Un Comuna facente parte della gestione associata (tramite Unione dei Comuni) del servizio commercio ha necessità di variare alcune parti del regolamento sul commercio ambulante, ivi compresi il numero e la disposizione degli stalli in occasione della fiera del Borgo.
E' sorto un dubbio interpretativo rispetto alla competenza all'assunzione del relativo atto di approvazione: compete al Consiglio Comunale del Comune interessato o al Consiglio dell'Unione dei Comuni?
Ringrazio anticipatamente per la gentile collaborazione.
Stefano Milli
Un Comuna facente parte della gestione associata (tramite Unione dei Comuni) del servizio commercio ha necessità di variare alcune parti del regolamento sul commercio ambulante, ivi compresi il numero e la disposizione degli stalli in occasione della fiera del Borgo.
E' sorto un dubbio interpretativo rispetto alla competenza all'assunzione del relativo atto di approvazione: compete al Consiglio Comunale del Comune interessato o al Consiglio dell'Unione dei Comuni?
Ringrazio anticipatamente per la gentile collaborazione.
Stefano Milli
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NON ESISTE una risposta in astratto. Dipende dall'atto di costituzione della Unione dei Comuni e dagli atti attuativi di delega delle competenze (da interpretarsi restrittivamente).
Dallo Statuto e relative trasformazioni non si desume (http://www.regione.toscana.it/-/unione-dei-comuni-montani-del-casentino)
Anche l'elenco dei procedimenti pubblicato sul sito (http://www.uc.casentino.toscana.it/amministrazione-trasparente-1/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento) non fa menzione delle competenze di pianificazione e programmazione.
IN MANCANZA DI UNA ESPRESSA DELEGA la competenza rimane del Consiglio Comunale e non si intende trasferita all'Unione (nè si può ritenere trasferita in virtù della costituzione del SUAP associato, che non ha competenze pianificatorie).