Data: 2015-04-30 10:09:44

vendita dei produttori agricoli su aree private ed in locali dell'azienda

A seguito del LD 69/2013 è stato modificato l'art. 4 del D. Lgs. 228/2001 che, secondo la risoluzione del MISE n. 197797 del 10/11/2014 (che riprende la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, attivato dalla Provincia Autonoma di trento del 21/11/2014) non prevede più la possibilità di vendita in occasione di sagre, fiere e manifestazioni varie ed ha escluso la vendita diretta su "altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità"!!! Ma è proprio così? Da un lato si semplifica togliendo l'orpello del cambio della destinazione d'uso per i locali dove si esercita la vendita diretta dei propri prodotti e poi si mettono altre limitazioni?
Inoltre, per i prodotti venduti direttamente in locali dell'azienda aperti al pubblico serve la comunicazione al Comune? Noi non l'abbiamo mai chiesta (richiediamo solo la notifica 852 nel caso in cui ci sia trasformazione dei prodotti) Nel caso servisse e non venga presentata, che tipo di sanzione si applica? Non certo quelle relative al commercio...... E per locali aperti al pubblico si intendono anche i manufatti precari?
Antonella :)

riferimento id:26457
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it