Corte di giustizia UE N. 43/2015 : 23 aprile 2015
[b]Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-424/13[/b]
Zuchtvieh-Export
La protezione degli animali durante il trasporto prevista dal diritto dell’Unione non cessa alle frontiere esterne dell’Unione
Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 43/15
Lussemburgo, 23 aprile 2015
Sentenza nella causa C-424/13
Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten
[color=red][b]La protezione degli animali durante il trasporto prevista dal diritto dell’Unione non cessa alle frontiere esterne dell’Unione[/b][/color]
[b]
Gli obblighi relativi agli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione, nonché alla durata dei periodi
di viaggio e di riposo vigono anche per la parte del trasporto che si svolge al di fuori dell’Unione[/b]
Ai sensi del diritto dell’Unione, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle
esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. In tale prospettiva il
legislatore dell’Unione, mediante un regolamento, ha disciplinato dettagliatamente la protezione
degli animali durante il trasporto 1
. Tale regolamento si basa, da un lato, sul principio secondo cui
[b]gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da rischiare di subire lesioni o sofferenze
inutili e, d’altro lato, sulla considerazione che il benessere degli animali implica che i trasporti di
lunga durata siano limitati nella misura del possibile.[/b]
Un organo giurisdizionale tedesco, il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa
bavarese) 2
, desidera sapere se gli obblighi relativi al giornale di viaggio e il potere dell’autorità
competente di esigere, eventualmente, modifiche si applichino, nel caso di un trasporto da uno
Stato membro verso uno Stato terzo, anche alla parte del viaggio che si svolge all’esterno
dell’Unione.
[b]Con la sua sentenza odierna la Corte di giustizia risponde affermativamente a tale questione.[/b]
Così, affinché il trasporto che comporta un lungo viaggio di equidi, bovini, ovini, caprini e suini
3
possa essere autorizzato dall'autorità competente del luogo di partenza, l'organizzatore del viaggio
deve presentare un giornale di viaggio realistico che consenta di ritenere che le disposizioni di tale
regolamento saranno rispettate, anche nella parte del viaggio che si svolge all’esterno dell’Unione.
La pianificazione del viaggio risultante dal giornale di viaggio deve mostrare che il trasporto
previsto rispetterà, in particolare, le specifiche tecniche relative agli intervalli di abbeveraggio e di
alimentazione nonché alla durata dei periodi di viaggio e di riposo 4
. Qualora il giornale di viaggio
non risponda a tali requisiti, l’autorità può esigere una modifica delle modalità di svolgimento del
trasporto.
Il regolamento non assoggetta, infatti, i trasporti di animali in partenza dal territorio dell'Unione e
diretti verso paesi terzi a un regime particolare di autorizzazione, che sia distinto da quello
applicabile ai trasporti che si svolgono all'interno dell'Unione. L'organizzatore del lungo viaggio è
tenuto, a tal fine, a trasmettere all'autorità competente del luogo di partenza una copia
debitamente compilata della sezione 1 del giornale di viaggio, relativa alla pianificazione del
viaggio.
Le indicazioni di tale sezione relative, in particolare, ai punti di riposo, di trasferimento o di uscita
previsti devono riguardare l’intera operazione di trasporto programmata, dal luogo di partenza al
luogo di destinazione. Quindi, nel caso di un lungo viaggio verso paesi terzi, il giornale di viaggio
deve contenere le necessarie indicazioni relative agli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione
nonché alla durata dei periodi di viaggio e di riposo, tanto per la parte del viaggio che avrà luogo
nel territorio dell’Unione, quanto per la parte che avrà luogo nel territorio di un paese terzo.
La Corte considera che, nell’ambito del controllo del giornale di viaggio che deve precedere la
realizzazione di quest’ultimo, l’autorità competente dispone di un certo margine di discrezionalità
che le consente di tenere adeguatamente conto delle incertezze che comporta un viaggio di lunga
durata una parte del quale si svolge nel territorio di un paese terzo.
Nell'ipotesi in cui il diritto o le prassi amministrative di un paese terzo interessato dal viaggio ostino
in modo verificabile e definitivo a che determinate specifiche tecniche di tale regolamento siano
integralmente rispettate, l'autorità competente del luogo di partenza è abilitata anche, nell’ambito
del suo potere discrezionale, ad accettare una pianificazione realistica di un trasporto che, alla luce
segnatamente dell’allestimento dei mezzi di trasporto e delle modalità previste per lo svolgimento
del viaggio, consenta di ritenere che il trasporto programmato assicurerà il benessere degli animali
a un livello equivalente alle suddette specifiche tecniche.
Tale autorità ha, comunque, il diritto di esigere, in particolare, una modifica della pianificazione del
trasporto in parola che garantisca che quest'ultimo attraverserà un numero sufficiente di punti di
riposo e di trasferimento, tale da permettere di ritenere che esso rispetterà i requisiti relativi agli
intervalli di abbeveraggio e di alimentazione, nonché alla durata dei periodi di viaggio e di riposo.
[i]1 Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005, L 3,
pag. 1).
2
Il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof è investito di una controversia tra l’impresa tedesca Zuchtvieh-Export GmbH e la
città di Kempten (Germania). Quest’ultima, in qualità di autorità competente del luogo di partenza, ha negato lo
sdoganamento di una partita di bovini che sarebbe stata oggetto di un trasporto su strada da Kempten fino ad Andijan
(Uzbekistan) e ha preteso che la pianificazione del viaggio fosse modificata. La città di Kempten ha infatti ritenuto che il
giornale di viaggio per tale tragitto di 7 000 km (attraverso la Polonia, la Bielorussia, la Russia e il Kazakhstan) non
ottemperasse a quanto stabilito dal regolamento, in quanto esso non prevedeva alcun punto di riposo e di trasferimento
per la parte del viaggio che si sarebbe svolta, durante circa 146 ore, nel territorio di paesi terzi tra le località di Brest
(Bielorussia) e di Karaganda (Kazakhstan).
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Più precisamente gli animali interessati sono gli equidi domestici diversi dagli equidi registrati e gli animali domestici
delle specie bovina, ovina, caprina e suina.
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Per quanto riguarda i bovini, i lunghi viaggi su strada possono durare, a certe condizioni, fino a 14 ore, dopo di che
deve essere osservato un periodo di riposo di almeno un’ora, durante il quale gli animali devono essere abbeverati e, se
necessario, alimentati. Il trasporto può poi riprendere per un periodo massimo di 14 ore, al termine del quale gli animali
devono essere scaricati, alimentati e abbeverati, e devono beneficiare di un periodo di riposo minimo di 24 ore.[/i]
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
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Il testo integrale della sentenza è pubblicato su
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-424/13
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