Spesso e volentieri nei ristoranti vengono festeggiati compleanni, lauree e quant'altro, con trattenimenti musicali (dj o musica dal vivo). E' necessario che il locale, oltre ad avere il nullaosta di impatto acustico, venga insonorizzato per evitare che il rumore non crei disturbo agli abitanti dei piani sovrastanti? Come può intervenire il Comune, in modo corretto e secondo la normativa, nei confronti dell'imprenditore e del cittadino per evitare possibili contenziosi? E' possibile reperire un regolamento che disciplini in modo chiaro e preciso questo tipo di attività, anche all'esterno dei pubblici esercizi, visto l'approssimarsi della stagione estiva?
grazie
[b]Spesso e volentieri nei ristoranti vengono festeggiati compleanni, lauree e quant'altro, con trattenimenti musicali (dj o musica dal vivo). E' necessario che il locale, oltre ad avere il nullaosta di impatto acustico, venga insonorizzato per evitare che il rumore non crei disturbo agli abitanti dei piani sovrastanti?[/b]
Il discorso è complesso. In estrema sintesi ti dico che la normativa (legge n. 447/95, art. 6) prevede che sono di competenza dei comuni [...]l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, (ndr. sono i valori limite di immissione assoluti e differenziali) per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
Quel “anche” farebbe presupporre che sono sottoposti ad autorizzazione anche gli eventi sonori che non hanno bisogno di deroga. A questo però, si può aggiungere la ratio del più recente DPR n. 227/2011 per il quale, quando non si superano i limiti acustici è sufficiente una dichiarazione sostitutiva (vedi art. 4 del DPR). Diciamo che se non si superano i limiti basata una sorta di comunicazione, supportata dal lavoro di un tecnico abilitato, con la quale l’esercente si assume la responsabilità del rispetto.
E’ chiaro che il gestore deve fare in modo di non superare i limiti con qualsiasi accorgimento che sia funzionale allo scopo. Starà al comune concedere eventuali deroghe ai sensi della LR n. 34/2009, art. 13.
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Come può intervenire il Comune, in modo corretto e secondo la normativa, nei confronti dell'imprenditore e del cittadino per evitare possibili contenziosi?[/b]
Ai sensi della LR 34/09, i comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sia tramite i Dipartimenti provinciali dell’A.R.P.A.CAL. ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.», sia avvalendosi di Tecnici Competenti in Acustica Ambientale esterni coordinati dall’A.R.P.A.CAL.
E' chiaro che le misurazioni del rispetto dei limiti le può fare solo personale con la necessaria perizia tecnica ma i controlli sulla regolarità documentale, rispetto degli orari ecc. li può fare direttamente il comune che può intervenire (oltre che con la sanzioni ex legge 447/95 e LR 34/09) tramite ordinanza ex art. 9 della legge 447/95 (esempio sospendere le emissioni sonore fino all’acquisizione della valutazione impatto acustico).
[b]E' possibile reperire un regolamento che disciplini in modo chiaro e preciso questo tipo di attività, anche all'esterno dei pubblici esercizi, visto l'approssimarsi della stagione estiva?[/b]
Certamente. Il comune può sempre regalare le attività di cui è competente. Resta inteso che non può derogare né contrastare con alla normativa di rango superiore. Se lo scopo è quello di esplicare la normativa, declinare le varie casistiche, prevedere la modulistica ecc. allora è sicuramente un valore aggiunto che raccomando di adottare.