LUDOPATIA - illegittima distanza regolamento di 1000 metri da luoghi sensibili
[color=red][b]TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. II – sentenza 27 aprile 2015 n. 396[/b][/color]
N. 00396/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2014, proposto da:
SNA Scommesse s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Meneghello, Cristiana Fedeli e Stefano Baccolini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bologna, Via San Gervasio, 10;
contro
-Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, Via Guido Reni n. 4, è domiciliato ex lege;
-Comune di Bologna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Ada Labriola e Giulia Carestia, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale comunale, in Bologna, piazza Maggiore, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento in data 24.02.2014, con il quale la Questura di Bologna ha respinto l'istanza presentata in data 10.01.2014 da SNA Scommesse s.r.l., di autorizzazione al trasferimento di sede dell'attività di raccolta di scommesse svolta in Bologna da via del Rondone a via Calori n.7/B-C. La ricorrente impugna, inoltre, la nota della Polizia Municipale di Bologna in data 21/1/2014; l’art. 23, c. 3 del Regolamento di Polizia urbana del comune di Bologna, come modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale di Bologna in data 11/11/2013 e, infine, la stessa deliberazione consiliare di approvazione del Regolamento, nella parte in cui introduce detta modificazione e dichiara la stessa immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267 del 2000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato sez. III, n. 4088 del 2014, con la quale, in riforma di precedente ordinanza del T.A.R. Lazio –RM- sez. 1ter, ha individuato la competenza del T.A.R. Emilia – Romagna, sede di Bologna a decidere sulla presente causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visto, altresì, l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Riassunto nei termini il ricorso presso questo T.A.R., secondo quanto disposto, in ordine alla competenza a decidere, dalla ordinanza del Consiglio di Stato Sez. III n. 4088 del 2014, la società ricorrente, operante principalmente nel settore della gestione di sale per scommesse, ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Bologna ha respinto l’istanza della stessa di autorizzazione a trasferire i locali ove esercita la propria attività commerciale da via del Rondone a via Calori, sempre nel comune di Bologna, motivando il diniego sulla base di quanto dispone l’art. 23, c. 3 del Regolamento di Polizia Urbana del comune di Bologna. A sostegno del gravame, la ricorrente rassegna le seguenti censure in diritto: falsa applicazione del novellato art. 23, comma 3, del Regolamento di Polizia Urbana del comune di Bologna, ove trattasi, come nel caso di specie, di richiesta di trasferimento dei locali da un sito già da prima posto a distanza inferiore dai siti “sensibili” individuati dalla norma regolamentare come di recente novellata, ad un nuovo sito anch’esso situato a distanza inferiore rispetto ai suddetti limiti. La ricorrente rileva ancora falsa applicazione dell’art. 23, comma 3 del Regolamento, in quanto la richiesta di trasferimento è stata avviata prima dell’entrata in vigore della disposizione. L’interessata ritiene infine illegittima la stessa norma regolamentare, sia perché l’intero regolamento non prevede una disciplina transitoria per regolare le domande già da tempo presentate, con previsione di applicazione, riguardo ad esse, della normativa previgente, sia in quanto la norma di fatto prescrive nuovi limiti distanziometrici tra i locali in questione e i c.d. luoghi “sensibili”, la cui introduzione nell’ordinamento (o modificazione) compete esclusivamente al legislatore nazionale, secondo quanto prescrive il D.L. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 2012.
L’amministrazione comunale di Bologna, costituitasi in giudizio, chiede la reiezione del ricorso per ritenuta infondatezza dello stesso.
Con ordinanza collegiale n. 544 del 6/11/2014, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare della ricorrente, ai limitati fini di cui all’art. 55 comma 10 Cod. Proc. Amm., all’uopo fissando la data della pubblica udienza di discussione della causa nel merito al 19 febbraio 2015.
A tale udienza, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio ritiene che per ragioni di priorità logica debba essere esaminato il quarto motivo di gravame, direttamente rilevante l’illegittimità dell’art. 23, comma 3, del Regolamento di Polizia Urbana del comune di Bologna, nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate dalla deliberazione consiliare P.G. n. 256646 in data 11/11/2013. Detta norma dispone – per la parte qui d’interesse – che “Il locale dove viene svolta l’attività deve rispettare la distanza minima di 1.000 mt. misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, casi di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere.”
Il Collegio osserva che il suddetto motivo di ricorso si appalesa fondato.
Questo Tribunale, di recente, ha avuto occasione di pronunciarsi sulla principale questione relativa alla controversia in esame, vertente sulla [b]legittimità o meno dell’introduzione, da parte delle amministrazioni comunali, di norme regolamentari che prevedano limiti distanziometrici all’insediamento di imprese operanti quali sale scommesse o sale con giochi d’azzardo quali slot machines,rispetto ai c.d. “siti sensibili”, come preventivamente individuati dall’amministrazione stessa (v. T.A.R. Emilia – Romagna sez. II, 20/10/2014 n. 976). [/b]In tale occasione la Sezione ha stabilito – con decisione dalla quale ora il Collegio non ravvisa ragione alcuna di discostarsi - che [color=red][b]”la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012[/b][/color]. Tale attribuzione esclusiva trova conferma anche nella legge regionale n. 5/2013, art. 6, che al comma II prevede che i Comuni possono dettare previsioni urbanistiche sulle sale da gioco solo nel rispetto delle pianificazioni di cui al suddetto comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012”. Il caso in esame è del tutto simile alla controversia decisa con la predetta sentenza, dovendosi rilevare che anche nella presente fattispecie[b] il Comune ha introdotto normativa regolamentare con la quale si individua un determinato limite distanziometrico (mt. 1000) tra la localizzazione di sale scommesse – sale giochi ed i siti qualificati quali “sensibili” rispetto a tali attività, al fine di prevenire e combattere il fenomeno della c.d. “ludopatia”[/b]. Il Collegio deve inoltre rilevare che anche al momento di instaurazione della presente controversia, il legislatore statale non aveva ancora provveduto (né ha provveduto alla data odierna) alla pianificazione a livello nazionale espressamente prevista dal citato art. 7, comma 10 del D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012. Tale pianificazione costituisce, ad avviso della Sezione, necessario e imprescindibile presupposto affinché alle amministrazioni comunali sia consentito dettare disposizioni concernenti la localizzazione di tali attività allo specifico e precisato fine di ordine pubblico.[b] Né il Collegio ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale citato dall’amministrazione comunale resistente nelle proprie difese (T.A.R. Liguria sez. II 5/2/2014 n. 189; T.R.G.A. 19/6/2013), non potendosi in concreto ignorare o comunque ritenere irrilevante la già ricordata necessaria pianificazione statale in materia, espressamente prevista dall’art. 7 comma 10 D.L. n. 158 del 2012, tenuto anche conto della piena ragionevolezza della scelta del legislatore nazionale, in quanto finalizzata a pianificare ed omogeneizzare, con efficacia su tutto il territorio nazionale, l’introduzione di limiti distanziometrici aventi non già carattere urbanistico ma chiara natura di ordine pubblico.[/b] Tutto ciò anche al concreto fine di evitare, mediante l’introduzione di limiti certi aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, la possibile introduzione di distanze del tutto diverse da Comune a Comune (come peraltro si è verificato nelle due citate controversie decise dal questa Sezione, ove dette distanze dai siti “sensibili”, variano dai mt. 500,00 prescritti dal comune di Comacchio, ai mt. 1000,00 stabiliti dal comune di Bologna).
[color=red][b]Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, disponendo, per l’effetto, previa disapplicazione della norma regolamentare di cui all’art. 23, comma 3, Regolamento di Polizia Urbana del comune di Bologna, l’annullamento del gravato provvedimento della Questura di Bologna di diniego di autorizzazione al trasferimento dei locali in cui si svolge l’attività della ricorrente, in quanto atto direttamente in contrasto con l’art. 7 comma 10 D.L. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 2012.[/b][/color]
Il carattere assorbente del motivo accolto si ritiene possa esimere il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi rassegnati in ricorso.
Spese compensate tra le parti, in ragione dell’esistenza, come si è detto, di indirizzo giurisprudenziale diverso ed opposto a quello al quale si è aderito con la presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Sergio Fina, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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