Data: 2015-05-04 08:48:32

incontro diocesano

L'incontro diocesano di 500 ragazzi in una piazza del Comune richiede un'autorizzazione? E' da tenere presente che non sono previste attrezzature se non due casse acustiche un microfono e dei bagni chimici il tutto per fare dei giochi e cantare.


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Data: 2015-05-04 15:12:19

Re:incontro diocesano


L'incontro diocesano di 500 ragazzi in una piazza del Comune richiede un'autorizzazione? E' da tenere presente che non sono previste attrezzature se non due casse acustiche un microfono e dei bagni chimici il tutto per fare dei giochi e cantare.
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E' manifestazione svolta "Gratis et amore Dei" e come tale non soggetta alle leggi terrene.

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Data: 2015-05-06 09:20:45

Re:incontro diocesano

Qualcuno insiste che invece sia necessario rilasciare autorizzazione di polizia amministrativa...perche trattasi di manifestazione..

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Data: 2015-05-06 20:47:41

Re:incontro diocesano

Esiste giurisprudenza costituzionale di vecchia data per la quale, anche se si trattasse di pubblico spettacolo, questo non sarebbe sopposto ad autorizzazione di polizia (68/69 TULPS), in quanto attività non imprenditoriale.
Sulla sicurezza, ugualmente non si applica l'80 TULPS perché manca il "luogo" di pubblico spettacolo (sempre se si trattasse di pubblico spettacolo).

Essendo una manifestazione rilevante occorre certamente avere la disponibilità della piazza ma questo è un altro discorso.

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Data: 2015-05-07 05:46:49

Re:incontro diocesano


Qualcuno insiste che invece sia necessario rilasciare autorizzazione di polizia amministrativa...perche trattasi di manifestazione..
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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 142 del 15.12.67, ha ritenuto l'art. 68 del T.U.L.P.S., nella parte in cui dispone che senza licenza del Questore (ora del Sindaco) non possono darsi spettacoli o trattenimenti i luoghi esposti al pubblico", in contrasto con l'art. 17 della Costituzione, le riunioni o i trattenimenti vengono organizzati per divertimento o tempo e non destinati a terzi e, quindi, a fine di lucro.

Con successiva sentenza, la n. 56 del 15.04.70, la medesima Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R. D. 18.06.1931, n° 773 e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in "luoghi aperti al pubblico", e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, occorre la licenza del Questore (ora del Sindaco Alla luce di queste due sentenze, quindi, la licenza occorre solo si tratta di organizzare spettacoli o trattenimenti aventi finalità imprenditoriali.

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