LOMBARDIA - fanghi in agricoltura - Comunicato regionale 26 ottobre 2011 - n. 120
Comunicato regionale 26 ottobre 2011 - n. 120
Comunicato congiunto delle Direzioni generali Agricoltura -
Ambiente, energia e reti - Territorio e urbanistica - Utilizzo dei
fanghi in agricoltura
L’annullamento della d.g.r. n. 8/9953/2009, a seguito della sentenza del T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, n. 1228 del 3
maggio 2011 ha determinato la reviviscenza della normativa
transitoria disposta dall’art 8, comma 9, della l.r. n. 12/2007, la
quale prevede che, nelle more dell’entrata in vigore del provvedimento regionale di integrazione della d.g.r. n. 7/15944/2003, la
provincia non rilasci nuove autorizzazioni relative all’utilizzo dei
fanghi in agricoltura, corrispondenti all’operazione R10.
La suddetta limitazione all’utilizzo dei fanghi imposta dalla
norma transitoria, che si traduce in una momentanea sospensione della possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni da parte
delle amministrazioni provinciali, è motivata da finalità precauzionali e ben si sposa con il principio comunitario di un approccio cautelativo nell’adozione di determinate scelte, legittimato
dalla provvisoria mancanza di una compiuta certezza scientifica e tecnica dei rischi ambientali correlati.
In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute da
parte delle Province nonché degli operatori in ordine alla possibilità o meno di rilasciare nuove autorizzazioni all’esercizio
dell’operazione R10 (All. C alla Parte IV del d.lgs 152/2006) di
utilizzo agronomico di fanghi da depurazione, si comunica che
è in corso la predisposizione di nuovi criteri regionali in ordine
all’utilizzo di fanghi in agricoltura, e che fino alla data di entrata in vigore del provvedimento in itinere appare opportuno che
le nuove istanze per operazioni R10 eventualmente pervenute
alle Province successivamente all’annullamento della d.g.r. n.
8/9953/09, nonché i procedimenti relativi a domande per operazioni R10 avviati antecedentemente a tale data e non ancora conclusi, non siano rigettati dai competenti uffici provinciali, i
quali dovrebbero, invece, sospendere i relativi iter amministrativi
in attesa dei citati nuovi criteri.
Quanto detto in ossequio ai principi di semplicità ed economicità dell’azione amministrativa, in ragione del fatto che la
suddetta sospensione eviterà agli operatori economici di ripresentare nuovamente l’istanza di autorizzazione a seguito dell’assunzione del provvedimento attuativo regionale sopradescritto.
Resta naturalmente impregiudicata la sfera di attribuzioni delle
Province, le quali assumono gli atti di competenza sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità.
Fino all’entrata in vigore dei nuovi criteri, in corso di predisposizione, rimangono valide le disposizioni della d.g.r. n.7/15944 del
30 maggio 2003.
Resta inteso che esulano dalla fattispecie delle nuove autorizzazioni, vietate dalla norma transitoria soprarichiamata, i nullaosta riguardanti l’utilizzo di nuovi terreni da parte di soggetti già
autorizzati all’operazione R10, di cui all’art. 2.2.2 dell’allegato I/A
nonché dell’art. 1.3 dell’allegato. II/A entrambi appartenenti
alla d.g.r. n. 7/15944/2003, a condizione che non vi sia alcuna
implementazione dei quantitativi indicati nell’autorizzazione rilasciata per l’utilizzo dei fanghi in agricoltura.
Il direttore generale della d.g. agricoltura: Paolo Ildo Baccolo
Il direttore generale della d.g. ambiente, energia e reti: Franco Picco
Il direttore generale della d.g. territorio e urbanistica: Bruno Mo
http://www.ptpl.altervista.org/burl/2011/burl_44_2011_serie_ordinaria_cr_26102011_120.pdf