ESTETISTA: deve accertare lo stato di salute prima del trattamento (SENTENZA)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Napoli ex Pozzuoli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.6259/12 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:
Risoluzione contrattuale.
T R A
TIZIA, nata a (…) il (…) c.f. (…); ATTRICE
CAIA, nata a (…) il (…) c.f. (…); ATTRICE Entrambe res.ti in (…) alla Via (…) n.(…) – elett.te dom.te in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che le rapp.ta e difende giusta procure a margine dell’atto di citazione;
E
S.R.L. ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio degli avv.ti (…) che la rapp.tano e difendono giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovi procuratori e osservazioni alla Ctu; CONVENUTA
NONCHE’
S.p.A. IPSILON, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta procura alle liti (…); CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
MEVIA, nata a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n. (…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per le attrici: accogliere la domanda; dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra l’attrice TIZIA e la Srl ZETA, nonché la risoluzione del contratto collegato con la finanziaria Spa IPSILON e, per l’effetto, condannare quest’ultima, in solido con la Srl ZETA, al rimborso della somma già pagata di € 2.022,62; condannare la Srl ZETA al risarcimento dei danni non patrimoniali, in favore di CAIA, quantificati in € 1.000,00; vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la convenuta Srl ZETA: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese e competenze professionali.
Per la Spa IPSILON: dichiarare la carenza di legittimazione attiva di TIZIA; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; condannare TIZIA al pagamento delle residue rate di pagamento; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice condannare la Srl ZETA a manlevarla dal pagamento di qualsivoglia somma; in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la Srl ZETA a restituire tutto quanto ricevuto in esecuzione dell’impugnato contratto di finanziamento, oltre interessi e rivalutazione; vittoria di spese e competenze professionali.
Per la convenuta MEVIA: dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice condannare la Srl ZETA e la Spa IPSILON a manlevarla dal pagamento di qualsivoglia somma; vittoria di spese e competenze professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TIZIA e CAIA, con atto di citazione ritualmente notificato l’1/6-30/6/12 alla S.R.L. ZETA, alla S.p.A. IPSILON ed a MEVIA, le convenivano innanzi a questo Giudice affinché fosse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di trattamenti estetici intercorso con la Srl ZETA e condannata, quest’ultima, in solido con la Spa IPSILON e con MEVIA, alla restituzione, in favore di TIZIA, della somma di € 2.022,62 ed al pagamento, in favore di CAIA, della somma di € 1.000,00, quale risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai trattamenti estetici non adeguati.
Nell’atto di citazione assumevano:
– che, in data 4/10/10, nei locali della palestra OMEGA sita in (…), TIZIA stipulava un contratto con la Srl ZETA per tre trattamenti estetici di 18 sedute ciascuno: n. 1 trattamento “antiage” per se medesima e n.2 trattamenti di “epilazione permanente” – viso e glutei – per la figlia CAIA;
– che, il correspettivo in denaro veniva stabilito in € 2.975,93 da pagarsi in rate mensili alla finanziaria Spa IPSILON;
– che, dopo 14 applicazioni, visti i risultati insoddisfacenti, sia sulla persona di TIZIA che sulla figlia CAIA, il Comitato Scientifico della Srl ZETA interrompeva i trattamenti;
– che, vano è rimasto ogni bonario tentativo di componimento, espletato anche a mezzo lettere racc.te a.r. n. 13979765371-5, n.1397976532-6 e n.139797370-4 ricevute il 18, 18-20/4/12 rispettivamente da MEVIA, Spa IPSILON e Srl ZETA.
Instauratosi il procedimento, si costituivano tutte le convenute che contestavano la domanda e ne chiedevano il rigetto. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.
Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 23/5/14, la causa veniva assegnata a sentenza e, successivamente, rilevato che, per la decisione occorreva l’ausilio di un consulente medico, veniva rimessa sul ruolo istruttorio.
All’udienza dell’8 aprile 2015, sulle riassegnate conclusioni, la causa veniva, definitivamente, riassegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione nei confronti della Srl ZETA, in persona del legale rappresentante, e di MEVIA.
La legittimazione attiva e passiva è provata dal contratto sottoscritto tra l’attrice TIZIA e la convenuta Srl ZETA, nonché dalla prova testimoniale.
Dall’espletata istruttoria è emerso che:
[b]– in data 4/10/10, nei locali della palestra OMEGA Club in (…), TIZIA stipulava un contratto con la Srl ZETA per tre trattamenti estetici di 18 sedute ciascuno: n. 1 trattamento “antiage” per se medesima e n.2 trattamenti di “epilazione permanente” – viso e glutei – per la figlia CAIA;[/b]
– che, il correspettivo in denaro veniva stabilito in € 2.975,93 da pagarsi in rate mensili alla finanziaria Spa IPSILON;
– che, dopo 14 applicazioni, visti i risultati insoddisfacenti, sia sulla persona di TIZIA che sulla figlia CAIA, il Comitato Scientifico della Srl ZETA interrompeva i trattamenti.
Quanto sopra è stato confermato dalla deposizione testimoniale delle testi indotte dalle attrici che hanno dichiarato:
– di essere state presenti al momento della stipulazione del contratto tra l’attrice TIZIA e una incaricata della Srl ZETA – Sig.ra MEVIA – per trattamenti estetici presso il “Centro OMEGA Club”;
– che, le operatrici della Srl ZETA dichiaravano che non era necessario alcun certificato medico o accertamento preventivo per sottoporsi ai trattamenti estetici;
– che, non veniva sottoscritto alcun modulo per il “consenso informato”;
– che, le operatrici della Srl ZETA avevano assicurato risultati ottimali garantendo effetti positivi dopo sei sedute;
– che, non essendovi stati risultati positivi, dopo 14 sedute le stesse furono interrotte dal Comitato scientifico della Srl ZETA;
– che, detti trattamenti estetici, in particolare per l’attrice CAIA, non hanno sortito alcun effetto anzi, anziché eliminare i peli superflui, hanno procurato reazioni cutanee al volto, con chiazze rosse puntiformi che l’hanno costretta a nascondere il volto con sciarpe.
Tutti questi fatti si devono tenere anche confermati dal deferito interrogatorio formale della convenuta MEVIA che non lo ha reso.
La giurisprudenza della Cassazione è conforme nel ritenere che: “l’inciso contenuto nell’art. 232 c.p.c. – secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, valutato ogni altro elemento di prova – va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.”
Infatti, l’unico teste indotto dalla convenuta Srl ZETA – Sig. SEMPRONIO – marito della convenuta MEVIA – si deve ritenere inattendibile alla stregua di elementi di natura oggettiva (non si è attenuto alle domande formulate sui capitoli di prova specificatamente ammessi e ha riferito fatti estranei all’oggetto della prova) e di carattere soggettivo (la credibilità delle dichiarazioni in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite) – socio responsabile della Sas OMEGA Club.
La qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio è da inquadrarsi nell’ambito del contratto d’opera disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile e, pertanto, in caso di trattamento non correttamente eseguito e di danni conseguenti subiti dal cliente, come nel caso di specie, la responsabilità del prestatore di servizi con il quale il contratto d’opera è stato stipulato è di natura contrattuale.
Il prestatore d’opera deve procedere all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte e deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
[b]Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.[/b]
[b]Prima di procedere all’esecuzione dell’opera, il prestatore ha il dovere di informazione. Tale informazione è particolarmente pregnante nei trattamenti estetici, perché l’estetista è tenuto a prospettare in termini di probabilità logica e statistica al paziente la possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell’aspetto fisico, che si ripercuote anche favorevolmente nella vita professionale e in quella di relazione.[/b]
[color=red][b]I principi comportamentali, da tenersi da parte dei centri estetici, nei riguardi dei loro clienti, trovano il loro pieno avallo normativo nel combinato disposto dell’art. 32 della Carta Costituzionale e dell’art 1176 del Codice Civile.[/b][/color]
[b]Dunque, non v’è dubbio che preliminare ad ogni somministrazione estetica sia la dovuta anamnesi del cliente che si sottopone ai richiesti trattamenti; anamnesi, questa, volta principalmente ad accertare se le condizioni di salute del cliente siano effettivamente compatibili con il prescelto trattamento.[/b]
Tale preventiva indagine, poi, si rende ancor più indispensabile allorquando si ponga mente al sempre più sofisticato e complesso funzionamento dei macchinari utilizzati per la somministrazione dei trattamenti, al punto da far ritenere opportuno destinate tale utilizzo esclusivamente alla classe medica.
[b]In tale ottica, si deve ritenere che l’alta professionalità e specializzazione dev’essere patrimonio non solo dal responsabile del centro estetico, bensì di tutti gli operatori che in esso svolgono la loro attività; diversamente opinando risulterebbe una sicura esposizione del cliente del Centro ai rischi connessi alla imperizia degli operatori non specializzati (come nel caso di specie).[/b]
Per quanto concerne i danni richiesti dalle parti attrici, si devono ritenere sussistenti solo quelli subiti da CAIA, mentre quelli richiesti da TIZIA non sono stati provati.
A quest’ultima va riconosciuto solo il diritto alla risoluzione parziale del contratto per quanto riguarda i trattamenti di “epilazione permanente” e di “dermalight” per la figlia CAIA, non andati a buon fine.
Pertanto, rilevato che il costo totale dei trattamenti era di € 2.975,93; ritenuto che questo costo si deve ridurre di 2/3 e, cioè, del costo per i trattamenti, non andati a buon fine, di Monti Alessandra (€ 1.983,96); residua un debito di € 991,97 che, detratto alla somma già versata di € 2.022,62, residua la somma di € 1.030,65 che la Srl ZETA dovrà rimborsare all’attrice TIZIA.
Il danno alla salute invocato e, il disagio comprensibilmente e verosimilmente patito dall’attrice CAIA, legittimano, infatti, nel caso di specie, la richiesta della stessa, supportata dalla prova testimoniale e dalla consulenza medico-legale che ha identificato anomalie nei trattamenti estetici praticati, evidenziando, sul piano medico-scientifico, un diretto rapporto fra le modalità esecutive dei trattamenti e le conseguenze degli stessi.
Il consulente medico, Dr.ssa (…), ha appurato che:
– “il Centro OMEGA” è stato superficiale nella valutazione del soggetto in esame, soprattutto, non ha chiarito quali potevano essere gli eventuali effetti collaterali, garantendo, invece, risultati sicuri pur non potendo prevedere la risposta soggettiva di una persona e non ha sottoposta la cliente a preventiva visita medica;
– Durante il periodo di peggioramento, la perizianda ha subito anche un disagio piscologico legato a motivi estetici, non sentendosi più a suo agio per qualcosa del suo aspetto che si era alterato in peggio. Tale evento lesivo è stato fortemente ingerente nella vita relazionale della Sig.na CAIA in quanto, nella nostra società e soprattutto fra i giovani, l’apparire conta più dell’essere e, un aspetto del viso con follicolite ed irsutismo era altamente limitante nella sua vita di relazione. Infatti, la crescita aumentata dei peli sul volto hanno comportato, per un certo periodo, un notevole disagio, poco accettato dalla perizianda che, evitava di uscire di casa e si copriva il volto con foulard e con i capelli. La stessa si è dovuta rivolgere a medico specialista per sottoporsi a cure specifiche per risolvere la follicolite e l’ipertricosi;
– Alla Sig.na CAIA va riconosciuto sia il danno estetico che quello morale, diretta conseguenza delle sedute e epilazione con luce pulsata”.
Su questi presupposti, il Consulente, considerato che il danno non è stato permanente, ha riconosciuto solo l’inabilità temporanea parziale in giorni 20 al 75%, giorni 25 al 50% e giorni 40 al 25%.
Alle risultanze cui è pervenuto il Ctu questo Giudice ritiene di aderire e, pertanto, rilevato che la quantificazione tabellare del danno supera la somma richiesta da parte attrice, lo stesso liquida la somma di € 1.000,00 per tutte le voci di danno.
Alla risoluzione parziale del contratto deve seguire la risoluzione del collegato finanziamento e quindi la società Srl ZETA dovrà restituire alla Spa IPSILON le residue rate non pagate di € 953,21.
La normativa di cui all’ art. 125-quinquies (Inadempimento del fornitore) del D.Lgs n.141 del 13/8/10 statuisce che:
“Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile.
La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché’ ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata, del Regolamento di cui al D.M. n.55/14, entrato in vigore il 2/4/14, dell’attività processuale svolta, della difesa congiunta e, in particolare, delle prescrizioni di cui agli artt. 2, 4 e 5.
Si precisa che, essendo state abrogate le tariffe professionali con il D.L. 20/1/12, convertito in legge n.27 del 24/3/12, a far data dal 23/7/12, ed essendo l’attività difensiva terminata dopo l’entrata in vigore del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali (2/4/14), la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza va fatta in base ai parametri previsti dal Regolamento, ancorché alcune attività sono state svolte nel vigore delle previgenti tariffe.
In merito si è espressa la Corte di Cassazione che in una recente sentenza ha statuito:
– L’incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite.
– Pertanto, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa debba essere liquidato il compenso, occorre tenere conto della natura dell’attività professionale e, se per la complessa portata dell’opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l’esplicazione dell’attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa (Cassazione civile, Sez. II, Sentenza n.16561 del 28/9/12 – Cass. S.U. n.17405 e n.17406 del 12/10/12).
Da ultimo anche la Corte Costituzionale con ordinanza n. 261 del 7 novembre 2013 ha chiarito che il compenso del professionista costituisce un corrispettivo unitario che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata.
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli ex Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TIZIA e CAIA nei confronti della S.R.L. ZETA, della S.p.A. IPSILON, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, e di MEVIA, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l’effetto condanna la S.R.L. ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, e MEVIA, in solido, al pagamento in favore di TIZIA della somma di € 1.030,65 ed in favore di CAIA della somma di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.600,00, di cui € 400,00 per consulenza medico-legale, € 200,00 per spese ed € 1.000,00 compensi professionali, oltre il 15% ex art. 2 D.M. n.55/14 – IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità;
2) condanna la S.R.L. ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla restituzione in favore della S.p.A. IPSILON della residua somma finanziata e non pagata di € 953,21, nonché alla refusione delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 700,00, di cui € 100,00 per spese ed € 600,00 compensi professionali, oltre il 15% ex art. 2 D.M. n.55/14 – IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità;
3) distrae le somme così liquidate per spese processuali in favore dei procuratori anticipatari;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Napoli e depositata in originale il giorno 22 aprile 2015.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
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