Si pongono alcuni quesiti in relazione all’oggetto, premettendo che le domande sono relative ad una strada urbana lunga circa 100 metri, priva di marciapiede per l’intera lunghezza e cosi suddivisa:
1) primi 50 metri, doppio senso di marcia, larghezza 7,5 metri;
2) ultimi 50 metri, senso unico di marcia, larghezza 4 metri.
Alla via si accede solo da strada a senso unico, con curva a destra; l’ingresso è nella parte di strada con larghezza 7,5 metri e doppio senso di marcia.
Tanto premesso:
1) è possibile chiedere al Comune, ente proprietario, di vietare il parcheggio (ad oggi libero, e non regolamentato), nei primi 50 metri, almeno su uno dei due lati della strada (possibilmente il sinistro, per evitare che le auto entranti, a seguito di curva a destra si scontrino con auto parcheggiate sul lato sinistro della strada)?
2) Il Comune può legittimamente denegare quanto sopra? Con quali motivazioni, a sensi di legge (articolo 157,2 Dlgs 285/1992)?
3) Infine: si ritiene applicabile al caso di specie l’art. 157 comma 2 del codice della strada, secondo cui “Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. [b]Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro[/b]”?