Data: 2015-05-04 17:51:03

Registro per la cremazione

La legge regionale 33/2006 prevede, all’articolo 73 (Cremazione):
“1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lett. c) della legge 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
3. E' autorizzato, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato, al fine di ridurre i fumi inquinanti e i tempi di cremazione.
4. Se il defunto non ha manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
6. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso”.

Il regolamento (attuativo della legge 22/2003, abrogata dalla legge 33/2009) 9/11/2004, recante “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” (BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 12 Novembre 2004), prevede che l’autorizzazione alla cremazione debba essere espressa con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”).
Secondo l’articolo in questione, l’autorizzazione viene concessa in presenza di una delle seguenti condizioni:
- la disposizione testamentaria del defunto
- l’iscrizione ad una associazione riconosciuta avente tra i propri fini la cremazione degli associati
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dichiarazione del coniuge o, in assenza, della maggioranza dei parenti più prossimi con pari grado di parentela.
A seguito della cremazione, si procede a dispersione delle ceneri o a Consegna ed affidamento delle ceneri.

[b]Alla luce di quanto sopra: è possibile, per un Comune, istituire un “registro per la cremazione”? Con quali precauzioni?[/b]

riferimento id:26508

Data: 2015-05-04 23:00:38

Re:Registro per la cremazione

A differenza del Veneto, dove è stata emanata la Legge Regionale n 24 del 25 sett. 2009 Istituzione del registro comunale per la cremazione, non mi risulta analoga norma in Lombardia

riferimento id:26508

Data: 2015-05-05 07:32:39

Re:Registro per la cremazione

Buongiorno. Secondo me non c'è bisogno del registro delle cremazioni. L'ufficio che gestisce la pratica riceve dal forno crematorio il verbale di cremazione che viene allegato alla pratica di trasporto. Sarà il forno crematorio a gestire il registro delle cremazioni.

riferimento id:26508

Data: 2015-05-05 15:06:31

Re:Registro per la cremazione

Confermo che non è normato; infatti, il quesito parte da assunto diverso. In assenza di norma, si ritiene possibile chiedere a Comune istituzione di apposito registro?

riferimento id:26508

Data: 2015-05-05 16:25:27

Re:Registro per la cremazione


Confermo che non è normato; infatti, il quesito parte da assunto diverso. In assenza di norma, si ritiene possibile chiedere a Comune istituzione di apposito registro?
[/quote]

Anche in Toscana esiste una specifica normativa. Alcuni Comuni hanno una regolamentazione di attuazione (vedi Quarrata agli articoli 49 e seguenti: http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1654)
Anche l'Abruzzo ha una legge regionale. Vedi: http://www.comuneortona.ch.it/immagini/documenti/DeliberaGiunta_2012215.pdf
Così come il Lazio: http://www.comune.segni.rm.it/images/stories/Files/regolamenti/regolamentocremazione.pdf

Ludolfo chiedeva giustamente CHE FARE in assenza di una legge nazionale o regionale legittimante?
In Sicilia, dove mi sembra che manchi una legge regionale ad esempio Palermo ha disciplinato con regolamento il registro (art. 24):
http://www.comune.palermo.it/js/server/normative/_24122012094316.pdf

Per la Lombardia vedi la delibera del Comune di Erba che può dare qualche spunto (vedi allegato)

riferimento id:26508

Data: 2015-06-26 12:48:31

Re:Registro per la cremazione

Ho preso visione della documentazione, e ringrazio.
Tuttavia, tutti i riferimenti indicati non prescindono dall'art. 3, comma 1, lett. B, legge 130/2001, (ovvero: disposizione testamentaria del defunto / iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati / in mancanza della disposizione testamentaria, [u][b]o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto[/b][/u], richiesta contenente la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo).

Si ritiene possibile, in assenza di disposizione regionale, prevedere a livello comunale un registro che registri la volontà di essere cremato?

Se si, si ritiene possibile che codesto registro abbia valore “costitutivo”, bypassando quindi la necessità di disposizione testamentaria o di iscrizione “ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati”?

riferimento id:26508

Data: 2015-06-29 08:55:49

Re:Registro per la cremazione

Buongiorno. Secondo me non può essere adottato il registro presso gli uffici comunali di raccolta della volontà alla Cremazione (in applicazione del principio [i]quod lex voluit, dixit[/i] ossia quello che la legge vuole, dice). Per qualsiasi altra espressione di volontà si fa riferimento a dichirazioni che non hanno la forma del testamento ma che sono registrate comunque presso un notaio. Inoltre, e capita spesso, molte persone dichiarano la volontà ad essere cremate ai parenti prossimi che si presentano presso lo sportello per rilasciare la dichiarazione così come previsto dalla normativa richiamata.

Secondo me, ma è una mia opinione, ci sono già gli strumenti per disciplinare questa materia. L'iscrizione alle associazioni riconosciute ha costi piuttosto contenuti ma non faccio i conti in tasca a nessuno. E poi l'istituzione di un registro di sorta comporterebbe anche un problema pratico ossia finché la persona è residente presso il Comune potrebbe anche funzionare ma nel momento in cui la persona si trasferisce come sarebbe possibile informare il nuovo Comune? o meglio il mio Comune riceve la dichiarazione ad essere cremato rilasciata presso un registro non previsto normativamente ... come mi comporto? visto che non è prevista non potrei e non dovrei procedere in quel senso ...

riferimento id:26508
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it