Iltitolare di una concessionaria auto mi ha chiesto informazioni circa la necessità della tenuta di un registro, da vidimare dal Comune, per le auto che una volta ritirate devono essere demolite. Ne sapete qualcosa? Grazie.
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Iltitolare di una concessionaria auto mi ha chiesto informazioni circa la necessità della tenuta di un registro, da vidimare dal Comune, per le auto che una volta ritirate devono essere demolite. Ne sapete qualcosa? Grazie.
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E' un registro obbligatorio previsto dalla normativa ambientale in materia di rifiuti.
La competenza non è del Comune anche se viene spesso data indicazione in proposito
Per maggiori info:
http://www.ninofalasca.it/conc.htm
http://www.artigianinet.com/diventaartigiano/attivitaparticolari/dw_19_841_2338.html
CHI COMPETE QUINDI LA VIDIMAZIONE?
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CHI COMPETE QUINDI LA VIDIMAZIONE?
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La vidimazione, un tempo della Questura, è oggi di competenza della CCIAA
http://images.at.camcom.gov.it/f/InformazESviluppoEconomico/77/7774_CCIAAAT_622015.pdf
Il registro cd per gli autodemolitori, previsto dal codice della strada, in cui annotare tutti i veicoli usati ritirati a fini rottamazione, da non confondere con altri registri, deve essere nel formato previsto dal DM 16/10/1995 e vidimato dalla Questura competente per tutta la provincia (cfr. Pag. 29 dell'elaborato sopra indicato).
L'omessa vidimazione annuale è sanzionata ed i proventi andavano sino al 2015 alla Provincia. Dal 1.1.2016 vanno alla Regione che ha rilevato tale materia.
ALLORA CHI LO VIDIMA? MI HA CHIAMATA UNA CONCESSIONARIA E IN QUESTURA LE HANNO RIFERITO DI RIVOLGERSI IN COMUNE POICHE' LA QUESTURA NON LO VIDIMA PIU'
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ALLORA CHI LO VIDIMA? MI HA CHIAMATA UNA CONCESSIONARIA E IN QUESTURA LE HANNO RIFERITO DI RIVOLGERSI IN COMUNE POICHE' LA QUESTURA NON LO VIDIMA PIU'
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Purtroppo sulla vidimazione di alcuni registri sussistono difficoltà interpretative e quindi applicative dovute anche alla presenza di più registri.
Se parliamo dei [color=red][b]REGISTRI DI CARICO E SCARICO[/b][/color] la competenza è della CCIAA:
http://www.ba.camcom.it/index.php?cat=Bollatura+libri&id_categoria=9&id_sottocategoria1=18&tasto=18
Il [color=blue][b]Registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori[/b][/color] è invece vidimato dalla Questura
http://www.tuttocamere.it/files/camcom/Scritture_Contabili.pdf
Confermo quanto detto sopra. Il registro c.d. degli "autodemolitori" (ex art.264 c.3 reg. cds e DM 16.10.1995, art.231 c.8 dlgs 152/2006 che richiama il reg. cds.) va vidimato dalla Questura per le attività ubicate in tutta la provincia.
Anche il Ministero dell'Interno, Servizio Polizia Stradale, con parere del 30.11.2009, che allego, ha confermato tale vidimazione.
Per non confondere i due diversi registri (quello del DM 16.10.2014 previsto dal cds e quello del DM 148/1998), suggerisco anche di leggere la circolare ministeriale del 4.08.1998 n.812:
[b]MINISTERO DELL' AMBIENTE E MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL' ARTIGIANATO
CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. 812 [/b]
Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico
scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti
trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1
aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n.
148.
(GU n.212 del 11-9-1998)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/09/11/098A8073/sg
Questa la parte essenziale:
[...]
g) i soggetti autorizzati che svolgono attivita' di autodemolizione
ai sensi dell'art. 46, del decreto legislativo n. 22/1997, sono
[u]obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al decreto
ministeriale n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla
medesima attivita' ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n.
22/1997[/u]. [b]I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro
previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente[/b].
[u] Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.[/u]
Pertanto, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici
connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in carico
e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che [u]i
soggetti che svolgono attivita' di autodemolizione ai sensi dell'art.
46 del decreto legislativo n. 22/1997, possono adempiere agli
obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalita'[/u]:
[b]- la presa in carico dei veicoli da demolire puo' essere annotata
[u]solo [/u] sull'apposito registro di entrata e uscita previsto dal
regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni[/b]. In tali casi il "numero di
registro" da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati
a demolizione, sara' quello relativo all'annotazione sul registro di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- [u]sul registro di carico e scarico previsto dal decreto ministeriale
n. 148/1998, di conseguenza, potranno essere annotate solo le
operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attivita' di
demolizione[/u]. In tali casi il numero di registro da apporre sul
formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sara'
quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto
ministeriale n. 148/1998.
[u]Analogamente, i concessionari di veicoli potranno annotare la presa
in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel
predetto registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285[/u];
[...]
[color=red][b]Il REGISTRO delle cose antiche/usate è IN VIGORE - Consiglio di Stato 2/3/2018 [/b][/color]
[img width=300 height=225]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28870052_2058573434354128_8022498758585724586_n.jpg?oh=ccca5061d702616c970caee6829381cf&oe=5B05C27D[/img]
APPROFONDIMENTO: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43931.0
Dal 1° gennaio 2020 (dopo proroga rispetto alla data del 1.1.2019) era stata prevista l'abrogazione dell'art.264 il cui comma 3 (che a sua volta richiama il 103 c.3 del cd.s. da tempo abrogato) è quello che prevedeva la vidimazione annuale dei registri sopra indicati.
Tale abrogazione era legata all'entrata in vigore del Documento Unico di Circolazione (DUC).
Ora, con la legge di Bilancio 2020, art.1 c.688, è stato previsto il [b]differimento di tale abrogazione al prossimo 1° novembre 2020[/b].
Pertanto sino al 31 ottobre c.a. le Questure ed i Commissariati continueranno a vidimare tali speciali registri.
Rif. normativi:
Legge 160/2019, art.1 c.688
Dlgs 98/2017 art.1 c.1
DPR 144/2018 artt.1 e 3
Art.103 Codice della Strada
Art.264 reg. esec. att. c.d.s.
DM Trasporti 16.10.1995
DLGS 209/2003 (art.5 e 13)
DLGS 152/2006 (artt.231 e 256)