Un imprenditore mi chiede se può cedere gas tossici da lui prodotti ad un soggetto estero, se non che l'art. 55 del RD n.147/1927 prevede che [i]"I gas tossici risultanti dall'allegato di cui all'art. 4, e per la cui custodia e conservazione è prescritta l'autorizzazione secondo il disposto dell'art. 10, non possono essere rimessi o consegnati che: o alle pubbliche autorità; - o a persone a loro volta autorizzate a custodirli e conservarli o trasportarli - o, finalmente, a persone munite di certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che autorizza a fare l'acquisto e determina la quantità che può essere acquistata."[/i]
Alla luce di ciò:
- La norma è valida esclusivamente sul territorio nazionale e pertanto non si applica in caso di cessione all'estero (ovvero si applica per le parti compatibili)?
- Qualcuno si prende la briga di autorizzare il soggetto estero ad acquistare gas tossici in Italia? Chi?
- ...
In palio una fiala di cianuro purissimo a chi fornisce la risposta migliore ;D
Un imprenditore mi chiede se può cedere gas tossici da lui prodotti ad un soggetto estero, se non che l'art. 55 del RD n.147/1927 prevede che [i]"I gas tossici risultanti dall'allegato di cui all'art. 4, e per la cui custodia e conservazione è prescritta l'autorizzazione secondo il disposto dell'art. 10, non possono essere rimessi o consegnati che: o alle pubbliche autorità; - o a persone a loro volta autorizzate a custodirli e conservarli o trasportarli - o, finalmente, a persone munite di certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che autorizza a fare l'acquisto e determina la quantità che può essere acquistata."[/i]
Alla luce di ciò:
- La norma è valida esclusivamente sul territorio nazionale e pertanto non si applica in caso di cessione all'estero (ovvero si applica per le parti compatibili)?
- Qualcuno si prende la briga di autorizzare il soggetto estero ad acquistare gas tossici in Italia? Chi?
- ...
In palio una fiala di cianuro purissimo a chi fornisce la risposta migliore ;D
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PREMESSA: io posso essere autorizzato IN ITALIA ad acquistare cianuro e ordinare che mi venga consegnato in SPAGNA.
A mio avviso non vi sono dubbi sulla commercialbilità e traportabilità all'estero dei gas tossici in quanto tale possibilità è espressamente richiamata nel
DECRETO 31 luglio 2012 - MINISTERO DELL'INTERNO
Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici.
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leggas/leggas20102019/leggas20102019doc/leggas20102019dmi/dmi20120731.htm
In particolare l'articolo 4 impone:
[color=red][b]Nell'ambito di un trasporto internazionale stradale, la ditta con sede in Italia, destinataria o speditrice di gas tossici a mezzo di un vettore straniero, non avente sede legale o filiale in Italia e non iscritto all'albo nazionale degli Autotrasportatori ai sensi dell'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve comunicare cinque giorni prima del trasporto, via fax o via telematica, all'Autorita' di pubblica sicurezza, competente per territorio, le informazioni di cui all'allegato 2.
[/b][/color]
Del resto anche il CODICE DELLA NAVIGAZIONE disciplina la materia prevedendo autorizzazione ENAC per il trasporto aereo:
Art. 816. (Imbarco di armi, munizioni e gas tossici). L’imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione dell’ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.
P.S.
[color=red]Ti prego di recapitarmi la fiala di cianuro (a me il caffè piace corretto)!!! :) :) :) :)[/color]
Grazie, non mancherò di inviartela (previa esibizione dell'autorizzazione necessaria) nell'eventualità in cui la tua risposta dovesse rivelarsi la migliore!!! ;D
riferimento id:26396