Ciao,
ho letto vari post sull'argomento.
Un'ulteriore conferma: nel caso in cui un'associazione voglia organizzare una manifestazione ed al suo interno voglia organizzare una lotteria (biglietti con un costo unitario e premi messi in palio per tre fortunati estratti) vi chiedo se sia questa la procedura da seguire:
- manifestazioni di sorte locale di cui al DPR n. 430/2001.
- comunicazione da effettuare al comune (prefettura).
- comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
l'associazione promotrice, deve avere determinate particolari caratteristiche?
grazie
In linea di massima la procedura è ok, sul WEB puoi trovare facilmente la modulistica. Rammenta che occorre comunicare con un anticipo di 30 giorni (vedi art. 14 del DPR 430/01).
Ti riporto l'art. 13 dello stesso DPR 430/01 in merito alle manifestazioni di sorte locale
[i]13. Àmbito applicativo.
1. È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, [u]sono, tuttavia, consentite[/u]:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da [u]enti morali[/u], [u]associazioni e comitati senza fini di lucro[/u], aventi [u]scopi assistenziali[/u], [u]culturali[/u], [u]ricreativi[/u] e [u]sportivi [/u]disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle [u]organizzazioni non lucrative[/u] di [u]utilità sociale[/u] di cui all' articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie [i]per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;[/i]
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai [u]partiti o movimenti politici[/u] di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 , purché svolte nell'àmbito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le tombole effettuate in àmbito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
3. È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.[/i]
grazie...quindi la lotteria possono organizzarla solo quegli enti citati alle lettere a e b?
riferimento id:26516sì, è un elenco preciso di soggetti, magari ci saranno enti o associazioni assimilabili a quelli ma è chiaro che le tipologie soo quelle (non sono degli esempi)
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