Data: 2015-05-05 13:54:56

autorizzazione temproanea vendita di generi di monopoli fuori sede


Abbiamo ricevuto da parte ddell'Ufficio monopoli  di Stato la richiesta di esprimere un ns parere su un'istanza di un rivenditore di generi di monopoli di vendere per tre giorni presso una struttura fieristica, oltre a continuare contestualmente ad esercitare presso l'abituale esercizio. 

In cosa deve consistere il ns parere ? e quale il rfierimento normativo che lo richiede ?

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Data: 2015-05-05 15:10:54

Re:autorizzazione temproanea vendita di generi di monopoli fuori sede

Ti riporto un passo della sentenza del TAR Salerno n. 588/2015. la sentenza è importante perché precisa che le rivendite speciali possono essere anche temporanee. Dalla sentenza puoi ricavarti informazioni sulla legge 1293/1957 e sul recente Decreto Ministero Economia e finanze 21.02.2013 n. 38.
In questa normativa non ravvedo un obbligo preciso collegato al parere comunale ma può darsi che l'Agenzia Monopoli voglia capire la rilevanza della manifestazione, l'ubicazione, l'afflusso di persone al fine di concedere l'autorizzaizone.

[i]... ai sensi dell’art. 22 (“Istituzione delle rivendite speciali”) della l. 1293 del 1957 (“Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”): “Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio [u]anche di carattere temporaneo[/u] quando, a giudizio dell’Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino”; ai sensi dell’art. 53 (“Istituzione delle rivendite speciali – Gestione”) del d. P. R. 1074 del 1958 (“Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, numero 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”), commi primo e quinto: 1. “Le rivendite speciali sono istituite dall’Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino” (…) 5. “Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell’anno”.

Ai sensi dell’art. 4 (“Criteri per l’istituzione di rivendite speciali”), commi 1 e 2, del D. M. 38 del 2013 (“Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”): “Le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all’articolo 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, da valutare in ragione: a) dell’ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento; b) della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento; c) del significativo pregiudizio economico che dalla nuova rivendita deriverebbe per quelle già esistenti nella medesima zona di riferimento...[/i]

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