MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
[b]DECRETO 2 aprile 2015 [/b]
[color=red][b]Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione
informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l'attivita'
di cambiavalute.[/b][/color] (15A03131)
(GU n.99 del 30-4-2015)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante
«Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi» ed in
particolare l'art. 17-bis, ai sensi del quale i soggetti iscritti nel
registro degli esercenti l'attivita' dei cambiavalute sono tenuti a
trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni
effettuate;
Visto, in particolare, l'art. 17-bis, comma 4, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ai sensi del quale con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le
specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle
negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio delle
stesse;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Sentito l'Organismo ex art. 128-undecies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nella seduta del 25 settembre 2014;
Considerato necessario acquisire informazioni, anche per finalita'
di monitoraggio ed analisi dei flussi finanziari, in ordine alla
dimensione e all'operativita' del mercato dei mezzi di pagamento in
valuta;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «testo unico bancario»: il decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e successive modifiche;
b) «Organismo»: l'Organismo competente per la gestione degli
elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori
creditizi previsto dall'art. 128-undecies del testo unico bancario;
c) «cambiavalute»: coloro che esercitano professionalmente nei
confronti del pubblico, anche su base stagionale, la negoziazione a
pronti di mezzi di pagamento in valuta;
d) «registro dei cambiavalute»: il registro tenuto dall'Organismo
ove sono iscritti i cambiavalute;
e) «cliente»: il soggetto che compie operazioni con i
cambiavalute;
f) «dati identificativi»: il nome, il cognome, il luogo e la data
di nascita, paese di residenza, gli estremi del documento di
identificazione e, per i clienti che ne siano provvisti, il codice
fiscale;
g) «documento di identificazione»: i documenti d'identita' e di
riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.;
h) «operazione»: negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in
valuta.
Art. 2
Attivita' di cambiavalute
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente
nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, e'
riservato ai soggetti iscritti nell'apposito registro tenuto
dall'Organismo, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni.
2. Gli esercenti l'attivita' di cambiavalute provvedono a chiedere
l'iscrizione nell'apposito registro entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto.
3. Ai cambiavalute si applicano gli articoli 11 e 115 del R.D. 18
giugno 1931, n. 773, e relative disposizioni di attuazione.
Art. 3
Informazioni da trasmettere all'Organismo
1. I cambiavalute trasmettono per via telematica all'Organismo le
operazioni effettuate. In particolare:
a) i dati identificativi del cliente individuati nell'art. 1,
comma 1, lettera f);
b) i dati relativi all'operazione, come individuati nell'art. 6
del presente decreto.
Art. 4
Modalita' e periodicita' di trasmissione delle informazioni
1. I cambiavalute adempiono all'obbligo di trasmissione di cui
all'art. 3 avvalendosi di un apposito servizio telematico, presente
nella area privata dedicata del portale dell'Organismo, secondo le
modalita' stabilite dal medesimo Organismo, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali.
2. I cambiavalute trasmettono i dati relativi alle operazioni
effettuate con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese
successivo rispetto a quello cui le operazioni ineriscono.
3. Ai fini della prima applicazione di quanto previsto al comma 2,
l'invio dei dati relativi al mese, o alla frazione dello stesso, in
cui i cambiavalute hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro
tenuto dall'Organismo, sara' effettuato entro il giorno 15 del mese
successivo.
4. L'Organismo conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci
anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio
dei dati e di Disaster Recovery.
5. Agli adempimenti di cui al presente decreto si applicano le
disposizioni previste dall'art. 11, decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 5
Criteri per la determinazioni dei contributi a fronte dei costi per
la tenuta del Registro e del Sistema informatico
1. L'Organismo, ai sensi dell'art. 20, comma 1-ter del decreto
legislativo 13 agosto n. 141 e successive modificazioni, determina i
contributi e le altre somme dovute dagli operatori di cui all'art. 2
del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri:
a) un contributo una tantum a fronte degli oneri per la messa in
opera, sviluppo e manutenzione del sistema;
b) un contributo annuale, distinto in due differenti importi da
applicare in considerazione delle dimensioni operative dei
cambiavalute, come quantificato dall'Organismo.
Art. 6
Contenuto e caratteristiche del dettaglio delle negoziazioni
1. Il dettaglio, in formato digitale, delle operazioni che i
cambiavalute trasmettono ai sensi dell'art. 4, si compone di una
sequenza di record, ciascuno relativo alle informazioni inerenti la
singola transazione.
2. Nella seguente tabella sono riportati i dati soggetti
all'obbligo di trasmissione:
Dati
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| |Dati anagrafici | | |
| |del Soggetto che | | |
|Identificativi del|ha effettuato la | | |
|Cliente |transazione | Campo | Formato |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | | Cognome | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | | Nome | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | | Sesso | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | | Codice | |
| | | Fiscale/P.IVA | |
| | | (eventuale) | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | | Data di nascita | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | |Luogo di nascita | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | | Sigla Provincia | |
| | | di nascita | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | | Paese residenza | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | | Sigla Paese di | |
| | | residenza | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| |Estremi del | | |
| |documento di | | |
| |riconoscimento del| | |
| |Soggetto che ha | | |
| |effettuato la | | |
| |transazione |Tipo di documento| carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | |Numero Documento | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | |Data di scadenza | |
| | | del Documento | |
| | | data Autorita' | |
| | | rilascio | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | |Luogo di rilascio| |
| | | Documento | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
|Dati relativi |Dati della | | |
|all'operazione |transazione | Data operazione | data |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | |Luogo operazione | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | | Tipo operazione | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | | Divisa estera | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | | Tasso di cambio | numerico |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | | Importo IN | numerico |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | | Importo OUT | numerico |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
| | | Identificativo | |
| | | transazione | carattere |
+------------------+------------------+-----------------+-----------+
Art. 7
Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano
decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2015
Il Ministro: Padoan
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Il Ministero dell'Interno, con articolato parere prot. 557/PAS/U/007191/12015(1) del 12.05.2015, circolarizzato a tutte le Questure, ha ritenuto che la "comunicazione" ex art.115 TULPS prevista per i cambiavalute, vada effettuata al Comune e non al Questore.
A quest'ultimo compete invece ancora il rilascio della formale licenza per recupero crediti stragiudiziale conto terzi e la ricezione delle "comunicazioni" per le agenzie matrimoniali, per quelle di pubbliche relazioni e per quelle di pubblici incanti.
Ecco la circolare del Min. Interno.
Una delle poche circolari che tiene nel giusto conto le norme di semplificazione e liberalizzazione.