Vorrei sottoporre una situazione in materia di igiene degli alimenti che, alla luce del relativo vigente pacchetto, demanda all'Autorità competente l'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività. Nello specifico, rappresento che i NAS
hanno effettuato un controllo su una attività ambulante riferita al settore merceologico alimentare. Il titolare dell'attività non era in grado di produrre la copia della SCIA sanitaria relativa all'avvenuta notifica per la successiva registrazione ASL ai fini dello svolgimento della stessa ed altresì era sprovvisto della relativa comunicazione attinente al negozio mobile allo scopo utilizzato. Quanto precede, da accertamenti condotti d'ufficio su espressa richiesta dei NAS stessi, è dovuto al fatto che l'OSA non ha mai ottemperato agli obblighi di cui al Reg. CE 852/2004.
Dalla lettura del Reg. CE 882/2004 e del D.Lgs. n. 193/2007, nonché di commenti reperiti in rete, mi pare di capire che l'Autorità competente ad adottare provvedimenti interdittivi dell'attività in parola non sia più il Sindaco bensì l'ASL competente per territorio. Questo mio assunto
è corretto? Se i NAS mi richiedessero sulla base della previgente legislazione ( non magari espressamente abrogata ma per lo più disapplicata in quanto in contrasto con i Reg. CE) di adottare un provvedimento di sospensione dell'attività è corretto rispondergli che le attribuzioni in materia di sanità ed igiene degli alimenti ad oggi sono di competenza dell'ASL e non più del Sindaco?
Ipotizzando che l'ASL adotti il provvedimento che ritengo di sua competenza, come dovrei comportarmi io atteso che il soggetto è titolare di Aut.ne al commercio su area pubblica con relativa concessione di posteggio decennale? Personalmente non ritengo dovere attuare provvedimenti di sospensione dell'aut.ne poiché la DGR 2.4.2001, n. 32-2642 non li contempla e rimanda al D.Lgs. n. 114/1998 i casi di revoca e sospensione dei titoli che, però, non contemplano il caso di specie, ossia la mancata produzione della SCIA sanitaria.
E' corretto quanto da me ipotizzato e riassunto in precedenza?
Grazie per l'attenzione.
Questo mio assunto è corretto?
[color=red]Corretto con queste precisazioni:
1) il Sindaco rimane competente nell'eventuale adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti (cioè per tutela della collettività, non per adeguamento o ripristino delle condizioni sanitarie)
2) oltre alla asl è competente ogni altra autorità sanitaria (anche i NAS)[/color]
Se i NAS mi richiedessero sulla base della previgente legislazione ( non magari espressamente abrogata ma per lo più disapplicata in quanto in contrasto con i Reg. CE) di adottare un provvedimento di sospensione dell'attività è corretto rispondergli che le attribuzioni in materia di sanità ed igiene degli alimenti ad oggi sono di competenza dell'ASL e non più del Sindaco?
[color=red]Certo![/color]
Ipotizzando che l'ASL adotti il provvedimento che ritengo di sua competenza, come dovrei comportarmi io atteso che il soggetto è titolare di Aut.ne al commercio su area pubblica con relativa concessione di posteggio decennale?
[color=red]Quella rimane valida ed efficace. NON UTILIZZABILE per gli alimenti ma teoricamente utilizzabile per il non alimentare.
Comunque non devi fare niente nei confronti di detto titolo abilitativo.
DICO UN PARADOSSO: come non devi fare niente nei confronti dell'eventuale patente, carta di identità o autorizzazione per tirare i fuochi di artificio!!! Sono atti non collegati fra loro (giuridicamente, anche se di fatto lo sono)!!!
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Personalmente non ritengo dovere attuare provvedimenti di sospensione dell'aut.ne poiché la DGR 2.4.2001, n. 32-2642 non li contempla e rimanda al D.Lgs. n. 114/1998 i casi di revoca e sospensione dei titoli che, però, non contemplano il caso di specie, ossia la mancata produzione della SCIA sanitaria.
E' corretto quanto da me ipotizzato e riassunto in precedenza?
[color=red]Corretto[/color]