Ciao Simone,
ripropongo il quesito del 2 aprile scorso – stesso oggetto - per chiederti di aiutarmi a redimere un piccolo contenzioso con l’Amm. Pubbl. (molto importante e alquanto urgente).
Ti vorrei quindi porre delle domande precise in considerazione di quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 128 tulps (L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, TRANNE che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica) e di alcune coniderazioni tratte da artt. pubblicati si Internet.
A)- dalla rivista “Oro in Euro” ………..Normativa nel settore Compro Oro:
Il titolare del negozio di compro oro è tenuto all’adempimento di specifici obblighi per lo svolgimento dell’attività di commercio di oggetti preziosi previsti espressamente dalla Legge.
1-2-3…omissis
4) Fermo cautelare degli oggetti preziosi per 10 giorni
E’ obbligatorio per l’acquirente (il negozio di compro oro) non alterare o alienare gli oggetti preziosi se non 10 giorni dopo l’acquisto.
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B)- Domanda posta ad una rivista del settore:
10. In cosa consiste il fermo amministrativo dei preziosi? Il “Compro Oro” è obbligato alla restituzione al cedente qualora quest’ultimo ne faccia richiesta entro tale termine?
L’Art. 128 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773 istituisce il fermo amministrativo dei preziosi. I preziosi acquistati dal “Compro Oro” non possono essere alienati, alterati o venduti se non dopo dieci giorni dalla data di acquisto per consentire agli organi di polizia di effettuare gli eventuali controlli e non per consentire al cittadino/cessionario di richiederne la restituzione, così come previsto dall’apposita legge che tutela i diritti dei consumatori (art. 64 Codice del Consumo).
C)- Rivista Malagoli Gioielli
ACQUISTO DI OGGETTI PREZIOSI DA PRIVATI
……………La disciplina relativa alle operazioni di acquisto di oggetti preziosi da soggetti privati e la loro successiva alienazione è regolamentata dall’art. 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dagli artt. 16 e 247 del relativo regolamento di esecuzione…………………
Ogni prezioso acquistato da privati è da considerarsi “usato”.
In caso di acquisto di oggetti preziosi da privati ci si deve comportare nel seguente modo:
1)-2)-3)……..omissis
I preziosi acquistati non potranno essere alienati, alterati o venduti se non dopo 10 giorni dalla data di acquisto.
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D)- dalla rivista il danaro: Operatori orafi, per una corretta tenuta del Registro di Pubblica sicurezza
A) Il Registro di Pubblica Sicurezza: I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, i riparatori, gli incastratori di pietre preziose gli esercenti industrie o arti affini hanno l’obbligo di tenere in azienda il registro di pubblica sicurezza sul quale annotare i dati relativi agli acquisti di oggetti preziosi usati da privati (art. 128 TULPS).
Sul registro ………….omissis, vanno annotati solo gli oggetti preziosi ceduti da privati, e non quelli ceduti da altre aziende, per i quali fa fede la documentazione fiscale. Gli oggetti acquistati non possono essere rivenduti o trasformati prima che siano passati dieci giorni dall’acquisto. Successivamente l’oggetto può essere rivenduto, trasformato oppure avviato alla fusione:
- Se venduto a privato, andranno annotati sul registro i medesimi dati previsti per l’acquisto;
Detto quanto sopra(scusami se ti faccio leggere molte cose), desidero porre le seguenti domande con la speranza che possa darmi qualche risposta confortata da altra eventuale normativa:
(1)- domanda/quiz per concorso posta in questi termini:
-“L’esercente che ha comprato cose preziose può procedere alla loro immediata alienazione”?
-Risposte:
-A) No;
-B) Si;
-C) Si, ma solo se ha ottenuto esplicito consenso del venditore”
quale risposta ritieni quella giusta?-
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2^ domanda: un orafo – gioielliere è anch’esso soggetto al fermo amministrativo se i preziosi provengono da fabbicanti, fondachieri o all’asta?
Grazie mille e un abbraccio.
Domanda 1 del quiz:
risposta è NO
L’ultimo comma dell’art. 128 TULPS è chiaro:
[i]L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica[/i].
Quindi, se l’esercente compra ora da un privato (quindi è oro usato) che vuole disfarsene deve “congelare” quell’oro per 10 gg. Il fermo trova la sua ratio soprattutto nella possibilità dei controlli di pubblica sicurezza (oltre a dare modo al soggetto venditore di cambiare idea).
vedi qua per la licenza preziosi ex art. 127 TULPS
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/208/
Domanda 2 del quiz.
la risposta è NO data la locuzione “tranne che...”.
Guarda qua per i passaggi successivi alla prima vendita:
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_473439_fermo_amministrativo_di_10_giorni_anche_per_gli_operatori_professionali.aspx
Salve dott. Mccantelli,
desidero farle notare quanto segue:
Al sindacato Anief, che aveva denunciato l’esistenza di diversi quesiti errati tra quelli sorteggiati il giorno della prova di un concorso, il Consiglio di Stato, ha accolto l’appello cautelare rilevando - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l’alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dott,…omissis avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.
Lo stesso min. dell'iterno con la nota 557/pass ha ritenuto che anche nei passaggi commerciali, successivi all'acquisto di preziosi da privati (sottolineando da privati)debbano essere rispettati i canonici 10 gg. di fermo amministrativo.
Ora, nel momento in cui il quiz me lo poni in maniera generica senza specificarne la provenienza, la risposta può essere sia la A che la B appunto perché non ne viene specificata la provenienza.
- quiz proposto al concorso-
“L’esercente che ha comprato cose preziose può procedere alla loro immediata alienazione”?
-Risposte:
-A) No;risposta giusta
-B) Si; risposta anche giusta
-C) Si, ma solo se ha ottenuto esplicito consenso del venditore”
Se invece me lo poni in questa maniera, la sola risposta giusta è la A.
Es.: “L’esercente titolare di un compro oro che ha comprato cose preziose da privati può procedere alla loro immediata alienazione”?
-Risposte:
-A) No;-risposta giusta
-B) Si;
-C) Si, ma solo se ha ottenuto esplicito consenso del venditore”
Oppure mi chiedi:
“L’esercente titolare di una gioielleria /oreficeria che ha comprato cose preziose ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 128 tulps, può procedere alla loro immediata alienazione”?
-Risposte:
-A) No;
-B) Si; in questo caso la risposta esatta è SI
-C) Si, ma solo se ha ottenuto esplicito consenso del venditore”
Cosa ne pensi Dott. Maccantelli?
Pensi di potermi dare dei suggerimenti per confutare il parere sfavorevole dato dall'avv. del Comune?
Grazie
Le specificazioni che introduci sono corrette. Nel precedente post si dava per scontato che fosse giusta la risposta più logica. In assenza di specificazioni si va deduzione dando per scontato che la domanda non possa essere errata e tenendo conto anche della domnda 2.
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