Data: 2015-05-04 21:07:44

Subingresso da A in B - cessazione - non serve reintestazione di A Risoluzione

Subingresso da A in B - cessazione - non serve reintestazione di A

Risoluzione n. 13477 del 2 febbraio 2015 - Richiesta parere su subingresso

[b]La risoluzione n.  13477  del 2 febbraio 2015 risponde al quesito se il titolare che ha trasferito la gestione della sua attività commerciale ad altro soggetto, qualora alla scadenza intenda affittare di nuovo l’attività (ad altro soggetto o al medesimo già affidatario) debba necessariamente procedere alla reintestazione dell’attività attraverso la presentazione di una SCIA, oppure se possa evitare tale passaggio, in quanto provvederà direttamente il nuovo soggetto.[/b]

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
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Risoluzione n. 13477 del 2 febbraio 2015

Oggetto: Richiesta parere su subingresso
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede
se il titolare che ha trasferito la gestione della sua attività commerciale ad altro soggetto,
qualora alla scadenza intenda affittare di nuovo l’attività (ad altro soggetto o al medesimo
già affidatario) debba necessariamente procedere alla reintestazione dell’attività attraverso la
presentazione di una SCIA, oppure se possa evitare tale passaggio, in quanto provvederà
direttamente il nuovo soggetto.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
Con riferimento all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, si richiama
l’articolo 64, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.
il quale dispone che: “L’apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il
trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni
caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (…); il successivo comma
4 del medesimo articolo dispone, inoltre, che: “Il trasferimento della gestione o della
titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è
subordinato all’effettivo trasferimento dell’attività e al possesso dei requisiti prescritti da
parte del subentrante”.
Con riferimento all’attività di commercio al dettaglio e sulle aree pubbliche si
richiama l’articolo 26, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale
dispone che: “E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il
trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché
la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9”, nonché l’articolo
30, comma 1, che prevede che: “ I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche
sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al
dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni
del presente titolo”.
Si richiama, altresì, la vigente formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del
1990, il quale al comma 1 dispone che “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
2
settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia,
all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del
gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le
costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria”.
In conseguenza, quindi, del novellato articolo 19 citato, la scrivente ritiene che anche
il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte sia
soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività.
[color=red][b]Fermo quanto sopra, con riferimento allo specifico quesito di codesto Comune, ossia
se, alla scadenza di un contratto di gestione, l’originario titolare dell’attività che intenda
cedere la gestione ad altro soggetto o a quello già affidatario, debba necessariamente
procedere alla reintestazione, si evidenzia che la normativa nazionale in materia di
commercio, in premessa citata, non dispone espressamente che il titolare dell’attività, alla
scadenza del contratto, debba necessariamente procedere alla reintestazione prima di poter
trasferire di nuovo la gestione ad altro soggetto o al medesimo.[/b][/color]
Ciò significa, ad avviso della scrivente e salvo diversa espressa disposizione
regionale, che è ammissibile che il soggetto, al quale è affidata la gestione, presenti la
Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, nella quale, ovviamente, deve indicare che il
subentro è avvenuto a seguito di regolare affitto dell’attività.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

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