[color=red][b]Risoluzione n. 20466 del 13 febbraio 2015 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71 – Quesito su requisiti di onorabilità[/b][/color]
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese”
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Risoluzione n. 20466 del 13 febbraio 2015
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71 – Quesito su requisiti di
onorabilità
Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail, con la quale codesto Comune chiede
chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di onorabilità per l’avvio di una attività di
somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici da parte di una società
a responsabilità limitata con soli due soci.
Evidenzia, al riguardo, che il certificato del casellario del socio di maggioranza, che è anche
socio unico di una srl unipersonale, presenta una violazione al testo unico delle leggi in materia
sanitaria , la cui pena è stata eseguita nel 2012 e pertanto ancora pienamente nel termine dei cinque
anni di permanenza del divieto di esercitare l’attività ai sensi di quanto previsto dall’articolo 71,
comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..
Riferisce, altresì, che il caso è aggravato dalla circostanza che la ditta in questione risulta
aggiudicataria di un appalto comunale per l’esercizio di tale attività su suolo pubblico.
Di conseguenza, prima di adottare quei provvedimenti inibitori previsti dalla legge che
inevitabilmente andrebbero a creare danno alla ditta, nonché al Comune stesso, chiede di
confermare se sia doveroso effettuare i controlli sui requisiti morali del socio unico della srl uni
personale, nonché se la violazione al testo unico delle leggi in materia sanitaria sia da considerarsi
reato ostativo all’esercizio dell’attività commerciale.
Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
Con riferimento al primo quesito, in via preliminare si richiama il comma 5, dell’articolo 71
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., il quale dispone che: “In caso di società,,
associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale”.
Fermo quanto sopra, si precisa che il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 è stato trasfuso nel
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il c.d. Codice Antimafia, il cui articolo 116, al
comma 4, dispone che, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, i richiami alle disposizioni
contenute nel medesimo D.P.R. n. 252, ovunque presenti, di debbano intendere riferiti alle
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corrispondenti disposizioni contenute nel Codice anzidetto. Da ciò consegue che, nel caso di
società, associazioni o organismi collettivi, ai fini del controllo del possesso dei requisiti di
onorabilità, occorre fare riferimento ai soggetti indicati all’articolo 85 del citato decreto legislativo
n. 159.
Nel caso specifico oggetto del quesito, la società è una s.r.l., quindi una società di capitali e
pertanto ai sensi del predetto articolo 85 (nel quale i soggetti richiamati sono gli stessi nei
confronti dei quali sono effettuate le verifiche antimafia) la documentazione antimafia “… deve
riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) [omissis]
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per
le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II,
sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore
al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di
soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico (…)”.
Stante il tenore della norma indicata, pertanto, ad avviso della scrivente, la mancanza di
requisiti morali da parte del socio di maggioranza, nonché socio unico di una srl unipersonale,
costituisce condizione ostativa alla prosecuzione dell’attività commerciale.
Con riferimento alla seconda questione sollevata, la scrivente precisa
Ai sensi dell’articolo 71, comma 1, lettera d) non possono esercitare l’attività commerciale
di vendita e di somministrazione: “d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato,una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al
libro II, Titolo VI, capo II del codice penale”.
Il casellario giudiziale del socio unico presenta una violazione al testo unico delle leggi in
materia sanitaria, nello specifico dell’articolo 189, concernente la fabbricazione e il commercio di
presidii medici chirurgici.
Fermo quanto sopra, la scrivente riterrebbe che la condanna inflitta per il reato in questione
possa determinare l’effetto preclusivo ai sensi della citata lettera d), dell’articolo 71 in parola.
Stante comunque l’oggetto del quesito e le relative conseguenze, la presente nota,
unitamente al quesito, sono inviati anche al Ministero della Giustizia, il quale è pregato di far
conoscere alla scrivente il proprio avviso al riguardo.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
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