Data: 2015-04-30 11:12:21

Noleggio ambulanze

Sto cercando il testo di una nota del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 17 aprile 2008, n. 34245/U, che precisa che il noleggio di ambulanze non è soggetto alla disciplina della Legge 21/92.

Ma non riesco a trovare nulla... Ho pensato che magari qui qualcuno può avere la copia...

Sempre sullo stesso tema, ho trovato un riferimento ad un'altra nota dello stesso Ministero, indirizzata al Dipartimento mobilità e trasporti del Comune di Roma (la n. 14509/U del 18/02/2010) che anche questa non si trova sul web.

Grazie

riferimento id:26459

Data: 2015-05-04 15:19:49

Re:Noleggio ambulanze

purtroppo anche noi non abbiamo gli originali delle due circolari.
Abbiamo citato spesso le due circolari rifacendoci a delibere trovare sul web:
http://www.comune.milazzo.me.it/Public/Allegati/Article/16617/n_26.PDF
http://www.guidonia.org/nuovo/comune/modules.php?name=Trasparenza_Atti_Amministrativi&op=getfile&id=5426.

vedi anche il TAR Latina n. 170/2013:

[i]N. 00170/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00134/2009 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 134 del 2009, proposto dalla Cooperativa Sociale Dializzati Lazio a r.l. O.N.L.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Aldo Basile, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio, Sezione di Latina, ex lege in Latina, alla via A. Doria, n. 4;

contro

comune di Aprilia, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriano Rocco e Massimo Sesselego, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio, Sezione di Latina, ex lege in Latina, alla via A. Doria, n. 4;

per l’annullamento, previa sospensiva

del provvedimento prot. n. 63170 del 30 dicembre 2008 con il quale il dirigente del VI settore attività produttive del Comune di Aprilia comunica alla Cooperativa ricorrente che la propria istanza per ottenere l’autorizzazione per noleggio con conducente in conto terzi è improcedibile, nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza del mancato ovvero ritardato rilascio dell’autorizzazione richiesta.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Aprilia.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 Con ricorso notificato il 27 gennaio 2009, depositato il 24 febbraio 2009, la Cooperativa Sociale Dializzati Lazio a r.l. O.N.L.S. espone di avere avanzato istanza per il rilascio di autorizzazioni al noleggio con conducente mediante ambulanza per uso conto terzi per come previsto dall’articolo 85 del codice della strada e dall’articolo 244 del regolamento di esecuzione, il tutto anche onde partecipare alle gare del settore indette dalle aziende sanitarie. L’istanza è stata respinta con il provvedimento impugnato illegittimo per: violazione dell’art. 10 - bis della legge 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 85 del codice della strada in riferimento all’articolo 244 del regolamento di esecuzione - difetto di istruttoria - contraddittorietà della motivazione - violazione articoli 3 e 21 - octies della legge 241 del 1990.

2 Con atto depositato il 12 marzo 2009, si è costituito il comune di Aprilia che ha argomentato l’infondatezza delle domande.

3 Con ordinanza n. 101 del 12 marzo 2009 la Sezione ha accolto la domanda cautelare.

4 Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2012 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

5 L’impugnata dichiarazione di improcedibilità della richiesta di autorizzazione al “Noleggio con Conducente in contro terzi” presuppone il richiamo del comune all’articolo 85, comma 3, del codice della strada che prevede si “il possesso della autorizzazione comunale da rilasciare in base alle specifiche normative di settore”, ma al quale non si accompagnerebbe “… alcun normativa nazionale e regionale che disciplina il rilascio del suddetto titolo abilitativo, né può trovare applicazione la legge 15/01/1992, n. 21 e la L.R. 58/1993 e s.m.i., in quanto le ambulanze non rientrano nell’elenco dei veicoli in esse specificati, né viene posto un servizio pubblico non di linea.”.

6 La ricorrente ha sostenuto le attivate domande deducendo: (a) il mancato preavviso di rigetto che, ove partecipato, avrebbe consentito di fornire le contrarie, rispetto alla motivazione, indicazioni che si traggono dalla circolare ministeriale del 17 aprile 2008; (2) che da detta circolare, diversamente da quanto indicato nel diniego, emergerebbe l’esistenza della disciplina rilevante e costituita dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione, invocati nella domanda, il che certificherebbe anche l’erroneità del riferimento ad altre leggi - statali e regionali - non pertinenti.

6.1 In via preliminare va evidenziato come la vicenda interessi un particolare settore di attività connotata dall’impiego di autoveicoli ad uso speciale, vale a dire le autoambulanze di soccorso e di trasporto. La normativa (decreti ministeriali n. 553 del 17 dicembre 1987 e n. 487 del 20 novembre 1997) di dettaglio nel tempo intervenuta, al pari di quella successiva (decreto ministeriale n. 137 del 1° settembre 2009) all’impugnato diniego, detta le prescrizioni e le condizioni da osservare per l’immatricolazione, fissa quindi tutti i presupposti per l’utilizzo. L’insieme integrato delle norme, legislative e regolamentari, sostanzia pertanto l’esauriente disciplina degli aspetti che interessano l’esercizio dell’attività con impiego delle autoambulanze immatricolate in uso di terzi destinate al servizio di noleggio con conducente per l’esecuzione di prestazioni di trasporto verso corrispettivo. Esso in definitiva costituisce l’ambito al quale occorre riferirsi per il rilascio del titolo, tanto più che, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, proprio l’assenza di ogni significativo rinvio ad altri settori, depone per la riconducibilità alla menzionata normativa anche della tematica relativa al rilascio della licenza comunale di esercizio. Può in definitiva esser condiviso l’approccio interpretativo dettato nella circolare depositata dalla ricorrente. Il motivo in esame deve ritenersi fondato e va quindi accolto, il che implica la sopravvenuta carenza di interesse in esito allo scrutinio della dedotta violazione dell’articolo 10 - bis della legge 241 del 1990.

7 Esito analogo non assiste invece la domanda risarcitoria che va quindi respinta. Ed, infatti, non sono state allegate circostanze di fatto precise a dimostrazione del pregiudizio effettivamente subìto nel mentre è pacifico che per ogni ipotesi di responsabilità della p.a. per i danni causati, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del danno.

8 Tale complessivo esito induce alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto in motivazione esposto e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012, con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)[/i]

riferimento id:26459

Data: 2015-05-04 21:52:15

Re:Noleggio ambulanze

Abbiamo inviato richiesta al Ministero .... confidiamo che ce le possano trasmettere.
Appena disponibili le pubblichiamo.

riferimento id:26459

Data: 2015-05-12 11:33:33

Re:Noleggio ambulanze

Grazie mille  :)

riferimento id:26459

Data: 2015-05-20 10:52:29

Re:Noleggio ambulanze

ECCO LA RISPOSTA CHE ABBIAMO OTTENUTO.
PERTANTO SE INTERESSATO POTRAI INVIARE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI (COME PRIVATO) O CHIEDERE COPIA NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE SCRIVENDO DA INDIRIZZO MAIL DELL'AMMINISTRAZIONE

**************************
[color=red][b]Risposta del 20 maggio 2015[/b][/color]

In relazione alla Sua e-mail del 5 maggio scorso Le facciamo presente che la Sua richiesta si configura quale accesso agli atti amministrativi e pertanto, ai sensi della l. 241/90, deve essere motivata (oltre che corredata dalle marche per i diritti di copia (nel n° di 3)).

Per eventuali ulteriori info, il funzionario del settore è la dott.ssa xxxxxxxxxxxxxx (tel. 0641584226) che legge in copia.

Distinti saluti,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx


___________________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità
Divisione 2 (trasporto passeggeri) – dirigente
Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA
Tel. 0641584245 / 4220

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