4,88% annuo - Tasso di interesse sulla mora per iscrizioni a ruolo dal 15/5
Agenzia delle Entrate
Prot. 59743/2015
[color=red][b]Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602[/b][/color]
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo.
1.1 A decorrere [b]dal 15 maggio 2015[/b], gli interessi di mora per ritardato pagamento delle
somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del [b]4,88% in ragione annuale[/b].
1.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Motivazioni
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme
iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire
dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al
tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 10 aprile 2014, la
misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo è stata fissata al 5,14 per cento in ragione annuale.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso
di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 25 febbraio
2015, ha stimato al 4,88% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo
1.1.2014-31.12.2014.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 15 maggio 2015, al 4,88 per
cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602.
Riferimenti normativi
a) Competenze dell’Agenzia delle Entrate ed attribuzioni del Direttore
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 57, 62, 67, comma 1 e 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)
b)Disciplina degli interessi di mora
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)
Provvedimento Direttoriale 10 aprile 2014
Roma, 30 aprile 2015
Rossella Orlandi
[img]http://www.shservizi.it/w/wp-content/uploads/2013/03/Interesse-mora.jpg[/img]