Data: 2015-04-24 07:18:51

Corte UE - uno Stato può negare la GUIDA a seguito di grave infrazione

Corte UE - uno Stato può negare la GUIDA a seguito di grave infrazione

Corte di giustizia dell’Unione europea
[i]COMUNICATO STAMPA n. 40/15[/i]
[b]Lussemburgo, 23 aprile 2015[/b]
Sentenza nella causa C-260/13
Sevda Aykul / Land Baden-Württemberg

[color=red][b]Il titolare di una patente di guida può vedersi rifiutare da un altro Stato membro il diritto di guidare nel territorio di tale Stato dopo avervi commesso un’infrazione stradale di natura tale da determinare la sua inidoneità alla guida[/b][/color]

Tuttavia, tale diritto non dev’essere negato indefinitamente e i requisiti imposti per la sua
riacquisizione devono rispettare il principio di proporzionalità
La sig.ra Sevda Aykul è una cittadina austriaca che risiede in Austria, non lontano dal confine con
la Germania. In seguito ad un controllo di polizia in Germania, l’analisi del campione ematico ha
dimostrato che la sig.ra Aykul aveva guidato sotto l’effetto di cannabis e che faceva uso,
quantomeno occasionalmente, di tale sostanza stupefacente. Le autorità tedesche hanno quindi
ritenuto che la sig.ra Aykul non fosse in grado di tenere la guida separata dall’uso di sostanze
stupefacenti e che fosse pertanto inidonea a guidare veicoli a motore. Alla sig.ra Aykul è stato
dunque negato il diritto di guidare in Germania con la sua patente di guida austriaca. Essa è stata
informata della possibilità di riacquisire il proprio diritto di guidare in Germania presentando una
perizia medico-psicologica subordinata, di norma, alla prova dell’astinenza da qualsiasi consumo
di sostanze stupefacenti per un periodo di un anno.
In Austria, per contro, la sig.ra Aykul ha continuato a essere considerata idonea a guidare veicoli a
motore ed è pertanto rimasta in possesso della propria patente di guida. Infatti, le autorità
austriache intervengono solo qualora un’incapacità di guidare dovuta al consumo di sostanze
stupefacenti sia stata constatata da un medico o qualora sussistano indizi che facciano sospettare
una dipendenza da tali sostanze. Orbene, in base al verbale stilato dal medico tedesco che aveva
effettuato il prelievo del campione ematico, la sig.ra Aykul non dava segni evidenti di essere sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti.
La sig.ra Aykul ha adito il Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunale amministrativo di
Sigmaringen, Germania) per contestare la decisione amministrativa tedesca che le nega il diritto di
utilizzare la sua patente di guida austriaca in Germania. A suo avviso, solo le autorità austriache
erano competenti a stabilire se essa fosse ancora idonea a guidare veicoli a motore. In tale
contesto, il Verwaltungsgericht chiede alla Corte di giustizia se l’obbligo di riconoscimento
reciproco delle patenti di guida, come risultante dalla direttiva 2006/126 concernente la patente di
guida 1
, osti alla decisione contestata.
Con la sua odierna sentenza, la Corte risponde dichiarando che la direttiva concernente la
patente di guida non osta a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente
di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di
riconoscere la validità di tale patente a motivo di un’infrazione che il titolare di quest’ultima
ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che,
conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da
determinare l’inidoneità alla guida di veicoli a motore.
Vero è che, secondo la direttiva, solo lo Stato membro di residenza normale del titolare della
patente di guida è competente ad adottare misure di restrizione, sospensione, revoca o
annullamento della patente, che producono i loro effetti in tutti gli Stati membri.
Per contro, la direttiva autorizza ogni Stato membro (e non solo lo Stato membro di residenza
normale) ad adottare, in forza della propria normativa nazionale e a motivo dell’infrazione
commessa nel proprio territorio dal titolare di una patente di guida ottenuta precedentemente in un
altro Stato membro, misure la cui portata è circoscritta a tale territorio e il cui effetto si limita al
rifiuto di riconoscere, in quest’ultimo, la validità della patente.
Obbligare uno Stato membro a riconoscere in maniera incondizionata la validità di una patente di
guida in una situazione come quella di cui trattasi sarebbe contrario all’obiettivo d’interesse
generale consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale e che la direttiva per
l’appunto persegue. Invero, la possibilità concessa ad uno Stato membro di revocare al titolare di
una patente di guida l’autorizzazione a guidare nel proprio territorio a motivo di un’infrazione
commessa in quest’ultimo costituisce una limitazione al principio del reciproco riconoscimento
delle patenti di guida. Tuttavia, tale limitazione, che consente di ridurre il rischio di incidenti della
circolazione, è idonea a rafforzare la sicurezza della circolazione stradale, ciò che rientra
nell’interesse di tutti i cittadini.
La Corte constata inoltre che lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validità di una
patente di guida in una situazione come quella di cui trattasi è competente a stabilire i
requisiti che il titolare di tale patente deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel
suo territorio.
Infatti, dal momento che il rifiuto di riconoscere la validità della patente di guida rilasciata da un
altro Stato membro si basa su norme nazionali che non esistono necessariamente nella normativa
dello Stato membro del rilascio, risulta difficile ipotizzare che la normativa di quest’ultimo Stato
stabilisca i requisiti che il titolare della patente dovrebbe soddisfare per riacquistare il diritto di
guidare nel territorio di un altro Stato membro. La Corte richiama tuttavia la propria giurisprudenza
secondo cui uno Stato membro non può opporsi indefinitamente al riconoscimento di una patente
di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora il titolare di questa patente sia stato oggetto,
nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento restrittivo.
Spetterà al Verwaltungsgericht Sigmaringen esaminare se, applicando le proprie norme, la
Germania in realtà non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida
austriaca della sig.ra Aykul. In tale prospettiva spetterà ad esso anche verificare se i requisiti
previsti dalla normativa tedesca per riacquistare il diritto di guidare in Germania rispettino il
principio di proporzionalità e, in particolare, non superino i limiti di ciò che è appropriato e
necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva (vale a dire migliorare la
sicurezza della circolazione stradale).
A tale riguardo la Corte, sulla base delle indicazioni fornite dal governo tedesco, rileva che, anche
in mancanza di una perizia medico-psicologica, il diritto di utilizzare in Germania una patente di
guida rilasciata da un altro Stato membro viene riacquistato di diritto qualora, alla scadenza di un
determinato periodo (vale a dire cinque anni nel caso della sig.ra Aykul), l’iscrizione relativa
all’inidoneità sia cancellata dal registro tedesco dell’idoneità alla guida. Pertanto, alla scadenza di
tale termine, la sig.ra Aykul potrà nuovamente utilizzare in Germania la propria patente di guida
senza dover presentare alcuna perizia medico-psicologica.
Alla luce di tali indicazioni, che spetta al Verwaltungsgericht Sigmaringen verificare, la Corte
constata che le disposizioni tedesche non paiono ostare indefinitamente al riconoscimento
della patente di guida della sig.ra Aykul. Inoltre, il fatto di subordinare la riacquisizione, da
parte della sig.ra Aykul, del suo diritto di guidare un veicolo a motore in Germania o alla
presentazione di una perizia medico-psicologica (la cui redazione presuppone la prova
dell’astinenza per un anno da qualsiasi consumo di sostanze stupefacenti) o al decorso di un
periodo di cinque anni, appare, secondo la Corte, una misura preventiva efficace e
proporzionata all’obiettivo consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione
stradale.

[i]1 Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(GU L 403, pag. 18, e, per rettifica, GU 2009, L 19, pag. 67).[/i]


IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-260/13

Il testo integrale della sentenza è pubblicato su
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-260/13

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