La gestione associata delle funzioni fondamentali nei i comuni fra 1.000 e 5.000 abitanti
Nei vincoli ed obblighi… massima libertà di scelta!
04 novembre 2011
Il vigente quadro normativo in tema di svolgimento delle funzioni fondamentali ex art. 21, c. 3, della legge n. 42/2009 (così come richiamate dalle diverse disposizioni d’interesse), per i comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti (cfr. art. 14, c. 28, D.L. n. 78/2010), impone che le stesse avvengano in modo associato con le scadenze e nel numero di seguito indicato dall’art. 14, c. 31, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.:
“a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009.”
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