Salve,
la locale Polizia Municipale, a seguito di controlli effettuati ai titolari di licenze ncc autovetture ha comunicato:
1) riguardo ad un titolare che il contratto di comodato della rimessa era scaduto e che non risultava rinnovato.
Da controlli effettuati in ufficio, non risultava alcuna variazione della rimessa;
2) per un altro titolare, invece oltre a quanto sopra, la P.M. ha comunicato che l'autovettura risultante sulla licenza era stata radiata.
Volevo sapere, per un confronto, in quale ipotesi del ns regolamento che allego, farebbe rientrare le predette infrazioni, ai fini dell'applicazione dei relativi provvedimenti.
In ultimo, l'art. 27 dice che la sanzione l'applica il Dirigente del Servizio competente.
Chi la deve applicare la sanzione? in che modo?
Grazie
Dettagliare troppo le sanzioni a livello regolamentare è rischioso. Le sanzioni possono essere previste solo dalla legge (art. 23 Cost.). Un regolamento comunale può prevedere sanzioni ma sono ai sensi e NEi LIMITI dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 (nel tuo regolamento si fa riferimento alla legge 3/03 che ha introdotto il 7-bis).
Vedo anche sono stati introdotti, arbitrariamente, dei requisiti morali a livello comunale.
Detto questo, io applicherei le sanzioni di cui all’art. 85 del CdS. L’applicazione di queste porta a non poter applicarne delle altre.
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[i]4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 679 e, se si tratta di autobus, da euro 422 ad euro 1.695. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 322. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.[/i]
Per l'applicazione, a fronte di una verbalizzazione della polizia municipale, l'autorità competente sarà individuata nel dirigente del servizio di riferimento che agirà secondo legge 689/81 e provvederà ad emettere la eventuale ordinanza di ingiuzione.