Si può rilasciare ad una associazione di categoria l'elenco dei nominativi dei titolari di posteggio di un mercato o la richiesta deve essere trattata come accesso agli atti?
Grazie e buon lavoro
Elisa
Nell'uno o nell'altro caso la sostanza non cambia, la risposta alla tua domanda deve avere come riferimento sempre i principi posti alla base della legge 241/90, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 : l’articolo 22 indica come soggetti interessati “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso”. Tale disciplina esclude il rilascio di copie della documentazione in possesso dell'Amministrazione se non in base ad uno specifico interesse giuridicamente rilevante e relativo al controllo circa l'esercizio dei poteri dell'Amministrazione stessa.
Devi quindi verificare se la richiesta è rispondente a queste finalità previste in maniera puntuale dalla norma e fare integrare le motivazioni che stanno a fondamento dell'istanza. Nel caso in cui ci trovassimo invece in presenza di una richiesta volta al rilascio e/o alla elaborazione di elenchi per finalità differenti - ad esempio, spesso le richieste vengono fatte per l'uso a fìni propagandistici, commerciali o di diffusione (finalità legittime ma non previste come motivazione sufficiente per l'accesso agli atti)- l'accesso andrebbe negato.
Nella maggior parte dei casi richieste di questo tipo comportano anche una attività di creazione e rielaborazione della documentazione (esempio: predisposizione di elenchi) non prevista dalla normativa sull'accesso ai documenti.
Nel caso che hai descritto, vista l'assenza di ulteriori motivazioni e specificazioni da parte del richiedente, io propenderei per il non accoglimento perchè la richiesta sembra carente dei presupposti fondamentali che dovrai evidenziare nell'eventuale diniego:
carenza di legittimazione;
mancanza di interesse;
mancanza di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Mi associo all'ottima esposizone di Alessandro.
Cito la sentenza del CdS n. 3000/2003. Parla dei sindacati ma è traslabile all'associazione di categoria:
[i]... Vero è che le organizzazioni sindacali, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sull’attività amministrativa, inteso come connotato implicito dell’attività sindacale, idoneo a consentire comunque l’accesso a tutti i documenti amministrativi, altrimenti si verrebbe ad estendere la latitudine del diritto di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241 fino a configurarlo come una sorte di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull’Amministrazione. Però, allorquando il diritto di accesso viene azionato per garantire la trasparenza della condotta dell’Amministrazione ed al fine di salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante (nonché concreto ed effettivo), di cui sia portatore anche il Sindacato e non i singoli iscritti devesi ritenere pienamente legittimato il Sindacato in relazione ad interessi super individuali (cfr. C.d.S., Sez. IV, 5 maggio 1998, n. 752).[/i]