Data: 2015-04-23 07:31:08

commercio elettronico

BUONGIORNO,
IL COMMERCIO ELETTRONICO SU SITI COLLETTIVI COME: WWW.SUBITO.IT  - WWW.KIJIJI.IT, HANNO  NECESSITA'  DI INIZIO ATTIVITA', VISTO CHE NELLA PAGINA DEL SITO NON SONO RIPORTATI I SEGUENTI ESTREMI: PARTITA IVA, UBICAZIONE ATTIVITA' ETC......

Grazie Antonella

riferimento id:26286

Data: 2015-04-23 18:23:17

Re:commercio elettronico


BUONGIORNO,
IL COMMERCIO ELETTRONICO SU SITI COLLETTIVI COME: WWW.SUBITO.IT  - WWW.KIJIJI.IT, HANNO  NECESSITA'  DI INIZIO ATTIVITA', VISTO CHE NELLA PAGINA DEL SITO NON SONO RIPORTATI I SEGUENTI ESTREMI: PARTITA IVA, UBICAZIONE ATTIVITA' ETC......

Grazie Antonella
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Certo, il commercio elettronico o con qualsiasi altro mezzo è soggetto a SCIA.
Poi si potranno usare anche siti collettivi .... (partita iva e ubicazione saranno indicati nell'anagrafe del proponente)

riferimento id:26286

Data: 2015-04-24 06:19:27

Re:commercio elettronico

Su Ebay esiste la pagina personale o del negozio, ma su subito.it o kijiji.it non c'è una pagina personale o simili.. ci sono solo le inserzioni.
Addirittura su subito.it mi sembra non si possano nemmeno vedere tutte le inserzioni dello stesso utente.

Secondo me la normativa, mutuata dal commercio per corrispondenza, è obsoleta e non riesce a coprire tutti i casi del commercio elettronico.
Ad esempio chi vende su siti esteri, oppure chi effettua il cosiddetto "dropshipping", cioè vende merce che non ha fisicamente e che fa spedire direttamente dal proprio fornitore al cliente: i rapporti sono tutti verso di lui ma non ha deposito.

riferimento id:26286

Data: 2015-04-24 13:42:52

Re:commercio elettronico


Su Ebay esiste la pagina personale o del negozio, ma su subito.it o kijiji.it non c'è una pagina personale o simili.. ci sono solo le inserzioni.
Addirittura su subito.it mi sembra non si possano nemmeno vedere tutte le inserzioni dello stesso utente.

Secondo me la normativa, mutuata dal commercio per corrispondenza, è obsoleta e non riesce a coprire tutti i casi del commercio elettronico.
Ad esempio chi vende su siti esteri, oppure chi effettua il cosiddetto "dropshipping", cioè vende merce che non ha fisicamente e che fa spedire direttamente dal proprio fornitore al cliente: i rapporti sono tutti verso di lui ma non ha deposito.
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CHIARIAMO: commerciante A è colui che PROFESSIONALMENTE acquista da B e vende a C consumatore finale. Nessuna norma impone che il commerciante abbia un deposito, che prenda in carico la merce, che abbia un proprio sito ecc.... e dove la legge non impone l'interessato si organizza come crede.
Ciò detto è COMMERCIO ELETTRONICO anche quello svolto senza l'uso di siti internet (es. perchè svolto per email, chat, whatsapp, o social) anche se quello più diffuso è quello su piattaforme condivise o individuali.

Ovviamente perchè gli obblighi sorgano in Italia è indispensabile che il soggetto, a prescindere da dove si collega in internet, sia un soggetto fiscale italiano, quindi che effettui transazioni rilevanti sul territorio nazionale (in generale si fa riferimento alla sede legale).

riferimento id:26286

Data: 2015-04-27 10:50:50

Re:commercio elettronico

Ma quindi mettiamo il caso limite di commercio "via chat": il comune cosa richiede e/o cosa va a controllare?
Noi abbiamo sempre inteso commercio elettronico quello che viene svolto attraverso un sito, individuale o collettivo, e che permetta il pagamento online.
Come esempio contrario, chi ha un sito solamente pubblicitario senza la possibilità di acquisto direttamente sul sito, ma da perfezionare dopo contatti via email, secondo me equivale a commercio per corrispondenza.
Non che alla fine ci sia molta differenza (non seguo direttamente queste pratiche ma credo sia la stessa normativa)...

riferimento id:26286

Data: 2015-04-27 21:20:20

Re:commercio elettronico

Il comune si ferma alla verifica dei requsiti morali e professionali. La SCIA per commercio tramite "altri sistemi di comunicazione" indica che il soggetto X, con p.IVA e CF xyz..., effettua professionalmente il commercio usando il canale telematico web nei modi che il web stesso può offrire.

LR n. 28/05 - Art. 66 - Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione
[i] 1. Per l’esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la SCIA è presentata al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.
2. E' vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.[/i]

Il regolamento DPGR 15R2009 prevede negli allegati:
15. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per l’avvio o la modifica di settore merceologico della vendita per
corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione,
[i]Nella dichiarazione di inizio di attività per l’avvio o la modifica di settore merceologico della vendita per corrispondenza,
tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o effettuata al domicilio dei consumatori, il soggetto interessato dichiara:
a) i dati anagrafici;
b) il codice fiscale/partita IVA;
c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;
d) l’oggetto della dichiarazione;
e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;
f) il settore o i settori merceologici di attività;
g) la sede dell’attività e che i locali rispettano le norme in materia di idoneità dei locali.
[/i]

riferimento id:26286

Data: 2015-04-29 07:00:33

Re:commercio elettronico

Bene, mi sembra molto più semplice di come facciamo adesso :)

Quel comma 3 però, "sono vietate le operazioni di vendita all'asta" come si concilia con la vendita su ebay che tantissimi fanno?

riferimento id:26286

Data: 2015-04-29 17:01:39

Re:commercio elettronico

Si concilia molto male. A favore di e-bay c'è:
- impossibilità del controllo;
- e-bay si limita a mettere a disposione uno spazio virtuale, al limite è un agente di affari e non un commerciante;
- chi vende su e-bay non è un operatore prefessionale (spesso);
- se c'è il prezzo d'uscita (il compralo subito) è un asta che somiglia più ad un modo di vendere con lo sconto.

riferimento id:26286

Data: 2015-04-30 07:25:37

Re:commercio elettronico

Beh eBay ormai è diventato un 'centro commerciale', dove i privati che vendono le proprie cose usate sono sempre meno. Ed è vero che se una ditta vende con il Compralo subito non è un'asta, ma vendono anche mettendo semplicemente all'asta e partendo da prezzi bassi.
E' vero, eBay fa la parte di agente di affari e non è responsabile, ma la ditta che inizia a vendere lì e mette gli oggetti all'asta probabilmente sì.

riferimento id:26286
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