Data: 2015-05-04 11:42:16

Comunicazione inizio attività centro massaggi non terapeutici TUINA

Buongiorno,
è pervenuto a questo sportello , tramite il portale una: "Comunicazione inizio attività di un centro trattamenti orientali TUINA (Centro massaggi Non terapeutici)". Il Dichiarante ha trasmesso esclusivamente una DUAAP e il modello C1 di inizio attività:
Come devo gestire la comunicazione?  Si tratta di attività libera che non passa per il SUAP, non prevede la trasmissione di una SCIA e alla quale non son richiesti requisiti professionali ?
I locali devon rispondere a determinati requisiti igienico - sanitari ?? E' il privato a doverli richiedere alla ASL?
Se l'attività è libera, oltre a dichiarare l'irricevibilità della DUAAP , cos'altro devo dire al richiedente ?
Si ringrazia e si  resta in attesa di suggerimenti.

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Data: 2015-05-05 13:21:27

Re:Comunicazione inizio attività centro massaggi non terapeutici TUINA

L'ho ricevuta anche io, e per 4 volte dichiarata irricevibile perché la pratica faceva pena. Inutile dire che DUAAP+C1 non hanno alcun senso. Io ho chiesto DUAAP, A4 e D3

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Data: 2015-05-06 08:49:19

Re:Comunicazione inizio attività centro massaggi non terapeutici TUINA

Grazie !
Allora siamo in line con quanto richiesto da noi nel soccorso istruttorio.  Anche la nosta pratica fa pena.... oltre ai modelli A4 e D3 ho richiesto il modello E16.
Buona giornata a tutti

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Data: 2016-01-12 07:34:45

Re:Comunicazione inizio attività centro massaggi non terapeutici TUINA

È esercizio abusivo della professione fare massaggi non meramente distensivi a pagamento

Cass. Pen., Sez. VI, 21 dicembre 2015, n. 50063

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31293.0

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Data: 2016-03-15 17:33:07

Re:Comunicazione inizio attività centro massaggi non terapeutici TUINA

Buon pomeriggio,
E' ormai risaputo che l'attività di centro massaggi Tuina è  attività libera (a meno che non si sconfini nell'attività di estetica o medica). Considerando inoltre che non esiste normativa che disciplini tale attività, ma secondo voi che senso ha nominare un "preposto" che ha frequantato un corso di tot. ore?
Secondo me nessuno! che ne dite?
Grazie, ciao


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Data: 2016-03-15 20:05:58

Re:Comunicazione inizio attività centro massaggi non terapeutici TUINA

nessun senso. Sulla questione fa scuola la sentenza della C.Cost n. 93/2008 che ha dichiarato non legittima la LR piemontese sulle discipline del benessere:
...[i]l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale[/i]...

Quindi, dato che nessuna norma statale detta i profili di accesso alle varie professioni del c.d. benessere esse sono libere e non ha senso il preposto "ai sensi di niente". Lo dice anche il MiSE! Vedi allegato

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Data: 2016-07-31 09:14:44

Re:Comunicazione inizio attività centro massaggi non terapeutici TUINA

MASSAGGI "TUINA" non rientrano nella disciplina dell'estetista - CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 26 luglio 2016 n. 3378

[img width=300 height=150]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p240x240/13686688_10210736350114132_4939787816365900456_n.jpg?oh=1a818343901d91e6eed86a379cdaac82&oe=582415E2[/img]

Ecco alcuni passaggi:

Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico».

La corretta lettura della disposizione porta a concludere che indistintamente tutti i trattamenti ivi descritti siano immediatamente diretti all’unitario scopo di eliminare o ridurre gli inestetismi presenti sul corpo umano; cioè che grazie alla praticata attività, l’aspetto estetico sia modificato «attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti». Ma questa essenziale finalità appare estranea alle manipolazioni rientranti tra quelle proprie del massaggi Tuina, che non perseguono quell’obiettivo.

Si è dunque, per quelli, estranei al rilievo legale della professione di estetista e alla relativa regolamentazione ai sensi della rammentata legge n. 1 del 1990.

LINK: http://buff.ly/2aG85IU


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