ANAC - compatibile dirigente e amministratore unico di azienda speciale
Orientamento n. 13 del 24 aprile 2015
[b]Parole chiave: Anticorruzione – art. 1, comma 2, lett. b) e art. 12 del d.lgs. 39/2013 – incarico dirigenziale nell’amministrazione comunale – carica di amministratore unico di azienda speciale – incompatibilità – non sussiste. [/b]
Materia: anticorruzione
Le aziende speciali costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (ai sensi del d.lgs. 267/2000), qualificabili come enti pubblici economici, vanno ricondotte, ai fini dell’applicabilità del d.lgs. 39/2013, nella definizione di “ente pubblico” contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. b) del predetto decreto legislativo. Pertanto, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. 39/2013, non sussiste incompatibilità tra incarico dirigenziale nell’amministrazione comunale e carica di amministratore unico di un’azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione dei servizi pubblici locali, ai sensi del d.lgs. 267/2000, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all’art. 6-bis della l. 241/1990, in tema di conflitto di interessi.
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