Data: 2015-04-23 12:59:19

limitazioni dell'art. 63 del CAD.

Sapete se è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 63, comma 3-quinquies, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Grazie per la collaborazione.

riferimento id:26304

Data: 2015-04-23 18:39:34

Re:limitazioni dell'art. 63 del CAD.


Sapete se è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 63, comma 3-quinquies, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Grazie per la collaborazione.
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La norma prevede 6 mesi dall'entrata in vigore (aprile 2012) e non sono passati che 3 anni ... SIAMO IN ITALIA .... i termini sono ordinatori
Il caso mi ricorda questa mirabile battuta del Mascetti: https://youtu.be/nnP0M_82Av8?t=1m55s


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D.Lgs. 07/03/2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Sezione III
Servizi in rete
Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete
In vigore dal 7 aprile 2012
1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis. (218)
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. (219)
3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi. (219)
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata. (219)
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (219)
(218) Comma così sostituito dall'art. 45, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(219) Comma aggiunto dall'art. 47-quinquies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

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