Buonasera a tutti,volevo sottoporvi un quesito relativo alla sorvegliabilità di un pubblico esercizio (pub) che è ubicato al piano terra e sottostante ad un altro pubblico esercizio (ristorante) ubicato al primo piano.
In particolare i quesiti sono questi:
- il pub che è ubicato al piano terra ha, oltre all'accesso principale, un accesso secondario che da su area privata ma aperta al pubblico. L'accesso secondario non ha nessuna insegna (è una semplice "porta sul retro"). Rispetta i requisti di sorvegliabilità? Si può imporre che l'accesso secondario rimanga chiuso durante l'orario di attività del pub?
- l'accesso al pub dalla pubblica via da su un piccolo atrio interno dove vi sono 3 porte che conducono rispettivamente: all'ingresso vero e proprio del del pub, ad un corridoio che termina con delle scale che conducono al ristorante soprastante, e ad un corridoio che da su un complesso di abitazioni private per le quali il corridoio e l'atrio di ingresso rappresentano un' uscita secondaria. Se si prescrivesse che la porta di accesso al corridoio che conduce alle abitazioni private rimanga sempre chiusa durante lo svolgimento dell'attività del pub i requisiti di sorvegliabilità verrebbero rispettati?Per quanto riguarda la porta di accesso alle scale che portano al ristorante soprastante (altro pubblico esercizio) vi sono, a vostro parere, delle prescrizioni da imporre al pub al fine del rispetto dei requisiti di sorvegliabilità?
- il pub presente infine una porta interna che da direttamente sul corridoio terminante con le scale di cui sopra. Anche in questo caso occorre imporre delle prescrizioni al fine del rispetto dei requisiti di sorvegliabilità?
Grazie
Simone
Grazie
- il pub che è ubicato al piano terra ha, oltre all'accesso principale, un accesso secondario che da su area privata ma aperta al pubblico. L'accesso secondario non ha nessuna insegna (è una semplice "porta sul retro"). Rispetta i requisti di sorvegliabilità? Si può imporre che l'accesso secondario rimanga chiuso durante l'orario di attività del pub?
[color=red]L'accesso secondario, se conduce ad area aperta al pubblico è pienamente legittimo. L'accesso/uscita deve essere segnalata (anche con targa o cartello e non necessariamente con insegna) o comunque ben visibile. SUGGERISCI di far apporre una etichetta USCITA (dall'interno) INGRESSO (dall'esterno)[/color]
- l'accesso al pub dalla pubblica via da su un piccolo atrio interno dove vi sono 3 porte che conducono rispettivamente: all'ingresso vero e proprio del del pub, ad un corridoio che termina con delle scale che conducono al ristorante soprastante, e ad un corridoio che da su un complesso di abitazioni private per le quali il corridoio e l'atrio di ingresso rappresentano un' uscita secondaria. Se si prescrivesse che la porta di accesso al corridoio che conduce alle abitazioni private rimanga sempre chiusa durante lo svolgimento dell'attività del pub i requisiti di sorvegliabilità verrebbero rispettati?
[color=red]Secondo me non vi sono problemi quanto alla sorvegliabilità. Il problema si porrebbe se, DOPO L'INGRESSO AL PUB vi fossero collegamenti con aree private. Qui il collegamento è precedente, su area probabilmente condominiale. Non vedo ostacoli[/color]
Per quanto riguarda la porta di accesso alle scale che portano al ristorante soprastante (altro pubblico esercizio) vi sono, a vostro parere, delle prescrizioni da imporre al pub al fine del rispetto dei requisiti di sorvegliabilità?
[color=red]Nessuna, si accede comunque ad un locale pubblico. Se gli orari dei due esercizi sono diversi il problema non si pone comunque perchè le porte del locale saranno chiuse e quindi non si accede comunque ad aree private[/color]
- il pub presente infine una porta interna che da direttamente sul corridoio terminante con le scale di cui sopra. Anche in questo caso occorre imporre delle prescrizioni al fine del rispetto dei requisiti di sorvegliabilità?
[color=red]Non vedo problemi per quanto detto sopra[/color]
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DECRETO 17 dicembre 1992, n. 564
Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali
adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e
bevande.
Vigente al: 26-4-2015
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287,
contenente: "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla
attivita' dei pubblici esercizi";
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto l'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, contenente: "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 5 ottobre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
559/LEG/223.000.3/S.1 del 1 dicembre 1992);
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Sorvegliabilita' esterna
1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per
attivita' stagionale, ad esercizio per la somministrazione al
pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche
costruttive tali da non impedire la sorvegliabilita' delle vie
d'accesso o d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto
dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere
utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono
essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo
pubblico.
4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a
quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la
visibilita' esterna deve essere specificamente verificata
dall'autorita' di pubblica sicurezza, che puo' prescrivere, quando la
misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione
di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e
la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.
Art. 2.
Caratteristiche delle vie d'accesso
1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita
del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta
d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre
l'apertura dall'esterno.
Art. 3.
Sorvegliabilita' interna
1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi
igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse
da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura
che non consentano un immediato accesso.
2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere
indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui
all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e non puo'
essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre
indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilita'
degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del
medesimo.
Art. 4.
Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti
e bevande annessi a circoli privati
1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano
alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura
adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere
accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.
All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne,
targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attivita' di
somministrazione esercitate all'interno.
Art. 5.
Norma transitoria
(( 1. I locali per i quali e' gia' autorizzata, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di
alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni
degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994.
Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati
autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
a somministrare alimenti e bevande, devono altresi' ottemperare al
divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre
indicazioni che pubblicizzino l'attivita' di somministrazione
effettuata all'interno. ))
2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico
esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a
chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve
essere impedito l'accesso a chiunque.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 dicembre 1992
Il Ministro: MANCINO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993
Registro n. 6 Interno, foglio n. 363
Grazie mille!!! Utile e disponibile come sempre.
riferimento id:26339Buonasera,
ad integrazione di quanto sopra riporto questo:
PREMESSA: Gli ingressi principali da pubblica via di pub e soprastante ristorante sono separati (anche se adiacenti)
1) dopo confronto tra sopralluogo (con esiti di cui al post precedente) con planimetria allegata a scia si sono riscontrate differenze tra quanto indicato in planimetria e quanto rilevato da sopralluogo. In pratica le porte interne al locale che danno accesso all'atrio di cui sopra (da dove iniziano le scale che conducono al ristorante) non sono riportate in planimetria che invece riporta, al loro posto, un muro.
2) le scale che conducono al locale soprastante (ristorante) non presentano porte che vengono chiuse quando il ristorante è chiuso, nè il ristorante stesso ha delle porte che possono interdire l'accesso al ristorante durante l'orario di chiusura. Pertanto anche quando il ristorante è chiuso, tramite porte interne del pub si riesce ad accedere alle scale e quindi al ristorante stesso. Al piano sopra il ristorante vi sono i bagni dello stesso e tre locali del ristorante utilizzati come magazzino e spogliatoi. E' presente anche una sala di proprietà di un'associazione culturale.
In pratica:
- al pub si accede tramite un ingresso principale ed uno sul retro che da su area privata aperta al pubblico.
- al ristorante posto al piano primo si accede tramite un altro ingresso adiacente a quello principale del pub che da su un atrio da cui partono le scale che conducono al ristorante (1° piano), ai servizi e locali di servizio dello stesso (2°piano) e alla sala riunioni di un associazione culturale (2° piano).
sul medesimo atrio, grazie a 2 porte, si può accedere però anche al pub.
Durante la chiusura del ristorante, dal pub, tramite queste porte interne, si riesce quindi ad accedere ai locali del ristorante ed alla sala dell'associazione posta al piano secondo. Il viceversa non è invece attuabile perchè, durante gli orari di chiusura del pub, dal ristorante non si riesce ad accedere allo stesso perchè le porte interne del pub che danno accesso all'atrio sono chiuse. Si può però accedere alla sala dell'associazione culturale.
Ravvisata questa situazione individueresti delle problematiche relative alla sorvegliabilità dei due locali?
Spero di essere stato chiaro.Ancora ringrazio.
Saluti
Ritengo che la situazione da evitare sia quella in cui, dopo essere entrati in un pubblico esercizio, sia possibile accedere ad abitazioni private. Se vi sono collegamenti fra due pubblici esercizi poco importa. Resta inteso che gli avventori siano sorvegliabili in entrata e in uscita. Fra l’entrata e l’uscita deve sussistere spazio destinata a “pubblico esercizio” dove gli agenti di pubblica sicurezza possono liberamente entrare a differenza delle abitazioni private (come si vede nei film, lì occorre il “mandato”).
Resta intesi che le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso. Quindi benché non in esercizio, il secondo esercizio deve restare accessibile come infatti è.
Grazie!!!
riferimento id:26339