumibile anche dal fatto che queste, in difetto di adesione, rilevano comunque come parametri di prezzo-qualità fungenti da limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Come ha fatto ragionevolmente notare la difesa della controinteressata tale adesione, indubbiamente privilegiata dal legislatore, e qualificata anche dal fatto di trovarsi sorretta da una peculiare presunzione di convenienza, corrisponde pertanto, per le Amministrazioni, ad una sorta di regola di azione. E' appena il caso di ricordare, infatti, che a monte viene espletata una procedura di evidenza pubblica centralizzata, dalla Co. appunto, proprio per conseguire le migliori condizioni, economiche ma al tempo stesso anche tecniche, ottenibili sul mercato.
Orbene, con un assetto siffatto è coerente che una specifica motivazione sulla convenienza occorra quando l'Amministrazione si determini in concreto nel senso di fare nuovamente ricorso al mercato, in quanto l'Ente pubblico dovrà in tal caso far constare l'utilità della propria iniziativa rispetto ai parametri della convenzione Co. di settore.
Una motivazione del genere non può ritenersi invece necessaria, per lo meno di regola, quando la scelta dell'Amministrazione cada proprio sulla convenzione della Co..
Questa Sezione ha invero già avuto modo di osservare, in proposito, che "... la scelta di aderire alla convenzione Co., ... proprio perché la individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da parte della amministrazione che se ne avvale una specifica motivazione dell'interesse pubblico che la sottende.
Ed infatti per le amministrazioni non statali vi è una facoltà implicitamente desumibile dalla norma senza che per questo incomba sulla stesse un obbligo di motivazione sul perché della scelta di avvalersi o di non avvalersi della convenzione. E' l'ente che, nell'ambito della sua autonomia e nell'esercizio di una attività non imposta ma consentita dalla norma, assume la decisione di aderire alla convenzione e tale adesione non necessita del supporto di una specifica delibera" (C.d.S., V, 1° ottobre 2010, n. 7261).
Il Comune di Rovigo non merita perciò in via di principio censura per avere deciso di aderire alla convenzione senza svolgere una particolare motivazione sulla sua convenienza economica.
L'appellante deduce, tuttavia, che, anche a voler escludere in termini generali l'esistenza di un onere di verifica e motivazione sulla convenienza di una convenzione Co., nella situazione concreta tale onere sarebbe stato comunque configurabile. Ciò non solo alla luce degli elementi che essa ricorrente aveva fornito al Comune, ma anche in ragione di quanto lo stesso Ente aveva già ritenuto quando si era orientato, in precedenza, per l'indizione di una gara: fattori che avrebbero anche fatto venir meno qualunque presunzione di convenienza della convenzione.
[color=red][b]La Sezione deve però subito escludere che un particolare onere istruttorio e motivazionale della scelta di aderire alla convenzione potesse scaturire dal precedente orientamento manifestato dall'Ente nel senso dell'espletamento di una gara pubblica, atteso che tale orientamento risaliva a più di due anni prima, non si era mai tradotto in atto, e si era formato quando una convenzione di settore della Co. non era ancora disponibile.[/b][/color]
Né il Comune avrebbe potuto ritenersi tenuto ad una specifica disamina degli elementi recati dalle note che gli erano state trasmesse, nel frattempo, dall'attuale appellante. Queste erano infatti delle prospettazioni di natura ambigua, apparentemente a mezzo tra una "indagine conoscitiva di mercato" e una "proposta", senza possedere, però, né i contenuti della prima (per essere carenti di dati oggettivi di rilievo, e di provenienza tutt'altro che neutrale), né l'effettiva impegnatività giuridica della seconda (poiché il fatto di essere state formulate in modo avulso da qualsiasi legale procedura contrattuale ne precludeva l'accettazione).
[b]Non sembra poi superfluo aggiungere, sul piano pratico, che se potesse davvero radicarsi un puntuale obbligo istruttorio e motivazionale quale quello qui ipotizzato, a carico di un'Amministrazione, attraverso il semplice accorgimento di sottoporle al momento opportuno degli elementi di analisi di mercato - ovvero, delle "proposte" non impegnative - tesi a revocare in dubbio la convenienza di una singola convenzione Co., verrebbero con ciò compromessi in radice i vantaggi in vista dei quali il legislatore ha prescelto il sistema centralizzato imperniato sulla Co. (riduzione dei tempi e dei costi, amministrativi e contenziosi, insiti nell'approccio tradizionale), ponendosi le premesse per costringere surrettiziamente gli enti pubblici a ricorrere sempre e comunque, in prima battuta, almeno a delle procedure esplorative per saggiare caso per caso il mercato, se non anche a delle gare vere e proprie. Laddove questo Consiglio ha avuto già modo di osservare che "... l'intero sistema delle gare centralizzate e delle convenzioni CO. ... mancherebbe di senso e di ragion d'essere se si dovesse accogliere il principio (...) che la possibilità di acquisire un servizio e/o una fornitura mediante adesione alla convenzione CO. non esoneri l'ente committente dal dovere di bandire una gara di evidenza pubblica", posto che la sua "funzione istituzionale invece è proprio quella di rendere superflua l'indizione di gare separate per i singoli contratti dei singoli enti" (cfr. C.d.S., III, 24 maggio 2013, n. 2842).[/b]
Né vale opporre che il Comune abbia seguito una linea di condotta diversa per l'acquisizione della fornitura di energia elettrica per l'anno 2013, allorquando esso ha preferito affidare la fornitura ad un operatore terzo, giacché in tal caso era invece emersa in modo manifesto, data l'assai più agevole confrontabilità delle proposte di mercato, la maggior convenienza della formale offerta di quest'ultimo.
Poiché, infine, è pacifico che il Comune non abbia condotto in concreto particolari verifiche analitiche sulla specifica convenienza della convenzione in controversia, la sua scelta non può essere inficiata nemmeno dai rilievi di parte secondo i quali l'Ente, nei propri atti di adesione, avrebbe considerato quale ammontare del costo del servizio un importo di canone non ancora attualizzato, e non avrebbe specificato il costo delle opere di manutenzione straordinaria in riferimento alle loro singole componenti.
6g Anche il secondo motivo di appello va quindi rigettato.
7 Per le ragioni esposte, in conclusione, l'appello deve essere respinto, con la conferma della sentenza impugnata mediante la motivazione, parzialmente diversa, che precede.
Le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.
Condanna la società appellante a rimborsare alle parti appellate le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida nella misura complessiva di euro quattromila, oltre gli accessori di legge, in favore di ciascuna delle aventi diritto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 31 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli - Presidente FF
Antonio Amicuzzi - Consigliere
Doris Durante - Consigliere
Nicola Gaviano - Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino - Consigliere
Depositata in Segreteria il 30 aprile 2015.
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