Dottore un dubbio!!
Dopo la modifica dell'art. 124 regol. esec. TULPS i pubblici esercizi che intendono svolgere attività di intrattenimento (senza ballo) occasionale non devono fare alcuna comunicazione al comune ma devono presentare perizia fonometrica.
Ora mi è arrivata una SCIA dove un P.E. mi comunica che ogni giovedì e sabato farà intrattenimento e mi ha allegato perizia fonometrica.
Ora cosa devo fare?
Va bene così o mi è sfuggito qualche passaggio?
Si tratta di un bar nel quale possono entrare al max 60 persone, non si tratta di attività da ballo, non imprenditoriale, no biglietto o consumazione aumentata.
Non è che trattandosi di art. 68 devo rilasciare autorizzazione (non essendo più gli eventi occasionali ma sistematici) e devo addirittura convocare la C.C.V.P.S.?
Grazie
Sì, l'abrogazione del comma 2 dell'art. 124 del Reg. TULPS ha di fatto liberalizzato la possibilità, per chi è già titolare di pubblico esercizio ex art. 86 TULPS, di svolgere attività di tratteminento (karaoke, piano bar, cabaret, ecc.) senza modificare la natura del locale che deve restare un P.E. dedito all'attività prevalente. Nessun titolo abilitativo è richiesto per questo.
Dal lato inquinamento acustico consiglio sempre di provvedere ad una dichiarazione sostitutiva ex art. 4, comma 1 del DPR n. 227/2011 sul rispetto dei limiti acustici. Incrocia l'art. 4 citato con l'allegato B allo stesso DPR.
Se si prevede il superamento dei limiti acustici occorre l'autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune.
Quindi dottore mi conferma che se anche fa intrattenimento tutti i giorni e siamo sotto le 100 persone non devo convocare commissione ed è sufficiente la SCIA, con allegata relzione di impatto acustico?
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