A partire dal 1º gennaio 2014, la Pubblica Amministrazione utilizza esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
Il soggetto obbligato che non rispettano tale prescrizione, è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000
Ora proviamo a ricostruire l’iter normativo delle prescrizioni di cui sopra!
I commi 3 bis), 3 ter) e 3 quater) dell’art. 63 del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) dispongono quanto segue:
• 3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 , utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché' per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
• 3-ter. A partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
• 3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
Il comma 1 dell’art. 24-quater del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) dispone quanto segue:
• 1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [la L. 114/2014 è in vigore dal 19/08/2014], le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto.
Il comma 5, lett. b) dell’art. 19 del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) dispone quanto segue:
•5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l’Autorità nazionale anticorruzione:
[…]
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
Quindi, dal 16/02/2015 quelle pubbliche amministrazioni che non utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici sono soggette a sanzione.
Che ne pensate? È una ricostruzione corretta? Infine, TUTTE, e sottolineo TUTTE (… quindi, anche al di fuori e oltre il DPR 160/2010...), che non utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici sono soggette a sanzioni …
Esempio concreto: sono una PA che devo inviare una comunicazione inerente l’attività professionale di un professionista iscritto ad un albo, quindi che è in possesso di una PEC “pubblica” (individuabile dal portale www.inipec.gov.it/), sono obbligata ad inviargli la suddetta comunicazione tramite PEC e non più con la RR? Se non lo faccio sono sanzionabile?
Qualche ben pensante sostiene che il citato art. 63 del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 e il relativo art. 24-quater del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 si riferiscano SOLO, e sottolineo SOLO, all'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi. Che ne pensate?
Grazie per la collaborazione!
1) Premesso che dobbiamo partire dal presupposto che certi comportamenti vanno tenuti A PRESCINDERE dal regime sanzionatorio.
Se un cittadino mi chiama al telefono rispondo gentilmente ... anche se non rispondendo o tenendo un tono maleducato non incorrerei in nessuna sanzione.
2) inoltre, certi comportamenti vanno tenuti se rispettosi del principio generale (ma sempre cogente) di ECONOMICITA'.
Se posso raggiungere, sotto il profilo giuridico, lo stesso risultato con una raccomandata (costo 4 euro + costi delle Poste italiane, comunque soldi pubblici) o con una PEC (quasi 0 euro) DEVO, GIURIDICAMENTE DEVO, usare la PEC. Punto e basta ... a prescindere da sanzioni espresse ... e qui forse è mancata totalmente la vigilanza della Corte dei Conti che avrebbe potuto prendere qualche capo espiatorio per educarne cento!!!
3) concordo con la tua ricostruzione. Ma a prescindere da questo vedi sopra!
I DIPENDENTI PUBBLICI devono rendersi sempre più conto che sono lì per "servire al meglio" l'Amministrazione applicando in primo luogo il principio "cosa avrei fatto a casa mia"?
Cioè, se posso mandare una pec o spendere 10 euro cosa faccio a casa?
Se posso evitare di stampare e comprare il toner cosa faccio a casa?
Se posso evitare di fare chiamate ai cellulari cosa faccio a casa?
La tecnologia ci dà molti strumenti per risparmiare, anche moltissimo .... purtroppo ancora oggi vedo nella mia piccola esperienza colleghi che stampano le mail, che mandano lettere cartacee (o una via di mezzo assurda, stampano il file lo firmano e lo riscansionano ....), che ti chiamano al cellulare per chiedere cose che potrebbero chiederti per email ecc....
Una precisazione: l'obbligo delle norme citate è UNILATERALE (cioè escluso il SUAP e gli altri settori disciplinati da leggi speciali, riguarda solo la PA e non il cittadino).
Ciò non toglie che in caso di istanza cartacea del cittadino la PA debba comunque trasformarla in documento digitale e gestirla digitalmente 8salva la comunicazione finale all'interessato privo di strumenti di comunicazione telematica).
Su questi temi (e problematiche attinenti) ti segnalo:
http://www.segretaricomunalivighenzi.it/17-02-2015-piano-di-informatizzazione-e-sanzioni
http://www.leggioggi.it/2015/02/16/open-data-forzoso-sanzioni-diecimila-euro-per-amministrazioni-inadempienti/
Una precisazione: l'obbligo delle norme citate è UNILATERALE (cioè escluso il SUAP e gli altri settori disciplinati da leggi speciali, riguarda solo la PA e non il cittadino).
Ciò non toglie che in caso di istanza cartacea del cittadino la PA debba comunque trasformarla in documento digitale e gestirla digitalmente 8salva la comunicazione finale all'interessato privo di strumenti di comunicazione telematica).
Su questi temi (e problematiche attinenti) ti segnalo:
http://www.segretaricomunalivighenzi.it/17-02-2015-piano-di-informatizzazione-e-sanzioni
http://www.leggioggi.it/2015/02/16/open-data-forzoso-sanzioni-diecimila-euro-per-amministrazioni-inadempienti/
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Premetto che in merito all’UNILATERALITÀ la penso come te!
In altre parole, l’OBBLIGO dell’utilizzo esclusivo dei canali e dei servizi telematici riguarda solo la PA e non il cittadino, salvo alcuni settori disciplinati ad hoc (Es. DPR 160/2010 [SUAP], Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 [Comunicazione Unica - ComUnica] …).
PERÒ, nel nostro ordinamento c’è sempre un PERÒ, dove lo mettiamo il comma 1 dell’art. 5-bis del CAD (introdotto dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 235/2010), che dispone: “la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”.
Quindi, un’impresa SEMPRE, anche al di fuori di quei settori dell’ordinamento disciplinati ad hoc, deve usare esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, cioè i canali e i servizi telematici.
Esempio: una qualsiasi istanza, e/o scambio di informazioni e documenti presentata da un’impresa (… richiesta di allaccio dell’acqua, richiesta di un contributo, richiesta di un finanziamento comunitario …) deve avvenire in forma telematica. Se ciò è, quindi se avviene in forma cartacea è IRRICIVEBILE (?)
Che ne pensi ?
Penso che detta disposizione sia solo di principio per le IMPRESE (dovendo attuarsi in provvedimenti specifici che stabiliscano le modalità di invio) mentre è prescrittiva per la PA ma non a fini di irricevibilità.
Cioè una raccomandata inviata da una PA ad una impresa fuori campo SUAP è ricevibile ma espone il dirigente/funzionario a responsabilità contabile e disciplinare!!!!