Data: 2015-05-04 20:48:30

Risoluzione n. 10584 del 27 gennaio 2015 - Quesito in materia di commercio AAPP

Risoluzione n. 10584 del 27 gennaio 2015 - Quesito in materia di commercio su aree pubbliche – Formazione della graduatoria per la scelta dei posteggi presso fiera locale

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Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
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Risoluzione n.10584 del 27 gennaio 2015

Oggetto: Quesito in materia di commercio su aree pubbliche – Formazione della graduatoria
per la scelta dei posteggi presso fiera locale
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede
chiarimenti in merito alla corretta applicazione di quanto disposto dall’Intesa sancita in sede di
Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012 e pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile
2013, recante i principi per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche.
Evidenzia, nello specifico, che in sede di formazione della graduatoria per
l’assegnazione dei posteggi per la locale fiera di (…), si è provveduto ad applicare il criterio
prioritario del maggior numero delle presenze indicato al punto 3 della citata Intesa,
considerando, per il calcolo delle presenze, un periodo massimo di nove anni come indicato al
precedente punto 1 della medesima Intesa.
Al riguardo, chiede se tale interpretazione sia corretta.
In via preliminare, la scrivente Direzione precisa che il periodo massimo indicato al
punto 1 dell’Intesa è relativo alla durata delle concessioni dei posteggi su area pubblica, la
quale deve essere tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a
garantire l’ammortamento degli investimenti, anche immateriali e che è fissata dal comune in
fase di avvio della relativa selezione.
Esso, pertanto, non può essere inteso come limite temporale al quale fare riferimento
per il riconoscimento dell’esperienza per il passato, ovvero il calcolo del maggior numero di
presenze pregresse nella fiera.
Ai fini di detta individuazione, finalizzata ad acquisire il dato relativo al riconoscimento
dell’esperienza pregressa, invece, è possibile prendere in considerazione i dati in possesso
dell’ente locale, ove verificabili sul piano amministrativo, evitando solo di fare riferimento ad
un periodo per il quale l’esperienza (ovvero le presenze precedenti) sia uguale per tutti o quasi
tutti gli interessati, con la conseguenza di vanificare il requisito prioritario ed evitando, inoltre,
di valorizzare esperienze risalenti a periodi passati non in continuità con gli anni più recenti e
non più attuali.
2
Fermo quanto sopra, la scrivente richiama il punto 3 dell’Intesa, il quale indica le
modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere non di nuova istituzione: “Nel caso delle fiere
i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il
periodo corrispondente alla durata della manifestazione, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche di dette manifestazioni e delle modalità con le quali sono svolte, nonché dalla
circostanza che prevalentemente, essendo correlate a specifiche tradizioni, sono caratterizzate
dall’offerta di peculiari merceologie di prodotto, il criterio di priorità dell’esperienza connessa
al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente
ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di
ammortamento degli investimenti di cui al punto 1. Decorso detto periodo, alle procedure di
selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri
prioritari stabiliti al punto 2, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo
limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse”.
Richiama, altresì, il punto 1 dell’Intesa, il quale dispone che “La concessione dei
posteggi per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche ha una durata tale da non limitare
la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l’ammortamento degli investimenti,
anche immateriali quali quelli relativi all’avviamento ed alla formazione del titolare o
rappresentante legale dell’impresa e del personale dipendente, nonché una equa
remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione non può essere
inferiore ai nove anni né, nel caso siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti
materiali, superiore ai dodici anni. La durata della concessione è fissata dal comune in fase di
avvio della relativa selezione, di norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze
medie di investimento collegate alle caratteristiche dell’insieme dei posteggi interessati (…)”.
In conseguenza di quanto richiamato, appare utile precisare che l’eventuale procedura
pubblica ai fini dell’assegnazione dei posteggi in una fiera effettuata dopo la data dell’Intesa e
per tutto il periodo di ammortamento di sette anni indicato alla lettera c) del punto 8 dell’Intesa,
ossia fino al 7 maggio 2017, deve tenere conto, inoltre, di quanto previsto alla medesima
lettera c), ossia la necessità di applicare il criterio prioritario del maggior numero di presenze
nella medesima fiera.
Quanto sopra vale per tutte le fiere che si svolgeranno prima della data del 7 maggio
2017; nel caso delle fiere che si svolgeranno dopo tale data, invece, la relativa procedura
pubblica deve tenere conto dell’applicazione di quanto precisato al punto 3 dell’Intesa.
Il predetto punto 3, richiamata la necessità dell’applicazione del criterio di priorità
dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera,
stabilisce l’applicabilità, nel caso di procedure pubbliche per l’assegnazione dei posteggi nelle
fiere, dei criteri prioritari di cui al punto 2 dell’Intesa.
Detti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti, sono
relativi alla “maggiore professionalità, acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del
commercio sulle aree pubbliche e riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi compresa
quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima
applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo”.
3
Per effetto del citato richiamo al periodo di ”prima applicazione”, decorso il periodo di
ammortamento di cui alla lettera c) del punto 8, ossia dopo il 7 maggio 2017, deve essere
individuata una ulteriore fase transitoria, la cui durata è stabilita dal Comune, nel corso della
quale alle procedure ad evidenza pubblica relative alle concessioni di posteggio non solo nei
mercati (le quali sono state oggetto di proroga per effetto delle disposizioni transitorie di cui al
punto 8 e che, scadute le proroghe devono essere oggetto di riassegnazione), ma anche nel caso
delle concessioni di posteggio nelle fiere che hanno usufruito del citato periodo di
ammortamento di sette anni fino al 7 maggio 2017, si applica, in ogni caso, il criterio
dell’anzianità di esercizio dell’impresa nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, ai
sensi del punto 2, lettera a) dell’Intesa, può avere una specifica valutazione nel limite massimo
del 40% del punteggio complessivo (detta percentuale, ovviamente, può pertanto essere
individuata anche con un limite inferiore al 40%).
Decorsa tale ulteriore fase transitoria, nella quale si applica la riserva del 40% dei posti,
nel caso delle fiere, il Comune che ha stabilito, per ogni fiera, la durata del periodo di
ammortamento degli investimenti relativi a ogni singolo posteggio (che, in ogni caso, va da un
limite di 9 anni ad un massimo di 12 anni, come precisato al punto 1 dell’Intesa) deve tenere
conto anche di quanto espressamente precisato nell’ultimo periodo del punto 3.
Ciò significa, che al soggetto che si è aggiudicata la concessione del posteggio nella
fiera, a seguito dell’applicazione dei criteri di cui al predetto punto 2 dell’Intesa, deve essere
anche garantito il riconoscimento del criterio della presenza nella fiera per tutto il periodo di
ammortamento (da 9 a 12 anni) stabilito dal Comune in relazione al posteggio che il soggetto in
questione si è aggiudicato, al termine del quale, dovendosi riapplicare i criteri di cui al punto 2,
il medesimo soggetto non potrà più usufruire della priorità collegata al numero delle presenze
pregresse in quel posteggio.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio

riferimento id:26510

Data: 2016-04-12 08:02:10

Re:Risoluzione n. 10584 del 27 gennaio 2015 - Quesito in materia di commercio AAPP

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